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C'è una convinzione che circola con grande frequenza tra chi si occupa di invalidità civile: che la riforma, una volta attiva in una provincia, cambi le regole per tutti, anche per le pratiche già avviate. Non è così. Il cambio di regime vale solo per le domande nuove, aperte dopo l'attivazione della sperimentazione. Le pratiche in corso prima continuano sul binario precedente, anche se la provincia è già dentro il nuovo sistema. È questo il punto che i grandi portali nazionali elencano nelle note a piè di pagina — quando lo elencano — e che invece vale la pena mettere al centro.
La riforma della disabilità vale già a Verona?
Sì, e la risposta è ufficiale. Con comunicato del 24 febbraio 2026, l'INPS ha confermato che a partire dal 1° marzo 2026 è attiva la terza fase della sperimentazione, introdotta dall'art. 7 del decreto-legge n. 19 del 2026, e che tra le province coinvolte figura espressamente Verona, insieme a Treviso e Venezia. Nel Veneto, Vicenza era già in sperimentazione dal 30 settembre 2025; Treviso, Venezia e Verona vi sono entrate dal 1° marzo 2026.
Nelle province coinvolte, l'INPS diventa titolare unico del processo di accertamento, e il certificato medico introduttivo è l'unico strumento valido per avviare la procedura di riconoscimento della condizione di disabilità. Il medico di base trasmette il certificato in via telematica all'INPS, e da quel momento l'INPS gestisce tutto: nessun passaggio dalla ASL, nessuna commissione mista, nessun doppio binario sanitario. La struttura è più lineare, almeno sulla carta.
Il nodo che nessuno spiega: domande a cavallo del cambio di regime
Qui emerge il punto che la maggior parte dei commentatori sorvola. I certificati medici introduttivi emessi nelle province coinvolte dalla terza fase fino al 28 febbraio 2026 con le vecchie modalità dovevano essere completati con la domanda amministrativa entro la stessa data del 28 febbraio 2026. Dal 1° marzo 2026, il nuovo sistema è entrato pienamente in vigore; tuttavia, a causa dei tempi molto ravvicinati tra la pubblicazione del decreto-legge n. 19 del 2026 (avvenuta il 19 febbraio 2026) e l'avvio della nuova fase, l'INPS ha previsto una finestra straordinaria per inviare la domanda di accertamento sanitario per l'invalidità civile fino al 31 marzo 2026.
Questa finestra straordinaria è già chiusa. Ma cosa succede alle domande che erano state presentate con la procedura vecchia — commissione ASL, modulo amministrativo separato, iter classico — e che al 1° marzo 2026 erano già in istruttoria? La risposta è netta: quelle domande continuano il loro percorso originario. Il cambio di sistema non le assorbe, non le accelera, non le modifica. L'ASL che ha avviato la valutazione rimane competente fino alla conclusione di quella specifica pratica.
Il problema pratico nasce quando il cittadino, sapendo che "ora c'è il nuovo sistema", torna alla ASL per un'integrazione documentale o per sollecitare i tempi e riceve un diniego o un rimando all'INPS senza spiegazioni. Oppure, al contrario, si rivolge direttamente all'INPS con il nuovo certificato medico introduttivo pensando di accelerare una pratica già avviata: l'INPS apre una seconda pratica parallela, e le due procedure entrano in collisione.
Tempus regit actum: la norma applicabile è quella in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto. Vale qui, come in tutta la procedura amministrativa. La domanda presentata il 20 febbraio 2026 con la vecchia modulistica è disciplinata dal regime allora vigente, indipendentemente da ciò che succede il giorno dopo.
Cosa cambia per le domande di disabilità presentate prima del 2026?
Le domande presentate prima dell'entrata della provincia nella fase sperimentale seguono integralmente il percorso precedente, regolato dalla legge n. 68 del 1999 e dalla disciplina ante-riforma per quanto riguarda l'accertamento dell'invalidità civile. Questo significa: commissione medica ASL, eventuale integrazione INPS, e poi il riconoscimento amministrativo delle prestazioni collegate. Nulla cambia per quella pratica specifica, anche se la persona abita a Verona e la città è già dentro la sperimentazione.
Vale anche il ragionamento opposto: chi ha presentato la nuova domanda con il certificato medico introduttivo dopo il 1° marzo 2026 non può tornare indietro al vecchio percorso, anche se ritenesse — erroneamente — che la commissione ASL potesse essere più favorevole. Dal 1° marzo 2026, il sistema automatizzato indirizzerà il certificato nel nuovo flusso senza interventi manuali di medici o operatori. Non esiste più uno sportello ASL da attivare in alternativa: il vecchio canale è chiuso per le pratiche nuove nelle province sperimentali.
Come funziona il nuovo accertamento INPS: la valutazione di base
Il percorso di attuazione della riforma è stato introdotto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ridisegna criteri e modalità di accertamento della condizione di disabilità in Italia. Il cuore del cambiamento è l'Unità di Valutazione di Base (UVB), la commissione medico-legale interna all'INPS che sostituisce la precedente commissione mista ASL-INPS. La modifica della composizione delle commissioni medico-legali dell'INPS, denominate Unità di Valutazione di Base, è una delle principali novità della riforma; ad essa si aggiunge la definizione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabile in tutti i territori soggetti alla sperimentazione.
Il certificato medico introduttivo è redatto dal medico di medicina generale o dallo specialista. Una volta trasmesso in via telematica, non occorre presentare domanda amministrativa separata: la sola trasmissione telematica all'INPS del certificato medico introduttivo, tramite l'apposito servizio, è sufficiente senza necessità di ulteriori adempimenti o domande. È un'unica mossa, non due.
