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Quasi il sessanta per cento dei ricorsi presentati al TAR del Lazio contro sanzioni della FIGC negli ultimi dieci anni si è concluso con un rigetto o una dichiarazione di inammissibilità. Il motivo, quasi sempre lo stesso: il giudice amministrativo italiano non aveva il potere di annullare la sanzione sportiva, poteva soltanto, in certi casi, liquidare un risarcimento. Quel sistema è entrato in crisi irreversibile il 16 luglio 2026.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, ha pronunciato la sentenza nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 (ECLI:EU:C:2026:602): le norme italiane che impediscono al giudice statale di annullare una sanzione disciplinare sportiva — quando quella sanzione produce effetti sull'esercizio di un'attività professionale anche fuori dai confini nazionali — contrastano con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con gli articoli 45-56 del TFUE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Chi vuole impugnare una sanzione disciplinare sportiva davanti al giudice ordinario o amministrativo ha ora argomenti nuovi e strutturalmente diversi da prima. Ma la finestra per usarli non è illimitata.
Il caso che ha cambiato tutto: Agnelli, Arrivabene e la Legge 280/2003
La vicenda nasce dall'inchiesta sulle plusvalenze fittizie della Juventus. La Corte Federale d'Appello della FIGC, nel gennaio 2023, aveva sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione e disposto una serie di inibizioni per gli ex dirigenti bianconeri: 24 mesi per Andrea Agnelli e per Maurizio Arrivabene, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. I due ex dirigenti si erano poi rivolti al TAR chiedendo l'annullamento delle rispettive inibizioni, ma in ambito sportivo il giudice amministrativo non aveva alcun potere se non quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare le sanzioni.
Questa è esattamente la struttura della Legge 280/2003. L'articolo 3 della legge stabilisce che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, ogni controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia sportiva è devoluta al giudice amministrativo. Tuttavia la Corte Costituzionale aveva nel tempo interpretato questa norma nel senso di limitare la tutela statale alla sola forma risarcitoria: il TAR poteva dire "la sanzione era illegittima" e liquidare i danni, ma non poteva cancellarla dall'ordinamento. L'Italia, a differenza di Germania, Francia e Spagna, ha sostituito la tutela reale con quella risarcitoria.
Agnelli e Arrivabene si erano rivolti al TAR chiedendo l'annullamento delle rispettive inibizioni, sostenendo che il sistema italiano non avesse garantito loro una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. Il tribunale amministrativo aveva successivamente sospeso il giudizio, rimettendo alcune questioni interpretative alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Cosa ha detto davvero la Corte di Giustizia UE il 16 luglio 2026
La risposta della Corte non è andata nel senso di un'ingerenza totale dello Stato nell'ordinamento sportivo. La pronuncia ha tracciato i confini, non ha chiuso le partite: entrambe le cause tornano al giudice nazionale. Ma il confine che ha tracciato è netto e vincolante.
La Corte di Giustizia Europea ha decretato che le sanzioni disciplinari inflitte in ambito sportivo devono poter essere valutate da un giudice indipendente, che abbia il potere di annullarle o di adottare misure provvisorie. Il principio è quello della tutela giurisdizionale effettiva: non basta che esista un giudice, occorre che quel giudice abbia strumenti reali per rimuovere l'atto illegittimo. Con la pronuncia del 16 luglio, la Corte ha dato ragione ad Agnelli e Arrivabene sull'inidoneità dell'impianto della giustizia sportiva italiana ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva, che è un principio cardine dell'Unione Europea.
Il condizionamento, però, è preciso: la sentenza si applica alle sanzioni che producono effetti sul lavoro anche fuori dall'Italia. La richiesta di estensione a UEFA e FIFA delle inibizioni inflitte da FIGC era proprio l'elemento che agganciava la vicenda alla libertà di circolazione dei lavoratori garantita dal TFUE. Una squalifica puramente interna, che non travalica i confini dell'ordinamento federale italiano, potrebbe ancora non rientrare nell'ambito della pronuncia europea — e su questo punto il TAR Lazio dovrà applicare i principi caso per caso.
La L. 280/2003 è ancora applicabile dopo la sentenza CGUE C-424/24?
La risposta diretta è: sì, la Legge 280/2003 è ancora in vigore, ma i giudici nazionali sono tenuti a disapplicarla nella parte in cui contrasta con il diritto UE. Non è stata abrogata né modificata: la decisione della Corte di Giustizia potrebbe determinare l'incompatibilità della Legge 280/2003 con il diritto dell'Unione, imponendo al giudice amministrativo di disapplicare la normativa interna e di esercitare un controllo pieno sulle sanzioni disciplinari. La disapplicazione è lo strumento con cui un giudice nazionale, in forza del primato del diritto UE, mette da parte la norma interna contrastante e applica direttamente il principio europeo.
