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C'è una certezza che quasi tutti gli acquirenti di NFT artistici portano con sé al momento dell'acquisto: "l'ho comprato, quindi è mio". Compresa l'immagine, il file, il diritto di usarlo come voglio, di stamparlo, metterlo su una campagna pubblicitaria, venderlo in licenza ad altri. Questa convinzione è sbagliata — e il costo dell'errore può essere molto alto.
NFT e diritto d'autore: due cose diverse fin dall'inizio
Un NFT, Non-Fungible Token, è un certificato digitale unico registrato su blockchain — una catena di blocchi crittografici che garantisce l'immodificabilità del dato — che attesta chi detiene quel token in un dato momento. Fin qui, la tecnologia funziona bene: è un registro pubblico, trasparente, difficilissimo da manomettere.
Il problema è ciò che quel certificato non trasferisce automaticamente.
Il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato all'opera rappresentata dall'NFT. Questo vale in Italia come negli Stati Uniti, e vale per qualunque opera: illustrazioni, fotografie, musica, modelli 3D, video. Il diritto d'autore, regolato in Italia dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni, nasce in capo al creatore dell'opera nel momento stesso in cui l'opera viene realizzata. Non si trasferisce con la semplice vendita del token. Si trasferisce soltanto con un atto scritto che lo dica espressamente.
La tecnologia blockchain non risulta idonea a determinare, di per sé, un corrispondente effetto di certezza giuridica in ordine alla titolarità dei diritti sull'opera sottostante. La natura immutabile e decentralizzata della registrazione su blockchain attiene esclusivamente al livello del protocollo tecnologico e non incide sulla validità dei diritti di proprietà intellettuale.
Lo smart contract — il contratto automatico incorporato nel token, che si esegue da solo al verificarsi di determinate condizioni — può contenere clausole che cedono alcuni diritti. Per dirimere la questione occorre far riferimento a quello che hanno stabilito le parti nello smart contract, integrandolo, se del caso, con la disciplina legale generale. Ma spesso chi compra non lo legge, o lo legge in inglese senza capirne la portata giuridica concreta.
Cosa succede quando l'NFT usa l'opera di qualcun altro
La casistica più pericolosa è quella in cui qualcuno mette in vendita come NFT un'opera che non gli appartiene, o usa marchi e immagini di terzi per creare token.
Il primo caso italiano significativo risale al 20 luglio 2022: il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia d'impresa, con ordinanza cautelare, ha accolto il ricorso della Juventus S.p.A. contro la società Blockeras S.r.l., che aveva creato e commercializzato NFT raffiguranti l'ex calciatore Christian Vieri con indosso la maglia del club e il nome della squadra. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un rischio confusorio legato all'illegittimo sfruttamento del marchio Juventus in relazione all'indebita apposizione dello stesso sugli NFT oggetto di esame. La Corte ha ulteriormente evidenziato come l'esistenza di un contratto tra la società autrice dei token e il calciatore Vieri, tale da autorizzare l'utilizzazione dell'immagine di quest'ultimo, non escludeva l'obbligo di richiedere altresì apposita e separata autorizzazione anche alla società Juventus, al fine di poterne utilizzare il relativo marchio.
Il punto è cruciale: avere l'autorizzazione del soggetto ritratto non è sufficiente. Marchio, immagine commerciale e diritto d'autore sono diritti distinti, che fanno capo a soggetti diversi e richiedono autorizzazioni separate. Chi tokenizza l'opera altrui senza verificare ogni singolo strato di titolarità si espone a inibitorie, ritiro dal commercio e risarcimento danni.
Quanto vale davvero un NFT artistico: il nodo delle royalties e del mercato secondario
Uno degli aspetti più interessanti — e più trascurati — riguarda le royalties, cioè le percentuali che l'autore può riscuotere ogni volta che il suo NFT viene rivenduto sul mercato secondario. Attraverso gli smart contract l'artista può programmare le percentuali che gli spettano dalla vendita degli NFT nel mercato secondario. In teoria, quindi, ogni rivendita genera un pagamento automatico all'autore originario: una sorta di diritto di seguito digitale e autoeseguibile.
In pratica, però, questo meccanismo funziona solo finché la rivendita avviene sulla stessa piattaforma o blockchain che riconosce quella clausola. Se il token migra su un marketplace diverso — cosa tecnicamente possibile — le royalties possono semplicemente non essere pagate, senza che l'autore se ne accorga immediatamente e senza un meccanismo legale automatico di recupero. La legge italiana sul diritto di seguito (art. 144 l.d.a.) si applica alle opere d'arte e ai manoscritti originali, ma la sua estensione agli NFT non è stata ancora oggetto di una pronuncia definitiva della Cassazione.
Nel frattempo, la Cassazione si è occupata del versante fiscale. Con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, la Suprema Corte ha stabilito un principio netto: i proventi derivanti dalla vendita di NFT e percepiti in criptovalute costituiscono reddito imponibile e come tali devono essere dichiarati al fisco, anche se non convertiti in valuta tradizionale. Al centro della vicenda, un artista digitale noto con lo pseudonimo "Dangiuz" che aveva omesso di dichiarare redditi per complessivi 836.375,54 euro, derivanti dalla vendita di opere d'arte digitali tramite NFT e pagati in Ether, una criptovaluta operante sulla piattaforma Ethereum. I proventi conseguiti in via abituale dagli autori o dai loro aventi causa mediante le prime cessioni e i successivi trasferimenti di NFT rappresentativi dei diritti di utilizzazione di diritti d'autore su opere d'arte o dell'ingegno sono imponibili come royalties e rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Cosa possiede davvero chi compra un NFT artistico?
