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Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia dopo i 18 anni - Studio Legale MP - Verona

Al 31 dicembre 2025 erano 17.011 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Un numero che, dopo anni di calo, inverte la tendenza a una progressiva diminuzione in corso fin dal novembre 2023. Dietro ogni cifra c'è una storia: un percorso migratorio spesso pericoloso, l'ingresso in un sistema di accoglienza complesso, e poi — inevitabilmente — il compimento dei diciotto anni. Quel giorno non è solo un compleanno. Per molti di questi ragazzi, rischia di essere la fine di tutte le tutele.

Il diritto chiama questo fenomeno con un eufemismo tecnico: cessazione dello status di minore straniero non accompagnato. Nella pratica, significa che il ragazzo che ieri era un soggetto integralmente protetto dalla legge n. 47 del 2017 (cosiddetta Legge Zampa), domani diventa un cittadino straniero adulto, soggetto alle regole ordinarie del Testo Unico sull'Immigrazione. Il sistema prevede strumenti per attenuare questa transizione. Ma come funzionano davvero? E soprattutto: chi vigila affinché vengano applicati?

Il prosieguo amministrativo: uno strumento prezioso e ancora disomogeneo

La sentenza della Prima Sezione civile della Cassazione, n. 1674 del 25 gennaio 2026, interviene sul tema del prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati, chiarendo tempi, presupposti e ruolo del Tribunale per i minorenni nell'affidamento ai servizi sociali finalizzato a completare un percorso di inserimento e autonomia fino ai 21 anni.

La Cassazione ha ricostruito il quadro della tutela predisposta per i MSNA, soffermandosi sull'art. 13, comma 2, L. n. 47/2017, che prevede misure di accompagnamento alla maggiore età e di integrazione di lungo periodo, consentendo al Tribunale per i minorenni di disporre l'affidamento ai servizi sociali fino ai 21 anni quando il giovane, pur divenuto maggiorenne, necessiti di un supporto prolungato per il buon esito del percorso verso l'autonomia.

Il punto nodale della pronuncia è però di natura procedurale, e non va sottovalutato. La Corte ha individuato il punto critico nell'interpretazione seguita dai giudici di merito, che avevano collegato l'ammissibilità della misura alla persistenza della minore età al momento della pronuncia. Su questo aspetto, la decisione assume un chiaro rilievo nomofilattico, anche perché dà atto della difformità di prassi applicative riscontrate sul territorio.

In sostanza, alcuni tribunali per i minorenni avevano negato il prosieguo amministrativo a ragazzi che, nelle more del procedimento, avevano già compiuto diciotto anni. Una lettura restrittiva che la Cassazione ha nettamente bocciato: la Corte ha valorizzato anzitutto il dato letterale — la norma consente l'adozione del prosieguo "al compimento della maggiore età", senza prevedere un termine di decadenza per proporre l'istanza — e ha richiamato la ratio della disciplina, che mira a evitare interruzioni brusche delle misure di sostegno al passaggio ai 18 anni, con rischio di vanificare i percorsi di integrazione già intrapresi. Da ciò deriva che l'istanza deve collocarsi "a ridosso" della maggiore età e il tempo necessario alla decisione non può ricadere sul beneficiario, trasformandosi di fatto in una decadenza non prevista dal legislatore.

Questa pronuncia ha valore pratico immediato: significa che operatori, tutori e avvocati non devono considerare "perduta" la causa solo perché il ragazzo ha già compiuto diciotto anni quando il Tribunale esamina la domanda. La Cassazione ha protetto il percorso dalla lentezza burocratica del sistema stesso.

Sul piano delle garanzie formali, il procedimento per il prosieguo amministrativo si attiva su ricorso del tutore volontario o del pubblico ministero minorile, oppure su richiesta dei servizi sociali. La domanda non è presentabile direttamente in Questura perché è necessario un previo parere del Tribunale dei Minorenni. Il prosieguo prevede la possibilità che il minore, una volta divenuto maggiorenne, possa essere titolare di un permesso di soggiorno per affidamento e permanere nella struttura oltre il diciottesimo anno di età. Un elemento spesso trascurato: senza questo titolo, il neomaggiorenne si trova in una condizione di vuoto giuridico che può durare mesi, con il rischio concreto di perdere alloggio, borsa scolastica e continuità formativa nel giro di settimane.