Attenzione: la Legge 142/2026 (conversione del DL 108/2026, che ha introdotto tra l'altro il divieto per i magistrati ordinari di ricoprire ruoli negli organi federali di giustizia sportiva) non ha toccato la struttura della 280/2003. Chi si aspettava una riforma organica della giustizia sportiva interna con quel provvedimento rimarrà deluso: il legislatore ha lasciato irrisolto il conflitto tra la norma italiana e il diritto UE, scaricando sul giudice il compito di risolverlo sentenza per sentenza.
Posso impugnare una squalifica FIGC davanti al giudice ordinario dopo la sentenza UE del 2026?
La risposta breve: davanti al TAR Lazio, sì — ma solo se la sanzione produce effetti che vanno oltre il perimetro puramente sportivo e incide su posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, tra cui l'esercizio di un'attività professionale o la libertà di circolazione in ambito europeo.
La sentenza CGUE non consente di bypassare i gradi della giustizia sportiva interna: prima si devono esaurire tutti i rimedi federali (Corte Federale d'Appello FIGC, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI), poi si accede al TAR Lazio. Questo schema non è cambiato. Ciò che cambia è quello che il TAR può fare una volta ricevuto il ricorso: non più soltanto riconoscere un risarcimento, ma anche annullare il provvedimento disciplinare se lo ritiene illegittimo in base al diritto UE.
Una sanzione adottata dagli organi della giustizia sportiva può incidere concretamente sul lavoro e sulla vita professionale di dirigenti, tecnici e atleti. Quando produce effetti sulle libertà garantite dall'Unione Europea, l'autonomia dello sport non può comprimere il diritto di accesso a una tutela effettiva.
Un caso recente mostra quanto questo confine sia ancora poroso: il FC Trapani ha presentato ricorsi al TAR del Lazio contestando penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva in Serie C; il TAR non ha concesso l'udienza straordinaria richiesta, fissando al 26 agosto la trattazione collegiale delle domande cautelari. In contestazione vi erano penalizzazioni di 7, 5 e 5 punti in classifica, con ammende tra 1.500 e 6.500 euro, confermate dal Collegio di Garanzia. Il caso è emblematico: sanzioni su un club sportivo che opera solo nel campionato italiano difficilmente superano il filtro del "rilevanza UE" richiesto dalla CGUE. Ma le inibizioni a dirigenti che operano a livello europeo o internazionale hanno un profilo completamente diverso.
Cosa cambia per i dirigenti sportivi inibiti dopo la sentenza Juventus-Agnelli alla Corte UE
Per un dirigente sportivo che abbia subito un'inibizione con estensione FIFA o UEFA — o anche solo con effetti di fatto su accordi contrattuali in altri Paesi UE — la sentenza apre due canali che prima erano preclusi.
Il primo è la tutela caducatoria, cioè la possibilità di chiedere al TAR l'annullamento del provvedimento disciplinare, non il solo risarcimento. Questo cambia radicalmente l'impostazione del ricorso: si torna a ragionare in termini di illegittimità dell'atto, di vizi procedurali, di proporzionalità della sanzione, di mancata imparzialità degli organi giudicanti.
Il secondo canale è la tutela cautelare: il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia della sanzione durante il processo. L'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo (CPA) — cioè le misure cautelari d'urgenza, lo strumento che consente di bloccare gli effetti di un atto lesivo mentre il giudizio è in corso — diventa finalmente attivabile anche in questi casi. Prima della sentenza CGUE, chiedere la sospensiva di un'inibizione sportiva al TAR era un esercizio quasi privo di senso pratico, perché il giudice poteva al più risarcire i danni a fine giudizio.
I legali dell'ex presidente della Juventus hanno presentato il 24 luglio un'istanza per la fissazione dell'udienza davanti al TAR del Lazio, riattivando così il ricorso ancora pendente contro le decisioni degli organi di giustizia della FIGC. L'ex presidente della Juventus punta all'annullamento dell'inibizione, nonostante la sanzione sia stata nel frattempo interamente scontata. La prosecuzione del giudizio conserva una rilevanza giuridica che va oltre gli effetti immediati del provvedimento, incidendo sulla legittimità della decisione federale e sui limiti entro i quali la giustizia statale può intervenire sulle sanzioni sportive.
