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Arriva la lettera dell'INPS: restituzione di mesi di assegno di inclusione, migliaia di euro, spesso senza una spiegazione chiara. È uno scenario sempre più frequente, e sempre più contestato davanti ai giudici del lavoro. La domanda che ogni beneficiario si pone — e che questo articolo affronta con precisione — è: l'indebito assegno inclusione restituzione INPS può essere davvero imposto senza verificare se il beneficiario abbia agito in malafede?
La risposta del diritto vivente è: no, e in modo sempre più netto.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza interlocutoria n. 805 del 14 gennaio 2026 (Pres. Lucia Esposito, Rel. Angelo Cerulo, r.g.n. 15162/2020), ha riaffermato con chiarezza che la disciplina dell'indebito assistenziale è «tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (richiamando la Corte Costituzionale, ord. n. 264/2004), e che l'INPS non può agire in ripetizione per il periodo antecedente al provvedimento formale di accertamento della carenza dei requisiti, salvo prova rigorosa del dolo del percipiente. Con la stessa ordinanza la Suprema Corte ha ritenuto la questione di tale rilevanza sistematica da rimettere la causa a pubblica udienza per definire con precisione quando si configuri il dolo e quando invece sussista un affidamento meritevole di tutela. Un segnale forte: il tema è aperto, vivo, e in evoluzione.
Perché l'art. 2033 c.c. non si applica all'ADI
Il codice civile, all'art. 2033, stabilisce il principio di indebito oggettivo: chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo, indipendentemente dalla propria buona o mala fede. Questa regola funziona bene nei rapporti tra privati, ma nei rapporti assistenziali essa risulta incompatibile con la realtà sociale delle prestazioni erogate. L'assegno di inclusione — introdotto dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85 — è per definizione destinato a nuclei familiari in condizione di fragilità economica e sociale: è l'art. 1 del decreto a qualificarlo come «misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale». Chi lo perceve lo impiega, mese dopo mese, per il sostentamento quotidiano. Chiederne la restituzione retroattiva equivarrebbe a recuperare risorse già consumate per bisogni primari, in aperta contraddizione con la ratio solidaristica che ispira l'art. 38 della Costituzione.
Per questo motivo la giurisprudenza ha elaborato, fin dalla sentenza della Cassazione n. 1446 del 23 gennaio 2008, un principio di settore autonomo: in luogo dell'incondizionata ripetibilità codicistica, si applica una regola che esclude la restituzione quando sussistano congiuntamente due elementi — la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione indebita e l'esistenza di una situazione idonea a generare un affidamento meritevole di tutela. Questo principio, confermato poi da Cass. n. 28771/2018, n. 13223/2020, n. 13915/2021, n. 24617/2022, è quello che la pronuncia n. 805/2026 ribadisce e porta al vaglio della pubblica udienza per affinarne i contorni.
I 3 casi in cui la restituzione dell'assegno di inclusione è illegittima
La giurisprudenza più recente, costruita proprio sull'orientamento consolidato dalla Cassazione, delinea con precisione crescente le situazioni in cui la pretesa restitutoria dell'INPS non regge al controllo giudiziale.
Primo caso: il beneficiario ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi. Quando il superamento dei limiti reddituali emerge da dati già trasmessi all'amministrazione finanziaria — e quindi già conoscibili dall'INPS attraverso i canali telematici previsti dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 e dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (Casellario dell'Assistenza) — il dolo del beneficiario non è configurabile per la sola omissione di una comunicazione separata all'Istituto. È esattamente la fattispecie al centro della Cass. n. 805/2026: la ricorrente aveva regolarmente trasmesso le proprie dichiarazioni dei redditi, mettendo l'INPS in condizione di conoscere la sua situazione reddituale, eppure l'Istituto aveva chiesto la restituzione retroattiva. Il Tribunale lavoro di Cassino, con la sentenza n. 143 del 4 febbraio 2026, ha declinato lo stesso principio sul piano pratico: «il dolo non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere», con particolare vigore quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da prestazioni erogate dallo stesso ente previdenziale.
Secondo caso: l'INPS non aveva motivato adeguatamente il provvedimento di recupero. Il Tribunale lavoro di Frosinone, con la sentenza n. 94 del 23 gennaio 2026, ha annullato una richiesta di restituzione riferita a un indebito reddituale risalente al 2012, notificato nel 2016 e oggetto di sollecito solo nel 2025. Il giudice ha ritenuto che l'Istituto non avesse allegato né provato alcun elemento specifico dal quale desumere il dolo del percettore, né avesse indicato le ragioni per cui l'incremento reddituale fosse così significativo da rendere inequivocabile all'interessato il venir meno dei requisiti. In assenza di quella prova rigorosa, l'affidamento del beneficiario prevale. Il medesimo standard probatorio è stato applicato dal Tribunale lavoro di Taranto, sent. n. 572 del 16 febbraio 2026, in un caso di indebito relativo a un'invalidità civile: le somme erogate prima del provvedimento di accertamento sono state dichiarate irripetibili, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto già trattenuto.
