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Silenzio questura sul permesso: si può ricorrere al TAR? - Studio Legale MP - Verona

Immagina di aver presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nel giugno 2023. Hai portato tutti i documenti, hai pagato i bollettini, hai atteso la convocazione per il fotosegnalamento. Poi, il silenzio. Mesi su mesi, solleciti ignorati, sportelli inaccessibili, nessuna risposta. Nel frattempo lavori, paghi le tasse, tieni i tuoi figli a scuola — ma la tua posizione giuridica resta sospesa nel vuoto. Questo non è uno scenario ipotetico: è esattamente ciò che ha vissuto un cittadino straniero residente nella provincia di Vicenza, la cui vicenda è approdata davanti al TAR Veneto e si è conclusa, il 16 marzo 2026, con una condanna netta all'amministrazione.

Il tema ha assunto ulteriore rilievo da quando, nell'aprile 2026, è entrata in vigore la legge di conversione n. 54 del 24 aprile 2026 del decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 — il cosiddetto decreto sicurezza — che ha inciso sulle procedure in materia di protezione internazionale e soggiorno degli stranieri. In questo contesto normativo in evoluzione, capire dove finisce la discrezionalità amministrativa e dove inizia l'illegittimità del silenzio è diventato ancora più urgente.

Entro quanto tempo la Questura deve rinnovare il permesso di soggiorno?

Il quadro normativo di riferimento è costruito su livelli sovrapposti. L'art. 2 della legge n. 241 del 1990 impone a ogni pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti. Per il permesso di soggiorno, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) prevede che il rinnovo debba essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza e che la Questura debba pronunciarsi entro il termine di legge, senza possibilità di prorogarlo indefinitamente a discrezione propria. Il regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) fissa le modalità procedimentali nel dettaglio.

La giurisprudenza è granitica: il termine di conclusione del procedimento non ha natura ordinatoria per comodità dell'amministrazione, ma delimita l'esercizio legittimo del potere. Decorso quel termine senza provvedimento espresso, si configura il silenzio-inadempimento, istituto che la giurisprudenza consolidata descrive come "condizione patologica del procedimento amministrativo" che si verifica quando l'amministrazione omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge sull'istanza di avvio del procedimento.

È fondamentale chiarire un equivoco frequente: i solleciti scritti inviati alla Questura — le email, le PEC, i fax — non interrompono né sospendono il termine per ricorrere al giudice amministrativo. Attendere accumulando carte di sollecito è comprensibile sul piano umano, ma sul piano processuale può rivelarsi controproducente, perché il termine annuale per proporre il ricorso al TAR decorre dalla scadenza del termine procedimentale, non dall'ultimo sollecito senza risposta.

Si può fare ricorso al TAR contro l'inerzia della Questura sul permesso di soggiorno?

La risposta è sì, e la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, pubblicata il 16 marzo 2026, ne offre la dimostrazione più recente e territorialmente rilevante per chi vive o lavora nel Nord-Est. Il TAR ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che aveva presentato un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel giugno 2023, senza ricevere alcun provvedimento espresso dalla Questura di Vicenza per un periodo di quasi tre anni.

Il meccanismo processuale è disciplinato dagli artt. 31 e 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). Il ricorso può essere proposto anche senza previa diffida all'amministrazione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il giudice, accertato il silenzio-inadempimento, ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando se necessario un commissario ad acta — cioè un funzionario sostitutivo — che adotti il provvedimento in luogo della Questura inadempiente.

Non è una strada semplice, né rapida in assoluto, ma è concreta e strutturalmente efficace. Il TAR Veneto, con le sentenze n. 616 e n. 617 del 18 marzo 2026, ha condannato le Questure di Vicenza e di Venezia anche sotto un profilo più ampio, affermando che l'inefficienza amministrativa non è una fatalità imposta dalla scarsità di risorse, bensì una scelta organizzativa illegittima. Le due pronunce, promosse da associazioni in sede di class action pubblica ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2009, hanno imposto la riduzione progressiva dei tempi e lo smaltimento dell'arretrato entro novanta giorni dalla pubblicazione, con esplicita apertura al successivo giudizio di ottemperanza in caso di inadempimento.

Parallelamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1986 dell'11 marzo 2026, ha esteso e precisato i contorni dell'obbligo di provvedere: esso si applica a tutti i procedimenti amministrativi, senza eccezioni legate alla complessità o alla rilevanza politica della materia. L'obbligo di provvedere non può considerarsi assolto per il solo fatto che siano state emesse pronunce meramente elusive, soprassessorie o interlocutorie, salvo che queste ultime siano legittima manifestazione di esigenze istruttorie.

Un punto tecnico spesso sottovalutato merita attenzione: anche il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 893 del 2026, ha chiarito con precisione la distinzione processuale tra l'azione di accertamento del silenzio-assenso e l'azione avverso il silenzio-inadempimento. Chi attende che la Questura rilasci spontaneamente l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo tacito — nella speranza di agire solo su quel piano — rischia di trovarsi privo di tutela effettiva: le due azioni hanno presupposti e oggetti diversi, e confonderle può costare la causa già in sede di ammissibilità del ricorso.

Cosa fare se la Questura non risponde alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno?

La risposta pratica si articola in passi precisi. Prima di tutto, è essenziale conservare ogni documento che attesti la data di presentazione dell'istanza: la ricevuta dello sportello, la PEC di invio, la ricevuta postale, il numero di protocollo. Questa documentazione è la prova fondamentale del dies a quo del procedimento e, di conseguenza, del decorso del termine.

In secondo luogo, è opportuno inviare una diffida formale alla Questura — anche se non obbligatoria ai fini del ricorso — perché interrompe qualsiasi ambiguità sulla conoscenza del ritardo da parte dell'amministrazione e può valere ai fini della successiva domanda di risarcimento del danno da ritardo, oggi codificata dall'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990. Il danno da ritardo è risarcibile quando il ritardo stesso ha causato un pregiudizio concreto: perdita del posto di lavoro, impossibilità di viaggiare, compromissione del ricongiungimento familiare.

In terzo luogo, e soprattutto, occorre agire prima della scadenza del termine annuale per il ricorso al TAR. L'azione avverso il silenzio-inadempimento decade se non è proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: questa è una trappola che molti stranieri scoprono tardi, spesso perché hanno continuato ad attendere una risposta informale dagli uffici, ignari che il tempo processuale stava erodendosi in silenzio. Come recita il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto viene in soccorso di chi lo esercita con tempestività, non di chi resta passivo.

Il giurista Luigi Ferrajoli, nel riflettere sull'effettività dei diritti fondamentali, ha scritto che un diritto privo di garanzie è soltanto una promessa vuota. Il permesso di soggiorno non è un favore amministrativo: è il titolo che consente a una persona di continuare a esistere giuridicamente nel Paese dove vive, lavora e costruisce la propria vita. Quando l'amministrazione tace per anni su un'istanza di rinnovo, non produce solo un ritardo burocratico — determina una condizione di irregolarità di fatto, con conseguenze che si propagano su ogni aspetto della vita quotidiana: il contratto di lavoro a rischio, l'accesso alle cure sanitarie incerto, la possibilità di rinnovare la patente di guida bloccata, il ricongiungimento familiare paralizzato.

È qui che risiede l'aspetto più sottovalutato della questione: l'inerzia della Questura non è mai un atto neutro. Produce effetti giuridicamente negativi — talvolta irreversibili — sul soggetto che subisce il ritardo, pur avendo adempiuto a tutti i propri obblighi. La giurisprudenza recente ha finalmente smesso di trattare questo squilibrio come un costo implicito della burocrazia: lo ha qualificato come illegittimità strutturale, sanzionabile e risarcibile. Il contesto del decreto sicurezza conv. L. 54 del 2026, che ha inasprito i presupposti e le conseguenze dell'irregolarità del soggiorno, rende ancor più urgente che chi attende da mesi o anni una risposta sul proprio permesso sappia che esistono strumenti giuridici concreti per rompere quel silenzio — e che il ricorso al TAR, in questo ambito, non è un'extrema ratio teorica, ma un rimedio efficace e praticato con esito favorevole nella giurisdizione amministrativa veneta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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