Questo dettaglio merita attenzione: anche chi ha già scontato la sanzione può avere interesse a proseguire il giudizio. Un'inibizione annullata vale sul piano reputazionale, su quello della responsabilità civile verso il club, e — in certi casi — su quello della responsabilità penale collegata.
Il punto che gli altri non dicono: la finestra cautelare e il rinnovo degli organi federali
Qui sta l'aspetto più concreto e meno discusso. Il TAR Lazio, all'esito della sentenza CGUE, non ha ancora formalmente riaperto i termini processuali per i ricorsi sospesi in attesa della pronuncia europea: spetta alle parti attivarsi, come hanno già fatto i difensori di Agnelli con l'istanza del 24 luglio. Chi ha un ricorso pendente e non lo riattiva rischia la perenzione — la cancellazione automatica del procedimento per inattività, prevista dall'articolo 81 del CPA dopo un periodo di stasi superiore a cinque anni, ridotto a due anni per i giudizi in materia di appalti e alcune altre categorie.
Ma c'è un secondo profilo, specifico di questo momento. La Legge 142/2026 ha modificato la composizione degli organi federali di giustizia, vietando ai magistrati ordinari di ricoprire ruoli in seno agli organi disciplinari delle federazioni. Il rinnovo di questi organi produce effetti sul giudicato riflesso — cioè sull'efficacia automatica di una decisione favorevole a un soggetto nei confronti di altri soggetti legati allo stesso rapporto giuridico — e sulla questione dell'imparzialità degli organi che hanno irrogato la sanzione, che potrebbe essere valorizzata in sede di annullamento.
Chi intende usare l'argomento della composizione illegittima degli organi disciplinari ha un interesse preciso a muoversi prima che i nuovi organi siano pienamente insediati e la discontinuità formale risulti assorbita nel sistema. Summum ius summa iniuria: applicare la norma senza considerarne le conseguenze concrete sul diritto di difesa è esattamente il vizio che la sentenza europea ha inteso correggere.
Come scrisse Rudolf von Jhering in La lotta per il diritto: il diritto non è solo un sistema di norme, ma una conquista continua che esige uno sforzo attivo da parte di chi ne subisce la violazione. L'apertura offerta dalla CGUE vale poco se non viene presidiate con mosse processuali tempestive.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo in materia di giustizia sportiva, l'errore più frequente è confondere il termine per impugnare la decisione del Collegio di Garanzia (60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale CONI) con il momento in cui si deve decidere la strategia processuale. Molti attendono il deposito delle motivazioni per strutturare il ricorso, perdendo la possibilità di chiedere misure cautelari urgenti nei termini utili. Con la sentenza CGUE del 16 luglio 2026, il tema della sospensiva torna al centro: chi non attiva l'istanza cautelare ex art. 55 CPA nella fase iniziale del ricorso al TAR rischia di veder scontare la sanzione prima ancora che il merito venga discusso, rendendo il successivo annullamento privo di effetti pratici immediati.
Domande frequenti
Posso impugnare una squalifica FIGC davanti al giudice ordinario dopo la sentenza UE del 2026?
Sì, ma davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio), non ordinario. Dopo aver esaurito tutti i gradi di giustizia sportiva interna, si può proporre ricorso chiedendo l'annullamento della sanzione — non solo il risarcimento — se la sanzione incide su posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, ad esempio il diritto a lavorare anche in ambito europeo. La CGUE ha chiarito che la Legge 280/2003 va disapplicata nella parte in cui esclude questa forma di tutela.
Cosa cambia in concreto per chi ha già un ricorso pendente al TAR contro una sanzione FIGC?
Deve riattivarlo subito con un'istanza di fissazione dell'udienza, allegando la sentenza CGUE del 16 luglio 2026 e riformulando le conclusioni per chiedere in via principale l'annullamento del provvedimento disciplinare. Se il ricorso era impostato solo sul risarcimento, va integrato. Il rischio di perenzione per inattività è concreto: i termini decorrono anche quando il procedimento è sospeso per rinvio pregiudiziale, salvo provvedimento espresso del TAR.
Le inibizioni già scontate si possono ancora impugnare? Ha senso farlo?
Sì, può avere senso. L'annullamento di una sanzione già espiata produce effetti sul piano reputazionale, sulla responsabilità civile del soggetto nei confronti del club o di terzi, e sull'eventuale connessione con procedimenti penali o tributari collegati. È esattamente la posizione di Andrea Agnelli, che ha riattivato il ricorso al TAR pur avendo già scontato i 24 mesi di inibizione. Il giudizio conserva rilevanza giuridica autonoma rispetto all'effetto sospensivo immediato.
Redazione - Staff Studio Legale MP