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Procedura familiare sovraindebitamento: masse distinte e rischi - Studio Legale MP - Verona

Marito e moglie, entrambi dipendenti, accumulano debiti per un mutuo sulla casa di famiglia e due prestiti personali incrociati, uno garantito dall'altra. Il figlio maggiorenne convivente ha a sua volta un'esposizione verso una finanziaria. Tre soggetti, un unico nucleo, un'unica origine comune dell'indebitamento. Possono fare domanda congiunta? Sì — ma solo se sanno esattamente cosa significa farlo davvero. Perché la procedura familiare di sovraindebitamento è uno strumento potente quanto sottovalutato nella sua complessità tecnica.

Il quadro normativo: cosa prevede l'art. 66 CCII dopo il Correttivo-ter

I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, CCII, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Questa è la regola cardine, rimasta sostanzialmente ferma nelle sue linee essenziali anche dopo le modifiche introdotte dal Correttivo-ter, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. La norma è dunque ampia sul piano soggettivo: vi rientrano non solo i coniugi, ma anche conviventi di fatto, unioni civili, genitori e figli, nuore e generi. L'origine comune dell'indebitamento deve intendersi in modo esteso: vi rientra tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro, quanto gli ex coniugi separati o divorziati per debiti contratti per circostanze di fabbisogno familiare comune.

Il Correttivo-ter ha tuttavia introdotto una precisazione rilevante per le famiglie "eterogenee", ossia quelle in cui uno dei debitori non riveste la qualifica di consumatore: quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. Ciò significa che, se la famiglia comprende un piccolo imprenditore o un professionista con partita IVA, la procedura congiunta imbocca un binario procedurale diverso, con conseguenze profonde sulla gestione del voto dei creditori e sull'omologa.

Il principio che governa l'intera architettura della procedura familiare è, però, quello enunciato dall'art. 66, comma 3 CCII con lapidaria chiarezza: le masse attive e passive rimangono distinte. Quattro parole che contengono la vera complessità operativa dell'istituto.

Il nodo delle masse distinte: un principio inderogabile che genera insidie pratiche

La separazione delle masse non è una scelta del redattore del piano: è una regola di ordine pubblico concorsuale, derivante dal principio costituzionale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. Come ha chiarito la dottrina, tale principio non ammette deroghe nelle procedure di sovraindebitamento. Non meno rilevanti sono le criticità legate al principio di responsabilità patrimoniale dell'art. 2740 c.c., che non ammette deroghe nelle procedure di sovraindebitamento.

In pratica, ciascun componente del nucleo familiare che ricorre congiuntamente risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio, e l'attivo di un familiare non può essere "travasato" a coprire il passivo dell'altro. I creditori di un membro non possono rivalersi sul patrimonio di un altro membro, se quest'ultimo non è loro debitore. Come affermato dal Tribunale di Roma, 14 febbraio 2023, nell'omologare un concordato minore familiare, le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente devono essere tenute distinte, per cui l'attivo messo a disposizione da ognuno sarà destinato alla soddisfazione dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente.

Questo principio apparentemente ovvio genera nella pratica un errore molto comune: costruire un piano familiare come se il nucleo fosse un soggetto unico con un'unica disponibilità reddituale. Il risultato è quasi sempre l'inammissibilità della domanda o il rigetto dell'omologa.

Sul versante giurisprudenziale più recente, va segnalata la sentenza del Tribunale di Torino, 15 maggio 2026, che ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposto da due coniugi conviventi ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 ss. CCII. La sentenza del Tribunale di Torino del 15 maggio 2026, con cui è stato omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposto da due membri della stessa famiglia (segnatamente, due coniugi conviventi), si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale interpretativo della delicata nozione di meritevolezza, qualificata dall'art. 69, comma 1, CCII alla stregua di una condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura. La pronuncia è significativa perché, pur all'interno di un piano congiunto, il tribunale ha verificato separatamente la meritevolezza di ciascun coniuge, trattando le rispettive posizioni debitorie come distinte anche sotto questo profilo soggettivo.

Sempre di recente, il Tribunale di Torino, 13 aprile 2026, n. 142/2026, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore singolo, affermando che nella quantificazione del debito da ristrutturare, l'assunzione "colposa" di un'obbligazione sproporzionata non integra colpa grave ogniqualvolta risulti dimostrata la causa della stessa, connessa ad esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate — salute, abitazione, lavoro, studio — proprie e degli stretti familiari. Il richiamo esplicito alle esigenze degli "stretti familiari" come causa giustificante l'assunzione di debiti sproporzionati è particolarmente rilevante nella prospettiva della procedura familiare: chiarisce che il fabbisogno del nucleo può spiegare e, in parte, scriminare l'entità dell'esposizione di ciascun componente.

Sul fronte della tutela processuale del patrimonio familiare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5139/2026, ha affermato la possibilità di sospendere la vendita all'asta nel procedimento di sovraindebitamento, in caso di offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria. Un principio che assume rilievo pratico diretto nelle procedure familiari che abbiano ad oggetto beni immobili — spesso la casa coniugale — dove l'interesse alla conservazione del patrimonio coinvolge l'intero nucleo, pur essendo il bene formalmente di proprietà di un solo componente.

Il rischio più sottovalutato: la qualificazione eterogenea dei familiari

Vi è un aspetto della procedura familiare che resta largamente trascurato nella pratica quotidiana: la presenza, all'interno del nucleo, di un familiare che non rivesta la qualifica di consumatore. In ipotesi specifiche, dove uno dei debitori è consumatore, la verifica della maggioranza dei voti distintamente per ogni singolo proponente potrebbe rischiare di svuotare di significato la disciplina delle procedure familiari, ostacolando il raggiungimento della finalità del progetto unitario di composizione della crisi.

