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Interessi passivi infragruppo: come difendere la deducibilità - Studio Legale MP - Verona

C'è una domanda che tormenta i responsabili fiscali di molti gruppi societari italiani: fino a dove può spingersi il controllo del Fisco sulle scelte di finanziamento infragruppo? La risposta che la Corte di Cassazione ha fornito nell'estate del 2026 è importante, ma — come si vedrà — non chiude tutti i problemi aperti.

Interessi passivi infragruppo e deducibilità: la pronuncia che cambia le regole del contenzioso

Con l'ordinanza n. 19140 dell'11 giugno 2026, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di finanziamenti infragruppo, l'antieconomicità dell'operazione che rende indeducibili gli interessi passivi per difetto di inerenza implica un accertamento in fatto da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell'impresa ovvero in rapporto al mercato.

Il caso da cui la pronuncia trae origine è emblematico della pratica accertativa più diffusa. La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società alla quale l'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità degli interessi passivi corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie. Non un'anomalia contabile macroscopica, non un'evasione simulata: l'ufficio si limitava a contestare la razionalità di certe scelte finanziarie. In particolare, l'Ufficio considerava i menzionati interessi passivi indeducibili in quanto derivanti da un'operazione intercompany antieconomica sulla base di tre elementi: la scelta della stessa società di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi e la scelta di distribuire utili al socio anziché provvedere all'estinzione dei finanziamenti. Un ragionamento, in altri termini, che si fondava interamente sulla valutazione delle priorità gestionali del management — non su uno scostamento misurabile dai prezzi di mercato.

La Cassazione cassa la sentenza d'appello che aveva accolto questa impostazione, ricordando che l'antieconomicità non è un dato autoevidente, ma una conclusione che richiede dimostrazione rigorosa.

Sul piano normativo, la pronuncia affronta anche un nodo interpretativo di lungo corso. L'inciso "diversi dagli interessi passivi" contenuto nell'art. 109, comma 5, del TUIR non può essere inteso nel senso che si possa prescindere da qualsiasi valutazione di inerenza. Piuttosto, la norma citata intende disancorare la deducibilità degli interessi dalla correlazione ad un particolare costo o ad una specifica gestione, subordinandola invece alla riferibilità degli stessi all'intera attività d'impresa. In sostanza: gli interessi passivi non sono automaticamente esenti dal vaglio di inerenza, ma questo vaglio deve riguardare la funzione complessiva del finanziamento nell'ambito dell'impresa, non la convenienza della singola operazione valutata ex post.

Un costo è inerente qualora si inserisca nella sfera aziendale, a prescindere dal fatto che esso arrechi un vantaggio economico immediato o che si riveli ex post scarsamente produttivo. Il rischio d'impresa implica strutturalmente la possibilità di sostenere spese svantaggiose. Di conseguenza, l'antieconomicità non coincide con la mancanza di inerenza, né può sostituirsi ad essa in via automatica.

Questo punto merita attenzione critica. Il principio è corretto nella sua impostazione, ma rischia di restare sulla carta se i giudici di merito — come spesso accade — continuano ad appiattirsi sull'argomentazione dell'Amministrazione senza esigere quella prova comparativa che la Cassazione indica come necessaria. Il problema strutturale è che il benchmarking sui tassi di interesse infragruppo presuppone risorse istruttorie che le Commissioni tributarie raramente attivano d'ufficio, e che il contribuente non sempre è in grado di anticipare nella fase difensiva.

Quando il Fisco può disconoscere i costi infragruppo: il quadro completo alla luce delle pronunce del 2026

La sentenza n. 19140/2026 non è isolata. Essa si inserisce in un trittico giurisprudenziale che, tra marzo e giugno 2026, ha ridisegnato l'intero perimetro del sindacato fiscale sulle operazioni intercompany.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026, è tornata a pronunciarsi su un tema centrale per i gruppi societari internazionali: la deducibilità dei costi infragruppo e il rapporto tra disciplina del transfer pricing e principio di inerenza. La decisione chiarisce che, nelle operazioni infragruppo, non è sufficiente dimostrare l'esistenza formale di un contratto, di una fattura o di un criterio di allocazione dei costi. Occorre invece provare, in concreto, che il servizio sia stato effettivamente reso e che abbia generato un'utilità specifica, reale e documentabile per la società che sostiene il costo.

La Cassazione con sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026 conferma un principio generale e consolidato secondo cui, ai fini di un'effettiva deducibilità dei costi per servizi infragruppo, il vantaggio della società fruitrice deve essere reale e misurabile, distinto dal vantaggio derivante dall'attività di direzione e coordinamento tipica della funzione di capogruppo. Quest'ultima precisazione è cruciale nella prassi: moltissimi gruppi addebitano alla controllata italiana costi che in realtà remunerano l'attività di governo societario svolta dalla holding — attività che, per definizione, produce un beneficio per il gruppo nel suo complesso, non per la singola società figlia.

