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Una famiglia arriva in Italia nel 2018. Ottiene lo status di rifugiato. Il padre lavora, i figli vanno a scuola. Nel 2025 il padre completa il percorso di naturalizzazione. I figli nati in Italia diventano cittadini italiani automaticamente. I figli nati all'estero — cresciuti a Trento, scolarizzati in italiano, integrati da sette anni — no. Questa non è una storia di fantasia giuridica. È il caso concreto esaminato dal Tribunale di Trento con sentenza del 6 maggio 2026, che ha corretto un'interpretazione ministeriale destinata a produrre effetti su migliaia di famiglie in Italia.
La vicenda è il miglior punto di ingresso per capire dove si nasconde oggi il rischio più sottovalutato in materia di cittadinanza italiana requisiti: non nella complessità della procedura ordinaria, che pure è cambiata radicalmente con la Legge 74/2025, ma nell'applicazione distorta di quella riforma a situazioni che la stessa riforma non intendeva colpire.
La riforma del 2025 e il nuovo assetto normativo
Il punto di partenza è la Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36. Tempus regit actum: la norma si applica alle domande presentate dopo il 27 marzo 2025, e su questo il sistema è formalmente chiaro. Il cuore della riforma è il nuovo art. 3-bis della L. 91/1992, che ha introdotto un limite generazionale alla trasmissione iure sanguinis: la cittadinanza si trasmette automaticamente soltanto a chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia. Chi è nato all'estero e possiede già un'altra cittadinanza non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto della discendenza, salvo specifiche eccezioni.
Le eccezioni previste dalla legge sono: la presentazione della domanda o il riconoscimento dello status entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; la presenza di un genitore o nonno esclusivamente cittadino italiano (senza altra cittadinanza); la residenza legale e continuativa del genitore in Italia per almeno due anni dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del richiedente. Quest'ultimo requisito, apparentemente tecnico, è diventato il terreno di uno scontro interpretativo rilevante.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 63 del 30 aprile 2026 (Pres. Giovanni Amoroso, depositata il 30 aprile 2026, pubblicata in G.U. il 6 maggio 2026 n. 18), ha dichiarato non fondate le principali questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino contro il nuovo art. 3-bis. La Consulta ha ritenuto che il legislatore godesse di ampia discrezionalità nella disciplina della cittadinanza, purché i criteri adottati non fossero manifestamente arbitrari, e ha inquadrato il limite generazionale come norma "correttiva" rivolta specificamente al fenomeno degli italo-discendenti con legame puramente virtuale con l'Italia. Secondo i giudici costituzionali, il precedente sistema di trasmissione potenzialmente illimitata del iure sanguinis produceva una platea di soggetti formalmente italiani ma privi di qualsiasi rapporto effettivo con la comunità nazionale.
Il nodo irrisolto: i figli dei naturalizzati e il conflitto tra norme
Fin qui, il quadro sembra coerente. Ma è a questo punto che emerge la contraddizione che altri commentatori hanno trascurato.
Il Ministero dell'Interno, con alcune circolari del 2025, ha interpretato la deroga introdotta dall'art. 3-bis in modo estensivo: le restrizioni si applicherebbero anche ai figli dei genitori stranieri che acquistano la cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 14 della L. 91/1992. Il risultato pratico è devastante: chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli — come praticamente ogni famiglia immigrata — non potrà mai soddisfare il requisito dei due anni di residenza prima della loro nascita, perché quei figli già esistevano all'arrivo. In questo modo, l'art. 14, che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza italiana ai figli minori conviventi del genitore che si naturalizza, verrebbe di fatto svuotato per tutti i nuclei familiari immigrati con figli già nati all'estero.
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 6 maggio 2026, ha respinto questa lettura con un ragionamento preciso e fondato. La norma dell'art. 3-bis, ha chiarito il giudice, è pensata per limitare la trasmissione automatica agli italo-discendenti con legame puramente formale con l'Italia: non può estendersi per analogia a chi è diventato italiano per naturalizzazione, cioè dopo un lungo percorso di residenza effettiva e integrazione documentata. Per questi ultimi continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 14 della L. 91/1992, che richiede la convivenza con il genitore naturalizzato e la residenza legale biennale del minore in Italia. Il Tribunale ha richiamato a sostegno proprio la Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale, che aveva qualificato l'art. 3-bis come norma correttiva rivolta al solo fenomeno degli italo-discendenti, circoscrivendone espressamente la portata.
