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C'è una convinzione che circola tra chi gestisce un blog, un forum o un gruppo social con commenti aperti: "Io non ho scritto nulla di offensivo, quindi non posso essere condannato per quello che scrivono gli altri." È comprensibile come ragionamento. È anche profondamente sbagliato.
La responsabilità del gestore di un blog per i commenti diffamatori degli utenti esiste, è riconosciuta dalla giurisprudenza italiana con continuità crescente, e vale anche quando il titolare del sito non ha digitato una sola parola offensiva. L'ha stabilito la Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l'ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026: 23.000 euro di risarcimento confermati in via definitiva per un blogger che aveva semplicemente lasciato online, per mesi, commenti di terzi dai contenuti gravemente lesivi.
Il proprietario di un sito web risponde dei commenti diffamatori scritti dagli utenti?
Sì, ma con una precisazione importante. Il gestore non è tenuto a leggere e filtrare ogni commento prima che venga pubblicato: su di lui non grava, come ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 22999/2026, un obbligo generale di controllo preventivo. La responsabilità nasce nel momento in cui acquisisce concreta conoscenza del contenuto diffamatorio e, pur potendo intervenire, non provvede tempestivamente alla rimozione. Da quel momento in poi, la sua inerzia equivale a una consapevole condivisione del messaggio offensivo.
Il caso di Verona: 23.000 euro per commenti non rimossi
La vicenda che ha portato all'ordinanza n. 22999/2026 nasce a Verona. Un blogger aveva pubblicato un post critico sull'articolo di un collega giornalista. Fin qui, esercizio del diritto di critica. Il problema stava nei commenti degli utenti: decine di messaggi che accusavano il giornalista di aver diffuso notizie false, con toni che i giudici hanno ritenuto gravemente lesivi della reputazione personale e professionale.
Il Tribunale di Verona aveva stabilito, nell'aprile del 2023, che il post originario non era diffamatorio, perché frutto di ricerca documentata. La condanna è arrivata per un'altra ragione: il Tribunale di Verona aveva condannato il blogger al pagamento di 23.000 euro, ritenendolo responsabile non per il contenuto del post da lui pubblicato, quanto per non avere tempestivamente rimosso i commenti diffamatori comparsi sul blog ad opera di terzi.
I giudici ritennero che il fatto di aver condiviso sulla propria bacheca, due giorni dopo, altri contenuti sulla stessa vicenda, costituisse una prova sufficiente dell'avvenuta lettura di tutti i commenti e della volontà di mantenerli. In altre parole: aveva letto, aveva capito, non aveva agito. La Corte d'Appello confermava integralmente tale impianto, respingendo l'impugnazione del blogger.
Il principio è stato ribadito dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22999/2026 pubblicata il 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna di un blogger al pagamento di 23.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di un giornalista. Per il giornalista le conseguenze erano state concrete: la vicenda aveva avuto conseguenze dirette anche sul piano lavorativo, con diversi esposti presentati al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e un procedimento disciplinare successivamente archiviato.
Il momento che nessun altro blog segnala: la responsabilità decorre dalla segnalazione, non da un termine
Qui sta il punto che la maggior parte dei commenti giuridici sul tema omette o tratta troppo in fretta. I blog che affrontano questa materia citano correttamente la direttiva europea sull'e-commerce e il meccanismo del notice and take down — cioè l'obbligo di rimuovere i contenuti illeciti dopo la notifica — come se esistesse un margine di tempo implicito, una sorta di "qualche giorno" entro cui il gestore può ragionevolmente attivarsi senza rischiare nulla.
Il caso di Verona dice qualcosa di diverso e più severo. Il punto decisivo non è l'assenza di un controllo preventivo, ma il comportamento tenuto dal gestore dopo avere acquisito conoscenza dei commenti offensivi. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il blogger aveva letto i commenti, ne aveva compreso la portata denigratoria e, in alcuni casi, li aveva anche condivisi. Nonostante ciò, aveva provveduto alla rimozione soltanto dopo l'avvio del giudizio.
Quando il gestore viene a conoscenza di un commento dal contenuto diffamatorio, ha il dovere di rimuoverlo tempestivamente. Se non lo fa, la sua inerzia equivale a una consapevole condivisione del messaggio offensivo e contribuisce alla sua ulteriore diffusione in rete.
La parola chiave è tempestivamente, non entro un termine ragionevole. Non c'è una scadenza scritta in giorni. C'è un obbligo di reazione immediata nel momento in cui si acquisisce consapevolezza. Chi aspetta "qualche giorno" per valutare, consultare qualcuno o decidere il da farsi, accumula responsabilità di ogni ora aggiuntiva di permanenza online del contenuto lesivo.
Questo spiega perché il danno è stato calcolato tenendo conto della durata dell'esposizione: mesi di commenti online significano mesi di lesione alla reputazione, e la liquidazione equitativa riflette proprio questa continuità del pregiudizio.
