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Un imprenditore veronese che gestisce una piccola manifattura da trent'anni si ritrova un giorno a dover scegliere: attivare la composizione negoziata della crisi o aspettare ancora qualche mese sperando in una commessa che non arriva. La scelta di attendere — come rivela l'esperienza di studio e una giurisprudenza ormai consolidata — è quasi sempre quella sbagliata. Ma anche chi decide di agire in tempo può commettere errori tecnici che svuotano lo strumento di qualsiasi utilità.
La composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC), introdotta nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza agli artt. da 12 a 25-quinquies e da ultimo aggiornata dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), è una procedura stragiudiziale che consente all'imprenditore in difficoltà di trattare con i propri creditori con il supporto di un esperto indipendente nominato dalla piattaforma telematica nazionale. Si tratta di una procedura stragiudiziale a cui può ricorrere l'imprenditore che si trovi in una condizione di difficoltà per risanare l'impresa mediante il ricorso a un esperto. Lo scopo è preservare la continuità aziendale, evitando che l'impresa scivoli verso la liquidazione giudiziale per mancanza di alternative tempestive.
Nella pratica, tuttavia, lo strumento viene spesso mal utilizzato: attivato troppo tardi, abbandonato a metà, piegato a finalità difensive o gestito senza la necessaria attenzione al profilo fiscale. La giurisprudenza del 2026 — e in particolare alcune pronunce di legittimità e di merito emesse tra maggio e luglio — ha ora messo a fuoco con precisione questi errori, chiarendone le conseguenze.
I quattro errori che la giurisprudenza recente sanziona
Primo errore: accesso tardivo e uso della CNC come scudo processuale
L'errore più comune, e il più pericoloso, è ricorrere alla composizione negoziata quando la crisi è già conclamata e le procedure concorsuali sono già alle porte — non per risanare l'impresa, ma per guadagnare tempo e bloccare le azioni dei creditori.
La Corte di Cassazione ha attribuito rilievo alla cosiddetta ratio anti-abuso della norma: la composizione negoziata non può essere utilizzata come strumento puramente dilatorio, attivata e abbandonata a discrezione del debitore al solo fine di evitare la decadenza processuale. Questo principio è stato enunciato con grande chiarezza in una pronuncia recentissima: con ordinanza del 13 maggio 2026, n. 13997, la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Cons. Rel. Pazzi) ha rigettato il ricorso nel merito enunciando il seguente principio di diritto: il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII prevede un'eccezione alla regola generale del termine decadenziale della prima udienza la cui ammissibilità non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura di composizione negoziata, presupponendo invece che la domanda sia presentata una volta giunte a conclusione le trattative.
In altri termini, chi avvia la CNC e poi vi rinuncia nel mezzo del percorso — senza aver condotto trattative effettive — non può invocare la deroga al termine decadenziale processuale per accedere agli strumenti di regolazione della crisi con tempistiche allargate. Come precisato dalla Corte richiamando la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2022, la deroga al termine di decadenza è stata introdotta per consentire all'imprenditore di finalizzare gli esiti delle trattative in uno strumento di regolazione, e "non sarà quindi sufficiente l'accesso alla composizione negoziata, essendo richiesta la conclusione delle trattative".
Questo orientamento consolida una visione dello strumento come percorso reale e non come anticamera difensiva: chi lo usa in malafede o in modo opportunistico non ottiene i benefici che la legge riserva a chi ha trattato in modo genuino.
Secondo errore: presentare un piano a finalità liquidatoria anziché risanatoria
La composizione negoziata ha una finalità primaria e inderogabile: il risanamento dell'impresa. Non può essere trasformata in uno strumento per gestire ordinatamente la chiusura dell'azienda. Come precisato in sede giurisprudenziale, la composizione negoziata della crisi presuppone la finalità di risanamento dell'impresa: un piano con finalità invece liquidatoria comporta il rigetto dell'istanza di conferma delle misure protettive.
Questo confine — talvolta sottile nella pratica — è cruciale: un piano che preveda la vendita dell'azienda o del ramo d'azienda non è necessariamente liquidatorio se si propone di trasferire la continuità a un terzo acquirente, ma lo diventa quando è evidente che l'obiettivo è solo smobilizzare il patrimonio a beneficio dei creditori senza alcun progetto di continuazione. I tribunali di merito hanno affrontato il tema con crescente rigore, pretendendo che il piano depositato sulla piattaforma telematica dimostri concretamente la ragionevole prospettiva di risanamento richiesta dall'art. 12 CCII.
Terzo errore: sottovalutare la funzione e i limiti delle misure protettive
Le misure protettive previste dagli artt. 18 e 19 CCII sono uno dei vantaggi più concreti della CNC: sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative, permettendo all'imprenditore di operare senza subire pignoramenti o procedure esecutive che comprometterebbero ogni prospettiva di accordo. Ma per ottenerne la conferma da parte del Tribunale, non basta richiederle formalmente.
Il Tribunale di Monza ha chiarito che la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 del Codice della Crisi richiede la concreta funzionalità delle misure al risanamento e la proporzionalità rispetto ai creditori, rilevando altresì il progetto di risanamento, l'effettività delle trattative e l'assenza di opposizioni. La decorrenza delle misure resta ancorata alla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese e non al decreto del Tribunale.
Va poi ricordato che le misure protettive hanno un limite temporale invalicabile: non possono superare duecentoquaranta giorni complessivi. Le misure sono prorogabili, su istanza delle parti, fino a non oltre duecentoquaranta giorni, e possono essere revocate o abbreviate su richiesta dello stesso imprenditore o dei creditori, quando sproporzionate rispetto al sacrificio che esse arrecano ai creditori o terzi, ovvero su segnalazione dell'esperto, quando questi abbia iscritto il proprio dissenso contro atti incoerenti con il buon esito delle trattative o pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.
Un altro aspetto spesso trascurato: i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. Chi ritiene di poter bloccare anche i crediti dei dipendenti con lo scudo protettivo commette un errore grave che espone l'impresa a conseguenze legali immediate.
Quarto errore: ignorare la dimensione fiscale e i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La CNC offre la possibilità di concludere un accordo transattivo con il Fisco, inclusa la riduzione o dilazione di debiti tributari e contributivi. Ma questo profilo è oggetto di regole precise, la cui violazione può compromettere l'intero percorso.
La bozza della seconda parte della Circolare n. 5/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata per la consultazione il 26 giugno 2026, riguarda gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, mentre il capitolo 3 della stessa circolare — già definitivo — è dedicato alla composizione negoziata della crisi di impresa, con specifico riferimento alle misure protettive e cautelari, alla conclusione delle trattative e all'accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate ex artt. 18, 19 e 23 CCII.
L'introduzione delle misure protettive nell'ambito della CNC risiede nell'esigenza di assicurare lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e creditori, evitando che queste possano essere compromesse dalle azioni individuali di singoli creditori. Presentarsi al tavolo con il Fisco senza una proposta concreta e documentata — che dimostri che la soluzione prospettata è più conveniente della liquidazione giudiziale — è il modo più rapido per fallire la trattativa fiscale, con l'effetto di trascinare nel fallimento anche l'intera composizione negoziata.
Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le procedure con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero il 31 maggio, che integra il precedente decreto del 21 marzo 2023 e rivede il documento guida: la novità principale è una nuova sezione II bis dedicata ai piani che ricorrono agli strumenti di regolazione della crisi e al valore riconosciuto ai soci. Questo aggiornamento impone al piano depositato sulla piattaforma un contenuto più strutturato: chi si presenta con un documento generico e privo delle indicazioni richieste vede la propria istanza indebolita fin dall'inizio.
Il rischio sottovalutato: l'accesso alla composizione negoziata non sana i vizi pregressi
Vi è un profilo che la dottrina più attenta segnala e che nella pratica di studio risulta particolarmente insidioso: l'imprenditore che accede alla CNC dopo mesi o anni di gestione in perdita, durante i quali non ha adottato adeguati assetti organizzativi ex art. 3 CCII né ha monitorato gli indicatori di crisi, non viene "salvato" dall'avvio della procedura negoziata. Il Tribunale chiamato a confermare le misure protettive — o, successivamente, a omologare un eventuale concordato semplificato — vaglierà la condotta pregressa e la buona fede dell'imprenditore. Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questo epilogo — pur negativo — resta precluso a chi non ha collaborato lealmente con l'esperto o ha usato la procedura in modo strumentale.
Come scriveva Rudolf von Jhering, il diritto non è una promessa fatta ai pigri, ma una conquista che richiede sforzo costante: "il diritto è lavoro incessante, non solo da parte dei poteri pubblici, ma di ogni membro della società". L'imprenditore che vuole davvero avvalersi della composizione negoziata deve intendere lo strumento come un impegno attivo e trasparente, non come un rifugio temporaneo.
Sul piano giuridico, il principio del vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — descrive perfettamente la logica della CNC: lo strumento è costruito per premiare chi interviene tempestivamente, prima che la crisi divenga irreversibile, e chi partecipa alle trattative con serietà e buona fede. Chi arriva tardi, o arriva con finalità diverse dal risanamento, trova invece una giurisprudenza sempre più severa e attenta a distinguere l'uso genuino dall'abuso processuale.
La composizione negoziata resta uno degli strumenti più efficaci del CCII per le imprese in crisi reversibile. Ma la sua efficacia è direttamente proporzionale alla qualità della consulenza tecnica e alla tempestività dell'intervento: attivata al momento giusto, con un piano credibile, trattative genuine e una gestione attenta del profilo fiscale, può davvero salvare l'impresa — e con essa i posti di lavoro, i contratti, i rapporti commerciali costruiti in anni di attività.
Piano del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione: sovraindebitamento ed esdebitazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP