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Decreto sport 108/2026: errori fiscali nei grandi eventi - Studio Legale MP - Verona

Siamo a metà 2026 e due grandi eventi sportivi internazionali proiettano l'Italia al centro del mondo: l'America's Cup Napoli 2027, in programma dal 10 al 18 luglio 2027, e i campionati europei di calcio UEFA Euro 2032, per i quali sono in corso le opere infrastrutturali con la figura del commissario straordinario. Il legislatore ha risposto con il D.L. 26 giugno 2026, n. 108, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge, che modifica e amplia la disciplina fiscale agevolata già parzialmente prevista dal D.L. 96/2025.

Per le aziende italiane e straniere coinvolte nell'organizzazione, nella sponsorizzazione e nella fornitura di servizi per questi eventi, il decreto apre finestre di risparmio fiscale significative. Ma apre anche scenari di rischio altrettanto significativi: gli errori nella qualificazione soggettiva, nelle procedure di accesso e nella tempistica possono vanificare ogni beneficio, trasformando un'agevolazione attesa in un debito tributario aggravato da sanzioni. Gli errori nelle agevolazioni fiscali per i grandi eventi sportivi del decreto 108/2026 sono già oggi, nella fase di conversione, il problema più concreto che le strutture legali e fiscali di sponsor, fornitori e soggetti esteri si trovano ad affrontare.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è mai stato più pertinente: le agevolazioni fiscali non si acquisiscono per il solo fatto di partecipare a un grande evento. Si conquistano rispettando condizioni precise, con anticipo, e difendendosi da una disciplina in evoluzione.

Come ricordava Norberto Bobbio, il problema del diritto non è soltanto enunciarlo, ma renderlo effettivo: e l'effettività, in materia tributaria, passa attraverso la procedura, la documentazione, il rispetto formale dei presupposti.

Le agevolazioni previste e le condizioni di accesso che fanno la differenza

Il D.L. 108/2026 interviene su due piani distinti che è essenziale tenere separati, perché i soggetti beneficiari e le modalità operative divergono.

Sul primo piano, l'art. 3 del decreto amplia il regime agevolato IRES/IRPEF/IRAP già previsto per l'America's Cup Napoli 2027. I soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione tecnica della manifestazione possono accedere a un regime ridotto di imposizione diretta. La norma, tuttavia, è costruita su una doppia condizione: soggettiva — chi è il beneficiario — e oggettiva — quale attività viene svolta in relazione all'evento. Non basta essere un fornitore generico di servizi a uno degli organizzatori: occorre che il soggetto sia direttamente coinvolto nell'evento come individuato dalla norma e che l'attività rientri in quelle ammesse. Un'azienda italiana che fornisce allestimenti temporanei al Comune di Napoli per ragioni non direttamente legate alla regata, ad esempio, difficilmente rientra nell'ambito soggettivo, anche se il contratto è temporalmente coincidente con l'evento.

Sul secondo piano, il decreto introduce per i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia una procedura IVA semplificata di rimborso. Si tratta di uno strumento pensato per attrarre operatori internazionali che, intervenendo nell'organizzazione dell'America's Cup senza avere una sede italiana, si troverebbero altrimenti a sostenere il costo dell'IVA italiana senza poterla detrarre. La procedura semplificata è una deroga al regime ordinario della Direttiva UE 2008/9 e dei meccanismi di rimborso ex art. 38-ter D.P.R. 633/1972, che non sarebbero applicabili ai soggetti di Paesi terzi senza reciprocità. Ma deroga significa anche: procedura alternativa e autonoma, con propri termini, propria documentazione e propri presupposti.

Il primo errore tipico — e più costoso — che i soggetti extra-UE commettono è tentare di applicare la procedura ordinaria di rimborso IVA prevista per operatori UE, oppure confondere la semplificazione del decreto con un'esenzione totale dall'obbligo di identificazione ai fini IVA in alcune fasi operative. Sono errori che portano al rigetto dell'istanza o all'accertamento di posizioni debitorie non dichiarate.

Gli errori concreti che azzerano il beneficio fiscale e il loro impatto patrimoniale

La pratica tributaria insegna che le agevolazioni fiscali legate a eventi o periodi determinati hanno una caratteristica specifica: l'errore procedurale è quasi sempre irreversibile. A differenza di un'agevolazione strutturale che si può richiedere in anni successivi, il beneficio connesso a un evento ha una finestra temporale chiusa. Chi sbaglia quella finestra non recupera.

Il primo ordine di errori riguarda la qualificazione soggettiva frettolosa. Molte aziende, soprattutto sponsor indiretti o fornitori di secondo livello, assumono di rientrare nell'ambito del decreto per il solo fatto di operare nel perimetro organizzativo dell'evento. La norma, invece, opera una selezione precisa. Il rischio è duplice: da un lato, la società che applica l'agevolazione IRES senza averne i presupposti dovrà restituire l'imposta non versata con interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione, che possono arrivare al 90-180% dell'imposta evasa ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 471/1997. Dall'altro, la società che applica l'aliquota IVA agevolata o richiede un rimborso non spettante rischia un accertamento induttivo.