Chi acquista un NFT artistico ottiene, salvo diversa previsione contrattuale esplicita, la proprietà del token: un identificatore univoco su blockchain che prova di essere il detentore di quella specifica istanza digitale. Se l'NFT è collegato a un'opera unica, acquistare solo la proprietà di quella immagine significa avere la proprietà di una copia autorizzata, e non poterne neanche fruire liberamente, in quanto non potrà essere riprodotta senza violare i diritti patrimoniali d'autore.
Un artista potrebbe scegliere di mantenere i diritti d'autore sull'opera, ma concedere all'acquirente il diritto di visualizzarla digitalmente o di rivenderla. Questo crea un ambiente in cui gli acquirenti devono comprendere esattamente quali diritti sono inclusi nell'NFT che stanno acquistando. La mancanza di chiarezza in questo ambito può portare a controversie legali.
Il brocardo nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet — nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne possieda — si applica con piena forza anche al mercato degli NFT. Se chi vende il token non è il titolare del diritto d'autore, o non ha ricevuto una cessione scritta, non può trasmetterne la titolarità all'acquirente. Il compratore, per quanto in buona fede, resta privo di quella copertura.
Il contratto NFT: dove si gioca tutto
Il contratto che accompagna la vendita di un NFT artistico è il documento che decide cosa si compra davvero. Non basta il token, non basta la blockchain, non basta la ricevuta del marketplace. Il contratto NFT serve a definire le opere e a stabilire la cessione del diritto di proprietà intellettuale al committente.
Nella pratica italiana, questi contratti — quando esistono — sono quasi sempre redatti in inglese, con rinvio alle terms of service della piattaforma, spesso modificabili unilateralmente dal gestore. Alcune piattaforme concedono una licenza d'uso personale, non commerciale, non esclusiva: l'acquirente può guardare l'opera, mostrarla, rivenderla come token, ma non può usarla per campagne pubblicitarie, merchandising o altri sfruttamenti economici. Le piattaforme stabiliscono il divieto di far circolare copie dell'opera e il divieto di sfruttamento commerciale dell'opera attraverso, ad esempio, il suo inserimento in un film o in un video.
Dall'entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA — Markets in Crypto-Assets), applicabile in tutta Europa da dicembre 2024, gli NFT restano in una zona grigia: il regolamento li esclude espressamente dal proprio ambito quando sono "unici e non fungibili", ma non fornisce una disciplina positiva sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale collegati. Rimane tutto al contratto.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente che vediamo è questo: l'acquirente di un NFT artistico — talvolta pagato cifre tra 5.000 e 50.000 euro — non ha mai letto il contratto allegato al token, perché il processo di acquisto sul marketplace avviene in pochi clic e sembra identico a comprare un file su uno store digitale. Solo mesi dopo, quando prova a usare l'immagine per uno scopo commerciale o a licenziarla a un terzo, scopre che quella possibilità non era inclusa nell'acquisto. A quel punto il venditore è spesso irraggiungibile, la piattaforma declina ogni responsabilità e il percorso giudiziale si complica perché la giurisdizione applicabile è quasi sempre indicata come estera nello stesso contratto non letto.
Come scriveva Stefano Rodotà, il contratto nel mondo digitale rischia di diventare "un meccanismo di controllo travestito da accordo": non perché sia illegale, ma perché l'asimmetria informativa tra chi lo redige e chi lo firma è talmente ampia da svuotare il consenso di contenuto reale.
Domande frequenti
Se compro un NFT di un'opera d'arte, posso usarla per venderla su magliette o altri prodotti?
No, salvo che il contratto lo dica espressamente. Quasi tutti i marketplace concedono una licenza personale e non commerciale: puoi mostrare l'opera, rivenderla come token, ma non puoi sfruttarla economicamente per produrre merchandising o inserirla in campagne pubblicitarie senza un'ulteriore cessione scritta dei diritti.
Se qualcuno vende un NFT con la mia opera senza autorizzazione, cosa posso fare?
Puoi agire in via cautelare d'urgenza per ottenere l'inibitoria immediata alla vendita del token, come già avvenuto nel caso Juventus del 2022 davanti al Tribunale di Roma. Puoi chiedere anche il risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore e, se il venditore ha usato il tuo marchio, per contraffazione. La documentazione dell'opera originale e la data certa di creazione sono elementi decisivi per sostenere la tua posizione in giudizio.
Le royalties sulle rivendite secondarie degli NFT sono garantite per legge?
No. Le royalties programmate negli smart contract funzionano solo se la rivendita avviene su piattaforme che le riconoscono. Non esiste ancora una norma italiana che imponga al compratore successivo di pagare la percentuale all'autore originario, a differenza del diritto di seguito tradizionale che si applica alle opere fisiche. È un rischio reale di cui l'artista deve essere consapevole prima di tokenizzare la propria opera.
Redazione - Staff Studio Legale MP