Terzo caso: l'indebito deriva da redditi già noti all'INPS in quanto erogati dall'INPS stesso. Si tratta del profilo più netto: quando il reddito che supera la soglia è costituito da un'altra prestazione previdenziale o assistenziale erogata dallo stesso Istituto — pensione di reversibilità, assegno mensile di assistenza, pensione di inabilità — non è neppure ipotizzabile il dolo del beneficiario per omessa comunicazione. L'INPS conosceva già tutto. Il Tribunale lavoro di Latina, sent. n. 245 del 10 febbraio 2026, ha annullato un indebito di sei anni costruito su questo presupposto, ritenendo che l'affidamento del percettore fosse qualificato e pienamente tutelabile.
Un rischio pratico sottovalutato: i provvedimenti INPS carenti in motivazione
C'è un aspetto che merita un'attenzione specifica, perché raramente viene segnalato agli interessati: nella prassi, i provvedimenti con cui l'INPS richiede la restituzione dell'ADI sono spesso formulati in modo generico, privi dell'indicazione dettagliata dei periodi contestati, del criterio di calcolo utilizzato e — soprattutto — di qualsiasi allegazione in ordine al presunto dolo del beneficiario. La legge n. 241/1990, all'art. 3, impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Il Tribunale lavoro di Palmi, sent. n. 908 del 16 luglio 2024, ha stigmatizzato espressamente questa prassi: «poco comprensibili appaiono le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalle comunicazioni» gli elementi necessari a comprendere e contestare la richiesta.
Questa carenza motivazionale non è solo un vizio formale: è un elemento che rafforza le possibilità di opposizione del beneficiario, perché in sua assenza l'INPS non può neppure assolvere l'onere probatorio che la giurisprudenza gli impone: allegare e provare fatti specifici, concreti, da cui desumere il dolo. Il principio actori incumbit probatio — l'onere della prova grava su chi agisce — opera pienamente anche in questo contesto: è l'Istituto che pretende la restituzione, ed è l'Istituto che deve dimostrare il presupposto che la rende possibile per il periodo anteriore all'accertamento.
Come opporsi alla richiesta di rimborso dell'assegno di inclusione da parte dell'INPS
Il percorso giudiziale è quello del ricorso ex art. 442 c.p.c. davanti al Tribunale del lavoro in funzione di giudice del lavoro, competente per materia su tutte le controversie in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il termine per agire è quello ordinario di prescrizione, ma la tempestività è comunque determinante, sia per bloccare le trattenute in corso sulla prestazione ancora in essere, sia per ottenere la restituzione di quanto già recuperato dall'Istituto.
Prima di presentare ricorso, è essenziale ricostruire con attenzione: la data esatta del provvedimento formale con cui l'INPS ha comunicato l'accertamento dell'indebito (non la semplice nota informale o il sollecito); il periodo a cui si riferisce la pretesa restitutoria; l'esistenza o meno di dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate nei periodi contestati; e se i redditi che avrebbero determinato il superamento della soglia fossero nella disponibilità conoscitiva dell'Istituto. Questi elementi costruiscono il quadro fattuale necessario a sostenere l'irripetibilità ex nunc e a escludere il dolo.
Va infine tenuto presente che la Cass. n. 805/2026, trattandosi di ordinanza interlocutoria con rimessione a pubblica udienza, non chiude la questione: la Corte ha ritenuto utile un approfondimento in udienza pubblica, con il contributo della Procura Generale, proprio perché i confini del dolo e dell'affidamento nell'indebito assistenziale richiedono una definizione più analitica. La sentenza che ne seguirà sarà destinata a orientare in modo definitivo la giurisprudenza di merito su scala nazionale. Nel frattempo, l'orientamento prevalente già oggi — come dimostrano le pronunce 2026 dei Tribunali di Frosinone, Cassino, Taranto e Latina — è favorevole al beneficiario in buona fede.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto che non riesce a tutelare i soggetti più vulnerabili dai propri stessi meccanismi rivela la propria insufficienza non nelle norme astratte, ma nella loro applicazione concreta. La questione dell'indebito assistenziale è, in fondo, un banco di prova esatto di questa tensione: tra la regola generale dell'ordinamento civile e la specialità di un sistema pensato per sostenere chi ha meno.
Redazione - Staff Studio Legale MP