Su un piano diverso, ma ugualmente rilevante per chi sta coltivando una procedura di riconoscimento per discendenza, si registra un ulteriore fronte aperto. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13818 depositata il 12 maggio 2026, ha riaffermato che la cittadinanza italiana trasmessa per discendenza costituisce un diritto soggettivo assoluto di primaria rilevanza costituzionale, esistente dal momento della nascita del titolare, permanente e imprescrittibile. Questa formulazione, giunta pochi mesi dopo la Sentenza 63/2026 della Corte Costituzionale — che aveva invece descritto il iure sanguinis come una situazione giuridica non consolidata per chi non aveva presentato domanda — segnala un conflitto interpretativo latente tra le due corti che le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a risolvere. La stessa sentenza ha chiarito che l'interesse ad agire in giudizio sussiste non soltanto in caso di diniego formale, ma anche in presenza di impedimenti, difficoltà o ritardi amministrativi che abbiano reso impossibile persino la presentazione della domanda: un principio che tutela chi, prima del 27 marzo 2025, era in lista d'attesa consolare senza riuscire a ottenere un appuntamento.
Sul versante della cittadinanza per matrimonio, è significativa anche la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 309 del 4 giugno 2026, che ha chiarito la questione di giurisdizione in materia: nei casi in cui la controversia non riguarda motivi di sicurezza della Repubblica ma esclusivamente la verifica dei requisiti documentali e anagrafici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Un errore procedurale su questo punto — come scegliere il TAR invece del Tribunale civile — può compromettere irreparabilmente una domanda fondata nel merito.
Per chi segue questa materia, il pensiero del filosofo del diritto Luigi Ferrajoli torna calzante: "I diritti fondamentali sono diritti universali ed eguali di tutti i soggetti." La tensione tra questo principio e le condizioni sempre più selettive di accesso alla cittadinanza non è meramente accademica: si traduce in situazioni concrete dove fratelli cresciuti nella stessa casa hanno status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita, come nell'esempio del Tribunale di Trento.
Cosa fare, in pratica. Chi ha presentato domanda di riconoscimento iure sanguinis prima del 27 marzo 2025 può proseguire secondo le vecchie regole, ma deve documentare con precisione quella preesistente intenzione: appuntamenti consolari prenotati, documenti già raccolti, incarichi professionali conferiti. Chi si trova in una situazione di cittadinanza negata o sospesa per i figli nati all'estero di un genitore naturalizzato ha basi giurisprudenziali concrete per impugnare il provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Chi affronta una pratica per matrimonio deve verificare preventivamente a quale giudice rivolgersi in caso di contenzioso. Chi aspira alla naturalizzazione ex art. 9 L. 91/1992 deve mantenere i requisiti reddituali per tutta la durata della procedura, attestare il livello B1 di italiano e curare la propria posizione giudiziaria: anche reati prescritti o estinti possono incidere sulla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
La lezione più importante che emerge da questo scenario è che la riforma del 2025 non ha semplificato il diritto della cittadinanza: lo ha reso più tecnico, più dipendente dalla prova documentale e, in alcuni snodi, ancora ampiamente conteso. La giurisprudenza dei mesi successivi all'entrata in vigore della Legge 74/2025 non sta confermando un quadro uniforme, ma sta rivelando zone grigie che richiedono valutazioni caso per caso, con attenzione al tipo di percorso, alla data delle domande pregresse, alla generazione di riferimento e alla posizione anagrafica dei familiari. In questo contesto, la distanza tra chi ha una rappresentanza legale preparata e chi affronta il procedimento da solo può fare la differenza tra il riconoscimento di un diritto e la sua definitiva perdita.
Redazione - Staff Studio Legale MP