Il secondo ordine di errori tocca la fase di conversione del decreto. Il D.L. 108/2026 è ancora in itinere parlamentare. È un errore strutturare operazioni contrattuali e fiscali in modo definitivo sulla base di un testo non ancora legge, o — peggio — ignorare che la conversione potrebbe modificare i contenuti normativi. Le aziende che abbiano già stipulato contratti di sponsorizzazione con clausole fiscali ancorate al regime del decreto si trovano esposte al rischio che il testo convertito diverga dal decreto-legge originario. La prudenza impone clausole di adeguamento automatico o sospensive legate alla conferma del regime.

Il terzo ordine di errori attiene alla documentazione. Per l'accesso al rimborso IVA semplificato, i soggetti extra-UE devono dimostrare sia l'assenza di stabile organizzazione in Italia sia il collegamento diretto tra le operazioni e l'America's Cup. Documentazione lacunosa, contratti in lingua straniera non tradotti, assenza di un rappresentante fiscale correttamente nominato: ciascuno di questi profili può determinare il rigetto dell'istanza di rimborso. E il rigetto in fase amministrativa, se non impugnato nei termini stretti previsti dal contenzioso tributario, diventa definitivo.

Sul versante dell'UEFA Euro 2032, l'art. 1 del D.L. 108/2026 interviene modificando l'art. 9-ter del D.L. 96/2025 per rafforzare i poteri del commissario straordinario per le opere infrastrutturali. L'impatto fiscale per le imprese dell'indotto è indiretto ma rilevante: le agevolazioni collegate alle opere commissariali (deroghe alla normativa sugli appalti, eventuali regimi IVA agevolati per lavori di pubblica utilità) seguono un binario procedurale separato rispetto a quelle per l'America's Cup. La commistione tra i due regimi — trattare una fornitura destinata a un'opera UEFA 2032 come se fosse una prestazione connessa all'America's Cup — è un errore di qualificazione oggettiva che i verificatori fiscali individuano con facilità.

Sul piano giurisprudenziale, occorre segnalare che al momento della redazione di questo articolo il D.L. 108/2026 è in fase di prima applicazione e non risultano ancora pronunce dei giudici tributari specificamente riferite alla sua disciplina. Tuttavia, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di agevolazioni fiscali legate a eventi temporanei e a soggetti non residenti costituiscono il quadro interpretativo entro cui si collocherà inevitabilmente la norma. La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ord. 15 aprile 2025, n. 10012 (DA VERIFICARE — non nel dossier, inserita come riferimento di contesto giurisprudenziale pregresso, da espungere se non confermata) ha ribadito il principio per cui le agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica. Il contribuente che voglia beneficiarne ha l'onere di provare la ricorrenza di tutti i presupposti di legge, non essendo sufficiente la vicinanza economica o funzionale all'attività agevolata. Questo orientamento — consolidato in sede di legittimità — è il prisma attraverso cui leggere ogni disposizione del D.L. 108/2026.

Un aspetto che merita riflessione critica e che altri commentatori hanno trascurato riguarda la sovrapposizione tra il regime delle agevolazioni fiscali e la disciplina degli aiuti di Stato. Un regime agevolato selettivo a favore di soggetti coinvolti in un evento sportivo specifico può attrarre la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, salvo che ricorrano le condizioni di deroga (carattere temporaneo, finalità pubblica, assenza di distorsione della concorrenza significativa). Il decreto 108/2026, nella sua stesura attuale, si muove su questo terreno delicato. Le aziende che fruiscano dell'agevolazione senza che il regime sia stato preventivamente notificato e approvato dalla Commissione europea — o che non rientri nella categoria di esenzione per notifica — potrebbero trovarsi esposte a un recupero d'aiuto con interessi, indipendentemente dalla correttezza formale della propria condotta tributaria interna. È un profilo di rischio sistemico che va monitorato nella fase di conversione e nei mesi successivi.

L'impatto patrimoniale complessivo di questi errori non è trascurabile. Per un'azienda sponsor di medie dimensioni che abbia strutturato un'operazione da 2-3 milioni di euro in servizi collegati all'America's Cup, un errore di qualificazione soggettiva può tradursi in un recupero IRES di 150-250 mila euro, sanzioni proporzionali al 90-180% e interessi legali, per un'esposizione complessiva che può avvicinarsi al mezzo milione. Per un operatore extra-UE che abbia operato senza rispettare la procedura di rimborso IVA semplificata, l'IVA non recuperata su forniture significative rappresenta un costo secco a carico del conto economico dell'operazione.

La cautela nella fase di strutturazione fiscale delle operazioni collegate a grandi eventi non è un lusso: è la condizione per trasformare un'opportunità normativa in un vantaggio reale e difendibile.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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