La condanna europea e il problema strutturale dell'accoglienza

Mentre la Cassazione lavorava sul piano del diritto interno, la Corte di Strasburgo pronunciava una delle sue sentenze più incisive sul tema. Con la sentenza del 9 aprile 2026, H.D. c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'art. 5, commi 1, 2 e 4 CEDU a causa della detenzione amministrativa di un minorenne non accompagnato presso un centro di accoglienza per adulti, in assenza di una base legale.

I fatti della causa sono paradigmatici. Il ricorrente lamentava l'illegittima detenzione presso un centro di accoglienza per adulti e l'impossibilità di contestarla. La Corte di Strasburgo ha osservato che il collocamento di minori in strutture destinate ad adulti era espressamente vietato dalla legislazione nazionale già all'epoca dei fatti. Il ricorrente lamentava altresì l'assenza di servizi specificamente predisposti per minori stranieri non accompagnati, nonché l'impossibilità di lasciare il centro; a sostegno delle proprie allegazioni produceva un rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, da cui emergeva, oltre alle condizioni igieniche gravemente carenti, l'assenza di una reale separazione tra minori e adulti.

Dopo aver inutilmente adito il Tribunale di Catanzaro con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente otteneva il trasferimento in una struttura per minori soltanto a seguito della misura provvisoria di cui all'art. 39 del Regolamento della Corte EDU.

La Corte non si è limitata a censurare la singola vicenda. In particolare, nella sentenza H.D. c. Italia la Corte EDU individua una criticità strutturale dell'ordinamento e delle prassi amministrative italiane nella gestione dei MSNA. La Corte afferma che il ricorso, anche solo temporaneo, alla collocazione dei MSNA in centri di accoglienza per adulti rivela un modello organizzativo incompatibile con la Convenzione, poiché fondato sulla supplenza emergenziale a carenze strutturali del sistema di accoglienza. Tale modello produce una compressione sistematica della libertà personale e della dignità dei minori, in assenza di una base legale chiara, di garanzie procedurali effettive e di rimedi giurisdizionali tempestivi.

Un giudizio durissimo, che va letto insieme ai dati materiali del sistema: alla fine del 2025 i posti disponibili nel sistema SAI erano 41.289 in totale, ma quelli specificamente destinati ai minori stranieri non accompagnati erano 6.646, a fronte di circa 17.000 MSNA presenti, il che significa che molti ragazzi restano troppo a lungo nelle strutture di prima accoglienza, che dovrebbero essere temporanee.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che nel 2016 ammontava a 170 milioni di euro, nel 2026 è sceso a poco più di 115,5 milioni: un calo di oltre il 32%. Una riduzione che pesa soprattutto sui Comuni, chiamati a sostenere in prima battuta i costi dell'accoglienza e a chiedere poi il rimborso allo Stato; il risultato è che molti enti locali si trovano a coprire con fondi propri spese che non vengono integralmente compensate.

La Corte EDU ha quindi fotografato una realtà che i numeri confermano: strutture pensate per l'emergenza diventano luoghi di permanenza prolungata, senza adeguati strumenti di protezione e senza la separazione tra minori e adulti imposta dal diritto nazionale e convenzionale. Il principio favor minoris — cardine dell'intera disciplina — non tollera eccezioni fondate sulla carenza di risorse o sulla pressione dei flussi.

Una terza pronuncia rilevante, nell'ottica della protezione internazionale per i MSNA, è l'Ordinanza della Cassazione Sez. 1, n. 1796/2026, depositata il 26 gennaio 2026, con Relatore Russo e Presidente Acierno, che ha affrontato il tema del dovere di cooperazione istruttoria del giudice in presenza di richiedenti protezione che avevano dichiarato di essere arrivati in Italia da minorenni non accompagnati, vittime di sfruttamento e tratta. La Corte ha ribadito che la situazione di vulnerabilità connessa alla minore età al momento dell'ingresso sul territorio italiano non scompare con il raggiungimento della maggiore età in pendenza del procedimento, e deve essere valutata nella sua integralità.

