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Impugnare sanzione FIGC al TAR: ora puoi annullarla? - Studio Legale MP - Verona

Su 4.418 procedimenti disciplinari sportivi avviati in Italia nel solo 2023, meno dell'1% ha raggiunto un giudice statale. Non perché i sanzionati avessero torto, ma perché la legge glielo impediva.

Impugnare una sanzione FIGC al TAR: cosa è cambiato il 16 luglio 2026

Fino al 15 luglio 2026 il sistema era questo: subivi un'inibizione dalla FIGC, esaurivi tre gradi di giustizia sportiva interna, arrivavi al Collegio di Garanzia del CONI, perdevi anche lì, e poi — se volevi rivolgerti al TAR Lazio — potevi solo chiedere i danni. Non l'annullamento della sanzione. Non la sospensione cautelare durante il giudizio. I mesi di blocco scorrevano comunque, la carriera avanzava o si fermava, e il risarcimento, se mai fosse arrivato, sarebbe stato una somma di denaro per qualcosa che nel frattempo era già accaduto e non poteva essere disfatto.

Il 16 luglio 2026 la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, ha depositato la sentenza nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 (FIGC e CONI, ECLI:EU:C:2026:602). Il caso riguardava due ex dirigenti della Juventus — identificati agli atti come ZD e MI, nelle persone di un ex presidente e di un ex membro del consiglio di amministrazione — ai quali la Corte Federale d'Appello FIGC aveva inflitto rispettivamente 24 e 16 mesi di inibizione nell'ambito del caso plusvalenze fittizie. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI aveva confermato le sanzioni in via definitiva. I due si erano rivolti al TAR Lazio, il quale — invece di decidere nel merito — aveva sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali con ordinanza n. 11559/2024.

La sentenza si occupa della possibilità delle Federazioni Sportive Nazionali di irrogare sanzioni disciplinari che incidono sulla libertà di circolazione dei cittadini nell'ambito della UE. La risposta della Corte è netta: la limitazione del giudice amministrativo italiano alla sola tutela risarcitoria viola il diritto UE quando la sanzione disciplinare incide sul diritto della persona a ottenere tutela davanti a un giudice indipendente.

La norma nel mirino è la Legge 17 ottobre 2003, n. 280 — la legge che ha codificato il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e che, nella sua interpretazione consolidata, consentiva al TAR di pronunciarsi sulle sanzioni sportive solo nei limiti del risarcimento del danno. Quella costruzione normativa, nella parte in cui nega la tutela reale (cioè l'annullamento e la sospensione cautelare) quando la sanzione incide su libertà professionali con dimensione transfrontaliera, è oggi incompatibile con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

Il regime precedente: perché il risarcimento non bastava

Per capire la portata della svolta è utile stare sul concreto. Prima del 16 luglio 2026 il percorso di un dirigente sportivo sanzionato si articolava così.

Primo grado: la Corte Federale d'Appello FIGC. Secondo grado (e ultimo) nel sistema federale: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo di ultima istanza della giustizia sportiva, che giudica per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione sui fatti. Solo dopo l'esaurimento di questi gradi il sanzionato poteva rivolgersi al TAR Lazio — ma esclusivamente per chiedere il risarcimento del danno, non l'annullamento del provvedimento.

Il problema strutturale era evidente: una squalifica di 16 o 24 mesi scorre mentre il giudizio civile risarcitorio è ancora in corso. Se il TAR non può sospendere la sanzione in via cautelare, il sanzionato perde comunque i mesi di carriera; il processo serve solo a quantificare il danno già consumato. Un dirigente quarantacinquenne con un'inibizione di due anni non può aspettare tre anni di giudizio risarcitorio per poi ricevere, forse, un indennizzo economico. Ha perso incarichi, relazioni professionali, possibilità contrattuali che il denaro non restituisce.

Il diritto romano aveva già individuato la tensione: ubi ius ibi remedium — dove esiste un diritto, deve esistere un rimedio adeguato. Ma per vent'anni, nell'ordinamento sportivo italiano, questa corrispondenza era rimasta incompiuta.

Dopo la sentenza CGUE: cosa può chiedere oggi chi impugna una sanzione FIGC al TAR

Dal 16 luglio 2026 il quadro è diverso. Il TAR Lazio — competente in via esclusiva per le sanzioni delle federazioni sportive affiliate al CONI — può oggi pronunciarsi su tre livelli distinti.