Il caso concreto che la giurisprudenza ha già dovuto affrontare è emblematico: il Tribunale di Nola, 12 giugno 2024, ha respinto l'omologa di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto solo in riferimento ad uno dei coniugi. La morale è chiara: in una procedura congiunta dove i familiari ricorrono al concordato minore, ciascun proponente deve raggiungere autonomamente la maggioranza dei voti dei propri creditori. Non è possibile compensare il dissenso dei creditori di un familiare con il consenso di quelli dell'altro.

Ancora più radicale è il problema sollevato dal Tribunale di Bari, che ha affermato come la procedura familiare ex art. 66 CCII possa operare solo laddove i familiari propongano la medesima procedura di sovraindebitamento e non anche quando per taluni componenti ne venga proposta una di quel tipo (ad esempio un progetto di ristrutturazione ex artt. 67 ss. CCII) e per altri venga formulata la richiesta di accesso all'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, poiché in tal caso quest'ultima procedura deve essere trattata separatamente.

È qui che risiede un rischio pratico molto concreto: una famiglia in cui il coniuge A sia consumatore puro e il coniuge B abbia anche debiti professionali non può sempre imboccare lo stesso percorso procedurale. Se si sceglie il concordato minore per adattarsi alla posizione del coniuge non-consumatore, il coniuge consumatore perde l'accesso al piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII — una procedura più favorevole perché non richiede il voto dei creditori. Se invece si tenta la procedura familiare mista, si rischia l'inammissibilità.

Il principio vigilantibus iura subveniunt non è mai stato tanto pertinente: il diritto concede uno strumento potente, ma solo a chi lo attiva con cognizione tecnica e tempestività. Come scriveva Norberto Bobbio, il problema del diritto non è mai soltanto enunciare una norma, ma garantire che la norma sia realmente accessibile a chi ne ha bisogno. La procedura familiare di sovraindebitamento rischia di restare, senza una guida competente, uno strumento sulla carta più che nella realtà.

Cosa fare concretamente: errori da evitare e passi necessari

Prima di depositare una domanda ex art. 66 CCII, occorre affrontare almeno cinque verifiche preliminari. La prima è la qualificazione soggettiva di ciascun familiare: tutti i componenti devono essere qualificati correttamente come consumatori, piccoli imprenditori, professionisti o debitori civili, perché da questa qualifica dipende quale procedura è applicabile e se la congiunta è percorribile. La procedura richiede il rispetto di termini, la presentazione di documenti completi e una corretta qualificazione soggettiva. Fare la scelta sbagliata può comportare l'inammissibilità della domanda o la perdita della protezione.

La seconda verifica riguarda la genuinità dell'origine comune dell'indebitamento. Non basta che i familiari convivano: occorre dimostrare che i debiti — o almeno la loro parte preponderante — abbiano un'origine causale unitaria (il mutuo sulla casa, una garanzia prestata, un'attività comune cessata). In materia di sovraindebitamento del consumatore, i coniugi che si trovino in condizione di sovraindebitamento possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando ricorrano congiuntamente i presupposti dell'appartenenza al medesimo nucleo familiare, della comune residenza, dell'origine comune del sovraindebitamento e della massa attiva rappresentata dalle fonti di reddito prodotte da entrambi i coniugi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII.

La terza verifica è la separazione rigorosa delle masse nel piano: l'OCC deve costruire due distinti stati passivi, due distinti attivi e due distinte proposte di soddisfazione, anche se il piano viene depositato con un unico atto. La quarta verifica riguarda la meritevolezza individuale: il requisito della meritevolezza, come modificato dal Codice della Crisi, non richiede più l'assenza di colpa nella formazione dell'indebitamento, ma si parametra esclusivamente sull'assenza di atti in frode e sulla mancanza di dolo o colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento. Tale verifica va condotta separatamente per ciascun familiare.

La quinta verifica, spesso ignorata, è la tempestività dell'attivazione. Il fenomeno del sovraindebitamento familiare interessa un numero crescente di nuclei italiani. L'imprevedibilità della crisi economica, l'aumento dei tassi di interesse e la riduzione del potere d'acquisto stanno spingendo molte famiglie verso un equilibrio finanziario sempre più precario. In questo contesto, attivare i percorsi legali di composizione della crisi prima dell'avvio di azioni esecutive e prestare attenzione ai termini procedurali è tanto più cruciale quanto più estesa è la platea dei creditori.

Va infine ricordato che, qualora i familiari abbiano già procedure pendenti avanti giudici diversi, nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo: un motivo in più per non aspettare che i singoli creditori agiscano in via esecutiva ciascuno davanti al proprio foro.

La procedura familiare di sovraindebitamento è uno strumento che il legislatore ha plasmato con intelligenza sistematica, riconoscendo che le crisi finanziarie dei nuclei familiari hanno quasi sempre radici comuni e che affrontarle in modo frammentato moltiplica costi, tempi e rischi di insuccesso. La sfida vera, però, è nella tecnica di costruzione del piano: un piano familiare mal redatto, con masse confuse o con una qualificazione soggettiva sbagliata, espone la famiglia a rigetti che azzerano il tempo guadagnato e, spesso, aggravano irreversibilmente la situazione patrimoniale di partenza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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