La riforma attualmente in corso — il disegno di legge di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo — interviene proprio su questi punti. Uno degli snodi più problematici del disegno di legge è rappresentato dalla riduzione del prosieguo amministrativo, istituto che nella sua formulazione originaria risponde alla necessità di evitare effetti traumatici connessi al mero dato anagrafico del compimento dei diciotto anni, garantendo continuità ai percorsi educativi, formativi e sociali già avviati. Si tratta di disposizioni che rappresenterebbero, secondo Save the Children, un pericoloso arretramento rispetto a una legislazione — quella sui minori non accompagnati — riconosciuta in tutta Europa come modello di riferimento, al punto di ispirare alcuni aspetti delle politiche europee più recenti.

La tensione tra la logica dell'efficienza gestionale dei flussi e la tutela costituzionale della persona vulnerabile è il vero terreno di scontro giuridico di questo momento. Come ha ricordato il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, la garanzia dei diritti fondamentali non può essere subordinata a considerazioni di opportunità politica o di sostenibilità amministrativa: il diritto è, nella sua essenza, il limite del potere. E il minore straniero non accompagnato è, per definizione, la prova più esigente di quanto questo limite sia tenuto o tradito.

Sul piano latinistico, il principio che governa l'intera materia è riassunto nel brocardo favor minoris: la tutela del minore come criterio ermeneutico prevalente, che deve orientare ogni interpretazione normativa e ogni scelta discrezionale dell'amministrazione. Non è un'opzione. È, come ha chiarito la stessa Corte EDU nella sentenza H.D. c. Italia, un dovere positivo e indefettibile dello Stato.

Cosa fare concretamente: tempistiche e rischi da non sottovalutare

Dal punto di vista operativo, chi assiste un MSNA deve tenere presenti alcune scadenze critiche. L'attivazione della procedura per il prosieguo amministrativo va avviata tempestivamente prima del compimento dei diciotto anni: al fine della valutazione dell'esistenza dei requisiti per richiedere il prosieguo è importante attivarsi ben prima del compimento della maggiore età. La Cassazione ha chiarito che la pendenza del procedimento non determina decadenza, ma il ritardo nell'attivazione resta un fattore di rischio pratico, soprattutto laddove i servizi sociali non siano tempestivi.

Un secondo profilo critico riguarda l'allontanamento volontario dalle strutture. Nel primo semestre del 2025, sono stati 6.090 i minori che si sono allontanati volontariamente dal sistema di accoglienza, spesso attratti da reti di connazionali o, peggio, da circuiti di sfruttamento. Non essendo previste limitazioni della libertà personale, molti di essi lasciano volontariamente le strutture di accoglienza poco dopo l'arrivo, rimanendo privi di protezione ed esposti a gravi rischi; i trafficanti e le reti criminali sfruttano attivamente questa situazione. L'allontanamento spontaneo non fa perdere il diritto alla protezione, ma interrompe di fatto il percorso e rende assai più difficile la costruzione del dossier necessario per il prosieguo amministrativo o per la conversione del permesso.

Il terzo elemento riguarda la conversione del permesso di soggiorno al diciottesimo anno. Il permesso per minore età non si converte automaticamente: è necessario dimostrare la sussistenza di uno dei presupposti previsti dall'art. 32 T.U.I. (studio, lavoro, prosieguo amministrativo, protezione internazionale). La legge n. 47/2017 ha stabilito che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso, configurando un meccanismo di silenzio-assenso. Tuttavia, nella prassi quotidiana, le Questure non sempre applicano correttamente questa disposizione, rendendo indispensabile un presidio legale attivo nelle settimane che precedono e seguono il diciottesimo compleanno.

Il tema dei minori stranieri non accompagnati è forse il più autentico banco di prova del diritto dell'immigrazione italiano: non perché sia il più complesso sul piano tecnico, ma perché è quello in cui la distanza tra il diritto scritto e il diritto vissuto risulta più acuta, più pesante nelle conseguenze, e meno tollerabile sul piano dei valori fondamentali dell'ordinamento. Le pronunce di Cassazione e Corte EDU del 2026 dicono esattamente questo: le garanzie esistono, ma occorre qualcuno che sappia farle valere, nei tempi giusti e con gli strumenti giusti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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