Il primo è la tutela cautelare, cioè la sospensione provvisoria degli effetti della sanzione in attesa della decisione nel merito: il dirigente o l'atleta sanzionato può chiedere al giudice di bloccare l'inibizione fin dai primi giorni del procedimento, se ricorrono il fumus boni iuris (l'apparenza di fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (il rischio che l'attesa produca danni irreversibili alla carriera).

Il secondo è la tutela di merito con annullamento: il TAR può esaminare la legittimità della sanzione e, se la ritiene illegittima, cancellarla con efficacia retroattiva, come se non fosse mai stata emessa. Non un risarcimento per equivalente, ma la rimozione del provvedimento stesso.

Il terzo livello — quello risarcitorio — resta disponibile in aggiunta, non in alternativa: se nel frattempo la sanzione ha prodotto danni economici documentabili, la richiesta di risarcimento può essere cumulata con quella di annullamento nello stesso ricorso.

Il pensiero di Ronald Dworkin trova qui una conferma inaspettata: i diritti non sono semplicemente obiettivi di politica pubblica che il sistema insegue quando è conveniente; sono "carte vincenti" che il singolo può opporre all'istituzione anche quando questa agisce in nome di una regola collettiva — compresa l'autonomia dello sport.

Quali gradi della giustizia sportiva devo esaurire prima di andare al TAR?

Esaurire tutti e due i gradi della giustizia sportiva federale è condizione necessaria prima di ricorrere al TAR. La regola non è cambiata con la sentenza CGUE.

In concreto: primo grado presso il Tribunale Federale Nazionale FIGC (o organo federale di primo grado competente per materia); secondo grado presso la Corte Federale d'Appello FIGC; ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Solo dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia — che costituisce il provvedimento definitivo della giustizia sportiva — decorrono i 60 giorni per il ricorso al TAR Lazio.

Questo perché la L. 280/2003 mantiene il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo: il legislatore italiano ha scelto di far decidere per prime le controversie sportive agli organi federali, e la sentenza CGUE non impone di saltare questi passaggi. Quello che cambia è il rimedio disponibile a valle: non più solo il risarcimento, ma anche l'annullamento e la sospensione cautelare.

I 3 errori che fanno perdere il ricorso TAR contro una sanzione FIGC

Qui sta il cuore della questione, e ciò che quasi nessun commento alla sentenza mette a fuoco con sufficiente chiarezza.

Primo errore: lasciare scadere i 60 giorni senza presentare il ricorso. Il termine decadenziale — cioè il termine perentorio oltre il quale il diritto si estingue senza possibilità di recupero — per il ricorso al TAR Lazio è di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI. Sessanta giorni, non sei mesi, non un anno. Il problema è che molti sanzionati, abituati a immaginare il TAR come sede del solo risarcimento (con tempi dilatati), non percepiscono l'urgenza. Questo termine scatta anche per i provvedimenti emessi prima del 16 luglio 2026 e non ancora scaduti al momento della sentenza CGUE: chi aveva ancora il termine aperto il giorno della pronuncia poteva — e doveva — valutare immediatamente l'impugnazione.

Secondo errore: depositare il ricorso senza istanza cautelare contestuale. Se il ricorso viene depositato senza chiedere la sospensione cautelare degli effetti della sanzione, la squalifica continua a produrre i suoi effetti mentre il giudizio è in corso. Considerando che un procedimento al TAR Lazio dura mediamente tra 18 e 36 mesi nel merito, un'inibizione di 16 o 24 mesi potrebbe essere interamente scontata prima che il giudice si pronunci. A quel punto l'annullamento diventa teorico: il dirigente è già stato escluso dagli incarichi, i contratti sono stati risolti, le opportunità professionali si sono chiuse. L'istanza cautelare, da depositare contestualmente o comunque entro pochi giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso, è la misura che rende concreta la tutela reale.

Terzo errore: non documentare l'effetto professionale transfrontaliero. La sentenza CGUE richiede che la sanzione incida su libertà professionali con una dimensione che tocchi il diritto UE: in pratica, l'attività del dirigente o dell'atleta deve avere — o avere avuto — una proiezione in almeno un altro Stato membro. Per un dirigente di un club di Serie A o di Serie B che tratta con club stranieri, acquista giocatori dall'estero, partecipa a competizioni UEFA, questo requisito è quasi sempre presente. Per un dirigente di una società dilettantistica senza alcun contatto con altri Stati UE, il percorso è più incerto. La prova di questa dimensione transfrontaliera — contratti con club esteri, corrispondenza con agenti stranieri, presenze in riunioni UEFA — va costruita fin dalla fase di impugnazione federale, non aggiunta al momento del ricorso TAR.

Nota dall'esperienza

Nelle pratiche che seguiamo in materia di sanzioni disciplinari sportive, l'errore più frequente non è tecnico: è di tempistica percepita. Chi subisce un'inibizione tende a valutare l'impugnazione al giudice statale come un'opzione da esplorare "dopo", una volta che la sanzione è già in corso di esecuzione. Quando ci si rivolge a un legale, spesso il termine dei 60 giorni è già scaduto o sta per scadere. Agire subito — appena ottenuta la pronuncia definitiva del Collegio di Garanzia — non è prudenza eccessiva: è la condizione minima per avere ancora tutte le opzioni sul tavolo.

Cosa cambia con la sentenza CGUE del 16 luglio 2026 per chi è stato sanzionato da una federazione sportiva?

La sentenza CGUE C-424/24 e C-425/24 apre al giudice amministrativo nazionale il potere di annullare — non solo risarcire — le sanzioni disciplinari sportive quando queste incidono su libertà professionali protette dal diritto UE. In concreto, il TAR Lazio può oggi sospendere la sanzione in via cautelare, esaminarla nel merito e cancellarla con effetto retroattivo. Questo vale per i procedimenti ancora aperti e per quelli la cui impugnazione non sia ancora decaduta al momento della sentenza.

Una considerazione finale merita attenzione. La sentenza CGUE non ha dichiarato illegittima la L. 280/2003 nel suo complesso, né ha eliminato il sistema di giustizia sportiva interno. Ha semplicemente rimosso il tetto che impediva al giudice statale di pronunciare il rimedio più efficace. Questo lascia aperto un nodo che il legislatore italiano dovrà prima o poi sciogliere: riformare espressamente la L. 280/2003 per adeguarla al diritto UE, o attendere che la giurisprudenza del TAR Lazio costruisca — sentenza dopo sentenza — un diritto vivente compatibile con Lussemburgo. Fraus omnia corrumpit: quando una norma diventa strumento per svuotare un diritto fondamentale, il sistema giuridico trova il modo di correggerla. Il modo scelto questa volta è stato europeo.

Domande frequenti

Dopo la sentenza della Corte UE posso chiedere al TAR di annullare la mia squalifica FIGC?
Sì, a condizione di aver esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva — fino al Collegio di Garanzia del CONI — e di presentare il ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione definitiva. È necessario che la sanzione abbia inciso su attività professionali con una dimensione che coinvolga almeno un altro Stato membro dell'UE. Il TAR può oggi sospendere la sanzione, esaminarla e annullarla, non solo riconoscere un risarcimento.

È obbligatorio richiedere la misura cautelare insieme al ricorso TAR?
Non è un obbligo in senso formale, ma nella pratica è quasi sempre indispensabile. Senza la sospensione cautelare, la sanzione continua a produrre effetti durante tutto il giudizio di merito, che può durare anni. Se l'inibizione scade prima della sentenza del TAR, l'annullamento diventa privo di utilità concreta e il giudice potrebbe dichiarare il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere. La cautelare va depositata contestualmente o comunque nelle prime settimane dopo l'iscrizione a ruolo.

Cosa succede se i 60 giorni per ricorrere al TAR sono già scaduti?
Se il termine di 60 giorni è decorso, il ricorso di annullamento è precluso per decadenza: non esiste rimedio per riaprirlo. Resta in teoria percorribile la via risarcitoria davanti al giudice civile ordinario, secondo l'orientamento già consolidato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019, che aveva salvaguardato almeno quella forma di tutela. Tuttavia, il risarcimento potrà coprire solo le perdite economiche documentabili, non la restituzione degli incarichi o delle opportunità professionali già perse.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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