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Se nei prossimi trenta giorni ricevi un atto di pignoramento su conto corrente o uno stipendio da parte dell'Agente della riscossione — e hai debiti IVA o contributi INPS arretrati — senza una procedura di sovraindebitamento già aperta non puoi bloccarlo. Il deposito della domanda sospende le azioni esecutive individuali: ma la domanda deve essere ammissibile fin dal primo giorno. Se la proposta è sbagliata, il giudice la dichiara inammissibile e il pignoramento riparte da dove si era fermato.
Il problema è che i debiti fiscali e previdenziali sono ancora circondati da una convinzione sbagliata: che siano intangibili, che vadano pagati per intero, che non possano essere inclusi nella falcidia. Falcidia significa riduzione concordata del debito nell'ambito di una procedura concorsuale: non è un condono, non è una sanatoria, è uno strumento giuridico rigoroso con regole precise. Dal 2019 quelle regole si applicano anche all'IVA e ai contributi nelle procedure di sovraindebitamento. Ma quattro errori tecnici continuano a bloccare le domande ancora prima che il giudice le esamini nel merito.
IVA falcidiabile nel sovraindebitamento: da quando e perché
La risposta breve: dal 22 ottobre 2019, data della sentenza n. 245 della Corte Costituzionale. Prima di quella pronuncia, la legge 3/2012 — la vecchia disciplina del sovraindebitamento — vietava esplicitamente il pagamento parziale dell'IVA, trattandola come un credito "intoccabile" perché risorsa propria dell'Unione Europea. La Corte ha dichiarato quella norma costituzionalmente illegittima, rilevando una disparità irragionevole tra il debitore soggetto a fallimento — che nel concordato preventivo poteva già falcidiare l'IVA — e il debitore minore, costretto invece al pagamento integrale. Una disparità che violava l'articolo 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2019, ha affermato che il divieto di falcidia dell'IVA era costituzionalmente illegittimo in quanto creava una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra debitore fallibile e non.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha recepito e consolidato quella svolta. Nel CCII è ribadita la possibilità della falcidiabilità dell'IVA sia nel concordato minore che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con la possibilità di pagamento parziale dei crediti privilegiati — tra cui quelli tributari — purché la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria.
Lo stesso vale per i contributi previdenziali: non esiste nel CCII una norma che li escluda dalla falcidia. L'INPS è un creditore privilegiato come gli altri, soggetto alle stesse regole di trattamento.
Il limite che la Cassazione ha tracciato: la convenienza rispetto alla liquidazione
La falcidiabilità non è un diritto incondizionato. È subordinata a una condizione che la Cassazione ha ribadito con fermezza: il creditore privilegiato falcidiato non può ricevere meno di quanto otterrebbe se il debitore venisse sottoposto a liquidazione controllata — cioè se tutti i suoi beni venissero venduti e il ricavato distribuito secondo l'ordine delle cause di prelazione.
Nel concordato minore è possibile prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti assistiti da privilegio, ma la regola di fondo resta: devi garantire che quel creditore non riceva meno di quanto prenderebbe nella liquidazione.
Questa regola — che in gergo tecnico si chiama "best interest test" o test di convenienza — è il cardine attorno al quale ruota l'intera architettura della falcidia. E intorno a essa si concentrano gli errori più gravi.
Primo errore: proporre la falcidia senza la perizia estimativa dei beni
Per dimostrare che il Fisco o l'INPS ricevono almeno quanto otterrebbero nella liquidazione, bisogna sapere quanto vale il patrimonio del debitore. Non a occhio, non con una stima approssimata: serve una perizia estimativa dei cespiti, con criteri liquidatori, che il giudice possa esaminare.
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è presentare un piano con una falcidia dell'IVA al 30 o 40 percento senza allegare alcuna perizia immobiliare o stima di mercato sui beni del debitore. Il giudice non può verificare se quella percentuale è rispettosa del best interest test. La domanda viene dichiarata inammissibile non per il contenuto del piano, ma per un vizio documentale sanabile in anticipo.
Secondo errore: trattare IVA e contributi allo stesso modo dei crediti chirografari
I crediti chirografari sono quelli privi di garanzia, che nella distribuzione del patrimonio vengono soddisfatti per ultimi. I crediti privilegiati — tra cui IVA e contributi — hanno un grado superiore e devono essere trattati diversamente, anche quando vengono falcidiati.
La Cassazione civile, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 ha ritenuto inammissibile un concordato minore che prevedeva il pagamento integrale di un creditore ipotecario e una falcidia al 5% dei crediti erariali e previdenziali, affermando che nel concordato minore non è consentito derogare all'ordine delle prelazioni senza l'adesione dei creditori privilegiati o senza garantire loro un trattamento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione. Il principio di par condicio creditorum resta vincolante.
Il caso è emblematico: una falcidia al 5% su IVA e INPS può essere ammissibile se il patrimonio del debitore, in caso di liquidazione, consentirebbe un recupero uguale o inferiore. Ma se quei crediti sono privilegiati e il piano li tratta peggio di quanto farebbero i chirografari — o peggio di quanto otterrebbero nella liquidazione — la proposta cade.
Terzo errore: ignorare il meccanismo dell'omologazione forzosa quando il Fisco vota no
L'Agenzia delle Entrate e l'INPS votano raramente a favore di un piano che prevede la falcidia dei loro crediti. Ma il loro voto contrario non è necessariamente la parola fine. Il Codice della crisi prevede un meccanismo — l'omologazione forzosa, che richiama lo strumento tecnico già noto come "cram down" fiscale — con cui il giudice può omologare il concordato minore anche contro il voto del creditore pubblico, a precise condizioni.