Con l'ordinanza n. 10456 del 21 aprile 2026, la Cassazione completa il quadro sul versante delle consulenze. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10456 del 21 aprile 2026, ha chiarito che non è sufficiente, ai fini della deduzione del costo di una consulenza infragruppo, la semplice indicazione nel contratto della misura fissa percentuale dei costi per più anni. Non è nemmeno sufficiente la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l'assenza di personale idoneo della società cliente.

Con l'ordinanza n. 10456 del 21 aprile 2026, la Corte ha ribadito che i costi per servizi di consulenza resi da una società controllante alla propria controllata nell'ambito di accordi di service infragruppo sono deducibili ai fini IRES e IRAP solo se il contribuente dimostra l'effettività delle prestazioni ricevute e l'utilità concreta che ne è derivata.

Si delinea così una tensione sistematica che merita di essere nominata con chiarezza: da un lato, la Cassazione vieta al Fisco di sindacare le scelte imprenditoriali in termini di opportunità; dall'altro, impone al contribuente un onere probatorio di risultato — dimostrare l'utilità concreta — che di fatto coinvolge sempre valutazioni di merito gestionale. Non è una contraddizione risolvibile con una formula: è la tensione strutturale tra autonomia d'impresa e controllo fiscale, che ogni pronuncia ridisegna ma non elimina.

Summum ius summa iniuria: la massima ciceroniana torna attuale ogni volta che l'applicazione rigida di un principio — qui, il controllo di inerenza — produce effetti sproporzionati rispetto alla sostanza economica dell'operazione esaminata. Il rischio che l'Amministrazione trasformi il giudizio di inerenza in un controllo di opportunità gestionale è reale, e la Cassazione lo presidia con fatica.

Come osservava Norberto Bobbio, il diritto è un sistema di regole che nascono per limitare il potere e che solo il controllo giurisdizionale impedisce di trasformare in strumento dello stesso. Nel contenzioso tributario infragruppo, questa dialettica si materializza ogni giorno nei fascicoli delle Commissioni tributarie.

Cosa devono fare concretamente le imprese per non farsi trovare impreparate? Alcuni punti fermi emergono dalla giurisprudenza del 2026.

Primo: la documentazione deve anticipare il contenzioso. Chi gestisce flussi di costi infragruppo deve predisporre una documentazione che vada ben oltre la formalità contrattuale e contabile. Descrizioni analitiche dei servizi effettivamente ricevuti, quantificazione del beneficio per la consociata italiana, separazione netta tra prestazioni operative e attività di pura governance azionaria: sono questi gli elementi che la giurisprudenza richiede.

Secondo: per gli interessi passivi su finanziamenti, occorre conservare evidenza della funzione imprenditoriale della provvista — non basta il contratto di finanziamento, ma serve poter ricostruire la destinazione dei fondi e la sua coerenza con il piano industriale. Per contestare la deducibilità di un costo, il Fisco non può limitarsi a criticare la scelta gestionale dell'imprenditore: deve dimostrare l'anomalia con parametri quantitativi e comparativi concreti — tassi di mercato, benchmark, dati contabili. Il che significa, specularmente, che il contribuente che predispone autonomamente questi benchmark si mette al riparo dall'accusa di antieconomicità prima ancora che essa venga formulata.

Terzo: nel contenzioso, la difesa non può fermarsi alla produzione del contratto. L'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. Questa formulazione — "macroscopica antieconomicità" — è l'argine che la difesa deve sempre fare valere: non ogni inefficienza finanziaria è argomento sufficiente per escludere l'inerenza.

Quarto: il confine tra sindacato fiscale e libertà di scelta imprenditoriale rimane, allo stato, un confine mobile. L'antieconomicità di un'operazione intercompany può assumere esclusivamente il valore di un elemento indiziario e sintomatico, idoneo a innescare un ragionamento presuntivo volto a dimostrare che la spesa sia stata concepita per scopi del tutto estranei all'impresa, ma non può tradursi in un giudizio autonomo di indeducibilità qualitativa a monte. La distinzione tra "indizio" e "prova" è il terreno su cui si vince o si perde il contenzioso: la difesa deve costringere l'Ufficio a passare dall'insinuazione alla dimostrazione.

Una considerazione di fondo si impone. Il 2026 consegna un orientamento della Cassazione che è tecnicamente corretto e teleologicamente apprezzabile: difendere l'imprenditore dalla sostituzione del giudice fiscale nel ruolo di manager. Ma la coerenza di questo orientamento dipende dall'applicazione che ne faranno i giudici di merito. Il rischio più sottovalutato non è quello dell'accertamento in sé, ma quello del giudizio d'appello che — come accaduto nel caso deciso dalla sentenza n. 19140/2026 — ribalta una vittoria in primo grado facendo propria, acriticamente, la logica dell'Ufficio. Investire nella documentazione preventiva e in una difesa tecnica solida fin dal primo grado non è precauzione eccessiva: è l'unica risposta razionale a un contenzioso che la Cassazione continua a dover correggere, sentenza dopo sentenza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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