Attenzione però: questo vale solo se il medico certificatore è profilato per il nuovo sistema. Il medico certificatore per la nuova disabilità, se non già profilato per l'invalidità civile, deve farne specifica richiesta, e in fase di avvio della certificazione è prevista l'indicazione se la persona è residente o domiciliata in una sede sperimentale: in tal caso sarà disponibile un formato specifico per la disabilità ex D.Lgs. 62/2024, differente da quello ordinario per l'invalidità civile. Un certificato compilato sul modulo sbagliato rischia di essere respinto o ricanalizzato, con perdita di settimane.
Il contenzioso giudiziario: cosa dice la Cassazione sulle controversie in corso
Il regime ibrido produce effetti anche sul versante processuale. Chi impugna in giudizio il rigetto di una domanda di invalidità civile deve confrontarsi con le regole dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP, o accertamento tecnico preventivo, cioè la fase peritale davanti al giudice che precede il processo vero e proprio) disciplinato dall'art. 445-bis del codice di procedura civile.
Su questo fronte, la Cassazione ha reso negli ultimi mesi più chiari i confini di quella procedura. Con ordinanza n. 1298 del 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una lavoratrice che, all'esito dell'ATP relativo all'assegno ordinario di invalidità, aveva introdotto il giudizio di merito chiedendo il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa; il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso ritenendo le critiche alla consulenza tecnica come mero dissenso. La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato al tribunale, chiarendo che il giudice di merito deve pronunciarsi sull'intera domanda e non può limitarsi a confermarne il rigetto appiattendosi sulla consulenza.
La Sezione Lavoro della Cassazione è tornata sul punto con l'ordinanza n. 17090 del 20 giugno 2026, ribadendo i limiti della pronuncia nell'ATP: il procedimento ex art. 445-bis riguarda esclusivamente il requisito sanitario, e la sentenza che lo accerta non produce effetti dichiarativi sul diritto alla prestazione nella sua interezza — questione che rimane aperta agli ulteriori accertamenti amministrativi e, se del caso, al giudizio ordinario. L'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale ha ad oggetto esclusivo la verifica del requisito sanitario: anche la successiva fase di opposizione resta contenuta entro tale perimetro, senza potersi trasformare in un ordinario giudizio di condanna al pagamento della prestazione.
Questo significa, in pratica, che ottenere una consulenza tecnica favorevole in sede di ATP non basta a far scattare automaticamente il pagamento: l'INPS può ancora opporre l'assenza di altri requisiti — reddituali, contributivi, anagrafici — che il giudice dell'ATP non ha verificato perché esulano dal suo perimetro.
Il medesimo schema si ritrova nella giurisprudenza più recente. La Cassazione, Sezione Lavoro, ha depositato l'ordinanza n. 18382 dell'8 giugno 2026, con cui ha confermato che, nelle controversie ex art. 445-bis in materia di invalidità civile e prestazioni assistenziali e previdenziali correlate, la pronuncia del Tribunale deve limitarsi all'accertamento del solo requisito sanitario, costituente uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto.
Nota dello studio
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente che vediamo in questa fase di transizione è la presentazione di un nuovo certificato medico introduttivo col sistema INPS per una persona che aveva già una domanda avviata con il vecchio iter ASL. L'intenzione, spesso, è buona: si vuole accelerare. Il risultato è l'apertura di una seconda pratica parallela, con due fascicoli, due commissioni potenzialmente in contraddizione e tempi che si allungano invece di ridursi. Prima di muovere qualsiasi passo, è necessario verificare lo stato esatto della pratica già in corso.
Come osservava Luigi Einaudi — economista e giurista di formazione prima che statista — conoscere le regole per applicarle è la differenza tra agire e subire. Nel diritto previdenziale, questo vale ogni volta che una riforma si sovrappone a pratiche già avviate: chi sa in quale regime si trova, può guidare il processo; chi non lo sa, lo subisce.
Domande frequenti
Ho presentato domanda di invalidità civile a Verona prima del 1° marzo 2026: devo rifare tutto?
No. La domanda presentata prima dell'entrata di Verona nella sperimentazione segue integralmente il vecchio iter, con la commissione ASL e il successivo passaggio INPS. Non è necessario — e anzi è controproducente — presentare una nuova domanda con il certificato medico introduttivo: si rischia di aprire una seconda pratica che si sovrappone alla prima senza sostituirla.
Devo rifare la domanda di invalidità con il nuovo sistema INPS?
Solo se la domanda è nuova, cioè presentata dopo il 1° marzo 2026 a Verona, Venezia o Treviso. In quel caso, il medico di base o lo specialista trasmette telematicamente il certificato medico introduttivo all'INPS, e da quel momento l'INPS gestisce l'intero procedimento: nessuna domanda amministrativa separata, nessun passaggio dalla ASL. Se invece la pratica era già in corso prima di quella data, la strada rimane quella precedente.
Se la commissione ASL ha già fissato la visita, vale ancora o devo rivolgermi all'INPS?
Vale ancora, se la domanda era stata presentata prima del 1° marzo 2026. La visita già calendarizzata dalla commissione ASL si tiene regolarmente nel vecchio percorso. Non occorre disdire né rischedulare nulla. Il cambio di regime non cancella le procedure già avviate: agisce solo sulle domande nuove presentate dopo l'attivazione della sperimentazione nella provincia di residenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP