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Una famiglia veronese si rivolge allo studio: il padre, settantotto anni, affetto da demenza senile in stadio avanzato, ha firmato nei mesi scorsi una procura a vendere l'appartamento in cui vive. La procura è viziata, quasi certamente, da incapacità naturale. Cosa fare? Richiedere l'interdizione giudiziale, con tutto quello che comporta, oppure procedere con l'amministrazione di sostegno? E soprattutto: ha ancora senso, nel 2026, aprire un procedimento di interdizione?
La risposta è sì, in casi limite. Ma la risposta vera — quella che le famiglie meritano — è molto più articolata, e riguarda un momento storico eccezionale nel diritto civile italiano.
La riforma è legge, ma non è ancora realtà
Il 29 novembre 2025 è entrata in vigore la legge n. 167/2025. Con la sua entrata in vigore è partito l'iter per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno: l'articolo 17 conferisce al Governo una delega per il riordino e la semplificazione di questi tre istituti, prevedendo il "graduale superamento" dei primi due e la "rimodulazione" del terzo.
Nulla cambia nell'immediato per le persone e le famiglie, nel senso che il Governo da ora avrà 24 mesi per riscrivere interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, attraverso uno o più decreti legislativi. In concreto, quindi, fino a quando quei decreti non saranno emanati — e siamo verosimilmente parlando del novembre 2027, salvo proroghe — interdizione e inabilitazione restano strumenti giuridici a tutti gli effetti operativi. Le famiglie non possono permettersi di aspettare.
La pressione per accelerare è crescente. Anffas, l'associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, chiede l'urgente attuazione dell'art. 17 della legge n. 167/2025: la riforma rappresenta un passaggio fondamentale per l'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'abolizione dell'istituto dell'interdizione e dell'inabilitazione, e al contestuale rafforzamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Anche la Ministra per le disabilità è intervenuta sul punto: nella legge di semplificazione per il 2025 è stato inserito l'articolo 17, che prevede una delega finalizzata al graduale superamento sia dell'interdizione sia dell'inabilitazione, accompagnato da una revisione strutturale dell'amministrazione di sostegno.
Ma le deleghe non si attuano da sole. E nel frattempo la vita continua: gli anziani con demenza, le persone con gravi disabilità intellettive, i prodighi che dissipano il patrimonio di famiglia. Per queste situazioni il diritto vigente offre ancora — e soltanto — gli strumenti esistenti.
Quando interdizione e inabilitazione hanno ancora senso
La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito che i due istituti tradizionali non sono stati aboliti dalla legge n. 6/2004, ma ricondotti al ruolo di extrema ratio. Anche nei casi di privazione totale della capacità, sussiste un sostanziale favor ordinamentale per l'amministrazione di sostegno, sicché l'interdizione rappresenta un'extrema ratio; la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha statuito che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va collegato necessariamente ad un diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione.
Il criterio non è quindi quantitativo — non si tratta di scegliere il "misuratore" della gravità dell'infermità — bensì qualitativo: la funzione dell'amministrazione di sostegno, indicata come "stella polare" che deve presiedere all'interpretazione delle norme del titolo XII del codice civile, è quella non di tutelare il patrimonio, ma l'individuo e le sue esigenze. L'amministrazione di sostegno si caratterizza per essere uno strumento dotato di estrema elasticità sia sotto il profilo procedurale che nei contenuti, modellato secondo le necessità e le circostanze del caso concreto e che non incide permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
In pratica, l'interdizione è oggi giustificata soltanto quando l'amministrazione di sostegno, anche con poteri amplissimi, non sarebbe in grado di assicurare la protezione adeguata. Il giudice deve fare ricorso all'interdizione soltanto se ritiene, ed è in grado di motivare, che tale istituto sia necessario per assicurare un'adeguata protezione del soggetto e che, dunque, un'amministrazione di sostegno, anche piuttosto estesa, sarebbe inadeguata. Sul piano processuale va ricordato che l'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 c.c.), con la conseguenza che fino a quel momento opera la generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo, e gli atti compiuti anteriormente devono essere impugnati caso per caso.
La Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 3462 del 3 febbraio 2022 ha ribadito questo principio con nettezza: se le condizioni di salute della persona interdicenda sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle facoltà mentali e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi — non solo sul piano economico-patrimoniale, ma anche in tutti gli atti della vita ordinaria — va privilegiata la misura più forte dell'interdizione in luogo di quella meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
Per l'inabilitazione il quadro è ancora più netto: l'inabilitazione ha ormai un'importanza del tutto marginale, dal momento che essa è sostituita nella pratica dall'amministrazione di sostegno, disegnata su misura per il singolo beneficiario. I casi in cui l'inabilitazione mantiene una sua specifica pertinenza riguardano la prodigalità manifesta — la giurisprudenza consolidata stabilisce che l'amministrazione di sostegno può essere disposta a tutela del beneficiario, anche in presenza di condizioni che potrebbero giustificare l'interdizione o l'inabilitazione, inclusi casi di prodigalità; questo significa che, qualora sia nell'interesse reale e concreto della persona, sia per la sua cura personale che patrimoniale, è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno, anche se sussistono i presupposti per misure più restrittive.
Un errore pratico frequente che merita di essere segnalato: alcune famiglie ricorrono all'interdizione convinte che garantisca una protezione "più solida" rispetto all'amministrazione di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'annullamento degli atti già compiuti dall'incapace. Non è sempre corretto. La solidità della protezione dipende dalla costruzione del decreto del giudice tutelare nell'amministrazione di sostegno, non dalla scelta dello strumento più afflittivo.
Resta un rischio sottovalutato: l'interdizione determina la perdita di capacità anche in ambiti personalissimi che l'amministratore di sostegno non potrebbe mai coprire — il testamento, il matrimonio, la donazione. Chi pronuncia o richiede una interdizione deve essere consapevole che stà privando la persona di diritti fondamentali in maniera radicale, e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440/2005, ha già chiarito che l'interdizione ha carattere residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che opera come strumento generale.
Il principio summum ius summa iniuria — la legge applicata senza discernimento può diventare la massima ingiustizia — trova qui una delle sue più concrete declinazioni. Richiedere l'interdizione quando sarebbe sufficiente un'amministrazione di sostegno ben calibrata non è soltanto inefficiente: è una violazione della dignità della persona, oggi sanzionata dalla stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che l'Italia ha ratificato nel 2009.
Come ha scritto il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli — da non confondersi con approcci generici — la questione della capacità giuridica delle persone vulnerabili è il banco di prova della democrazia costituzionale: la misura della civiltà di un ordinamento si rivela nella cura con cui protegge senza annientare.
Cosa fare concretamente nell'attesa della riforma
Sul piano pratico, chi si trova oggi nella situazione descritta — un familiare incapace di gestire i propri affari — deve muoversi con consapevolezza. Primo passaggio: una valutazione medico-legale approfondita, che non si limiti alla diagnosi psichiatrica ma mappi con precisione le aree di autonomia residua della persona. La Cassazione è esplicita: il giudice deve valutare le esigenze concrete, non l'etichetta diagnostica.
Se la persona conserva capacità parziale — riesce a gestire i piccoli acquisti quotidiani, comprende il rapporto fiduciario con un familiare, esprime preferenze nelle scelte di cura — l'amministrazione di sostegno è quasi certamente lo strumento corretto, costruito con poteri modellati su misura. Se invece l'infermità è totale e pervasiva, tale da rendere qualsiasi forma di dialogo con il beneficiario impossibile e qualsiasi atto potenzialmente pregiudizievole, l'interdizione mantiene la sua giustificazione tecnica.
Secondo passaggio: verificare se esistono atti già compiuti dall'incapace che richiedano impugnazione. In questo caso i tempi sono critici: la sentenza che revoca l'interdizione produce i suoi effetti con il passaggio in giudicato, ma gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (art. 431 c.c.).
Terzo: per le interdizioni già pronunciate in passato, è opportuno monitorare l'evoluzione della riforma. Secondo la delega, interdizione e inabilitazione saranno gradualmente superati — verosimilmente non sarà più possibile aprire nuove interdizioni e inabilitazioni, lasciando che quelle in essere vadano ad esaurirsi — mentre l'amministrazione di sostegno andrà profondamente rivista per diventare uno strumento realmente "su misura" della persona con disabilità, centrato sull'autodeterminazione. Questo significa che chi è oggi interdetto non sarà automaticamente "liberato" dalla riforma: dovrà essere avviato un procedimento di revoca e, contestualmente o successivamente, un'eventuale nomina di amministratore di sostegno.
Il rischio concreto che pochi segnalano è quello della zona grigia temporale: tra il momento in cui la delega sarà esercitata e quello in cui i nuovi istituti saranno operativi, ci sarà un periodo in cui le corti dovranno applicare norme nuove senza prassi consolidata. Chi ha oggi un procedimento in corso potrebbe trovarsi a fare i conti con un ordinamento in mutazione durante il giudizio stesso. È un tema che merita attenzione già ora, non quando la legge delega sarà già stata attuata.
La stagione degli istituti novecenteschi di protezione dei "folli" si avvicina alla sua conclusione normativa. Ma il tramonto annunciato non deve ingannare: fino all'ultimo giorno di vigenza, interdizione e inabilitazione producono effetti reali sulla vita delle persone. Navigare questo passaggio con competenza tecnica è oggi, più che mai, una responsabilità che non si può improvvisare.
Redazione - Staff Studio Legale MP