L'art. 80 CCII oggi consente l'omologazione del concordato minore anche senza adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando il loro voto è decisivo e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata.
L'errore frequente è costruire il piano come se il voto favorevole del Fisco fosse indispensabile, e non predisporre nella documentazione tutti gli elementi che il giudice deve valutare per procedere all'omologazione d'ufficio: la dimostrazione della maggiore convenienza rispetto alla liquidazione, la corretta classificazione dei crediti, l'assenza di trattamenti deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 hanno reso più flessibili i requisiti, permettendo piani più lunghi e la falcidia dei crediti erariali con il meccanismo dell'omologazione forzosa quando l'Erario si oppone.
Quarto errore — quello che in aula vediamo saltare più spesso — è depositare la domanda senza aver già verificato la posizione del debitore rispetto ai requisiti di accesso alla procedura. Un imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, per esempio, non può accedere al concordato minore: quella via è preclusa, e l'unico percorso disponibile diventa la ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata.
Quarto errore: confondere la falcidia con la transazione fiscale — due strumenti diversi
La transazione fiscale, disciplinata dall'art. 63 CCII, è un accordo negoziato con l'Erario e gli enti previdenziali che si perfeziona attraverso una proposta formale, una risposta entro termini precisi e, in caso di mancata risposta, un silenzio che può essere equiparato ad adesione. È uno strumento distinto dalla falcidia operata nell'ambito del piano.
Summum ius summa iniuria: applicare la lettera della norma senza capire quale strumento serve al caso concreto può produrre l'effetto opposto a quello desiderato. Chi confonde i due istituti finisce per avviare una procedura di transazione fiscale — con i suoi costi, i suoi tempi e le sue formalità — in casi in cui sarebbe sufficiente inserire la falcidia nel piano concordatario, o viceversa omette la transazione nei casi in cui essa è invece necessaria per superare il voto contrario del Fisco.
Sul rapporto tra base imponibile fiscale e base contributiva, vale anche la pena segnalare un orientamento recente: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13043/2026, ha confermato che il minor reddito concordato con il Fisco in sede di conciliazione giudiziale produce un effetto novativo dell'obbligazione tributaria che si riflette direttamente sulla sfera previdenziale del contribuente, con l'obbligo per l'INPS di ricalcolare i contributi sulla base del minor reddito emergente dall'accordo. Il principio è pensato per le conciliazioni tributarie, ma esprime una logica più ampia: la posizione fiscale e quella contributiva non sono compartimenti stagni; una modifica in una incide sull'altra. Chi lavora su un piano di sovraindebitamento con debiti misti — Agenzia delle Entrate e INPS — deve tenere conto di questo effetto domino fin dalla fase di costruzione della proposta.
Come osservava Aristotele nella Retorica, il fine dell'argomentazione non è la verità astratta ma la persuasione del giudice attraverso ragioni fondate. Un piano di sovraindebitamento che falcidia IVA e contributi deve essere costruito come un argomento: ogni cifra giustificata, ogni scelta motivata, ogni confronto con la liquidazione documentato. La proposta che non convince il giudice prima ancora che i creditori votino è già perduta.
Nota di pratica
Nelle pratiche che gestiamo, quando il passivo è composto in prevalenza da debiti fiscali e previdenziali, il momento critico non è l'udienza di omologa: è la fase di costruzione del piano, nei quattro-sei settimane prima del deposito. Gli errori che abbiamo descritto — mancanza di perizia, falcidia indiscriminata, omessa preparazione dell'omologazione forzosa, confusione tra transazione e falcidia — non si correggono dopo che il giudice ha già letto la domanda. Si prevengono prima.
Domande frequenti
Posso ridurre il debito IVA anche se l'Agenzia delle Entrate ha già emesso una cartella esattoriale?
Sì. La cartella già emessa non impedisce la falcidia nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento. Ciò che conta è che il credito sia anteriore all'apertura della procedura e che la proposta rispetti il test di convenienza rispetto alla liquidazione. Il piano può prevedere il pagamento parziale anche su debiti già iscritti a ruolo, purché la documentazione allegata dimostri che il Fisco non otterrebbe di più nell'alternativa liquidatoria.
Quanto posso ridurre i contributi INPS nel concordato minore?
Non esiste una percentuale fissa. La soglia minima dipende dal valore del patrimonio del debitore calcolato in ottica liquidatoria: se dalla vendita di tutti i beni l'INPS otterrebbe, per esempio, il 15% del proprio credito, il piano può proporre il 15% o più — mai meno. Una stima patrimoniale seria, redatta da un professionista indipendente, è il documento che fissa quel pavimento. Sotto di esso la falcidia non è ammessa.
Se ho solo debiti fiscali e contributivi, senza banche o fornitori, posso comunque fare il concordato minore?
La questione è stata affrontata anche in giurisprudenza di merito. Il fatto di avere un unico creditore — o un creditore largamente maggioritario — non è di per sé un ostacolo, ma richiede un'analisi più attenta del requisito di ammissibilità e della composizione delle classi. In questi casi il rischio di abuso dello strumento viene valutato dal giudice con maggiore attenzione, ed è fondamentale che la relazione dell'OCC — l'Organismo di Composizione della Crisi, cioè l'ente indipendente che assiste il debitore — descriva in modo completo le cause dell'indebitamento e l'assenza di intenti elusivi.
Redazione - Staff Studio Legale MP