Quanto può costare non rimuovere un commento offensivo dopo una segnalazione?
Il danno non patrimoniale era stato liquidato in via equitativa, facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore alla data della decisione, elaborate anche per la quantificazione del pregiudizio derivante dalla diffamazione a mezzo stampa e attraverso altri mezzi di comunicazione di massa. Il dato è rilevante: il giudice era veronese, ma ha applicato le Tabelle milanesi — le stesse usate per la diffamazione a mezzo stampa — perché il blog è considerato un mezzo di comunicazione di massa ai fini del calcolo del danno.
I giudici hanno tenuto conto della pluralità dei commenti offensivi, della riconoscibilità della persona colpita, della professione esercitata dal danneggiato e della particolare gravità dell'accusa di avere diffuso fake news. Era stata considerata anche la diffusione non particolarmente ampia dei commenti, circoscritta ai visitatori della pagina web.
Tradotto in cifre: anche con una diffusione limitata al pubblico del blog, senza viralità e senza amplificazione sui social, la condanna ha raggiunto 23.000 euro di sola quota risarcitoria. Il totale complessivo di interessi e spese legali ha toccato i 35.000 euro.
Se il blog avesse avuto un'audience più larga, o se i commenti fossero stati condivisi su altri canali, le Tabelle di Milano avrebbero portato a cifre sensibilmente più alte. Questa scala di calcolo è un elemento pratico che chi gestisce un sito con commenti aperti non può ignorare.
Senza nome esplicito non cambia nulla: l'identificabilità implicita
Un dettaglio tecnico che merita attenzione riguarda l'identificazione della vittima. Per i giudici, la responsabilità sussisteva anche se nei commenti non era indicato espressamente il nome della persona offesa, quando il complesso degli elementi disponibili consentisse ai destinatari dei commenti di individuare agevolmente la persona offesa, come accertato nel caso concreto.
Questo principio trova conferma anche in sede penale. La Corte di Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 879 del 2026, ha confermato una condanna per diffamazione online di un utente che aveva offeso una dottoressa e un'infermiera su un social network e una testata giornalistica, stabilendo che le vittime erano facilmente identificabili e che le espressioni usate superavano il diritto di critica, integrando un attacco personale.
Il meccanismo è lo stesso: ciò che conta non è la presenza del nome, ma la possibilità concreta per chi legge di capire a chi ci si riferisce. Un commento del tipo "il giornalista che ieri ha scritto sul Gazzettino della storia dei migranti" identifica una persona precisa anche senza nominarla. Se quel commento è diffamatorio, e il gestore del blog lo lascia online dopo averne preso atto, il rischio è identico a quello di un commento con nome e cognome in chiaro.
Come faccio a far rimuovere un commento falso su di me da un blog o forum?
Se si è la vittima del commento, il percorso più efficace parte da una diffida stragiudiziale scritta, circostanziata e inviata al gestore del sito in modo tracciabile — via PEC se il gestore è un'impresa o un professionista, via raccomandata a/r negli altri casi. La diffida deve indicare esattamente quale contenuto si considera lesivo, perché lo si ritiene tale, e deve fissare un termine breve per la rimozione. Questo passaggio è doppiamente importante: da un lato formalizza il momento in cui il gestore "acquisisce concreta conoscenza" del problema (e da cui decorre la sua responsabilità per l'inerzia); dall'altro, come ha chiarito la Cassazione con l'ord. n. 3546 del 28 maggio 2026, una diffida documentata e specifica è necessaria per configurare l'illecito risarcitorio e sostenere poi la domanda di risarcimento in giudizio.
Se la rimozione non avviene, si può ricorrere al giudice civile con un ricorso d'urgenza — il cosiddetto procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., cioè la richiesta di provvedimento urgente al tribunale — per ottenere l'ordine di rimozione anche prima dell'udienza di merito. I tempi per questo tipo di procedimento, nei tribunali veneti, si aggirano solitamente tra le due e le sei settimane dalla deposizione del ricorso.
Summum ius summa iniuria: il diritto portato all'estremo può diventare esso stesso una lesione. Chi usa la libertà di parola altrui come scudo per non intervenire su contenuti palesemente offensivi non esercita un diritto, produce un danno.
Come ricordava Norberto Bobbio, il problema della giustizia non è soltanto definire le regole, ma garantire che chi le viola ne risponda. Il meccanismo del notice and take down non è burocratico: è la traduzione pratica di questo principio nel mondo digitale.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente di chi subisce commenti diffamatori online è attendere settimane prima di inviare una comunicazione formale al gestore del sito, sperando che il problema si risolva da solo o affidandosi a una segnalazione informale via email. Quella attesa non sospende il decorso del danno, ma complica la prova del momento esatto in cui il gestore ne ha avuto conoscenza. Una diffida PEC, inviata subito, fissa con certezza data e contenuto della segnalazione: è il documento più utile che si possa produrre in un eventuale giudizio successivo.
Redazione - Staff Studio Legale MP