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Ogni anno decine di famiglie di persone con disabilità grave si rivolgono a notai e avvocati per istituire un trust ai sensi della legge 22 giugno 2016 n. 112, la cosiddetta legge sul "Dopo di Noi". Lo fanno spinti da un'urgenza reale: garantire al figlio un futuro assistito e protetto quando i genitori non ci saranno più. Dedicano settimane a scegliere il trustee, a definire il programma assistenziale, a pianificare i beni da conferire. Poi, quasi di passaggio, nominano un guardiano — spesso un parente, un amico di famiglia, talvolta nessuno — senza comprendere che su quella scelta si regge l'intera solidità giuridica e fiscale dell'operazione.
Il guardiano non è un optional: la legge lo dice esplicitamente
La legge 112/2016, all'art. 6, comma 3, lett. h), impone quale contenuto obbligatorio dell'atto istitutivo del trust la presenza di "un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust". Non si tratta di una raccomandazione, ma di un requisito tassativo per accedere alle agevolazioni fiscali. La norma è inequivoca: in assenza del guardiano correttamente individuato, il trust non può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni sui beni conferiti, né delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa previste dall'art. 6, comma 6, della stessa legge.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila, non chi dorme. Questo antico brocardo sintetizza perfettamente la ratio della norma: il legislatore ha strutturato il "trust dopo di noi" intorno alla vigilanza continua sull'operato del trustee, perché il beneficiario — una persona con grave disabilità — non è in condizione di tutelarsi autonomamente. Il guardiano è il presidio che colma questa asimmetria.
La giurisprudenza ha preso sul serio questa impostazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, pur intervenendo su un trust estero (regolato dalla legge di Jersey), hanno ribadito un principio di portata generale: la causa concreta del trust deve essere effettiva e genuina, e la struttura interna degli organi di controllo è uno degli elementi che ne attesta la meritevolezza. La Corte ha sottolineato che la legge italiana — incluse le sue norme imperative poste a tutela dei terzi — prevale sulla lex trusti straniera: argomento che, a fortiori, rafforza l'importanza del rispetto rigoroso dei requisiti strutturali imposti dalla legge 112/2016 per i trust interni a finalità assistenziale.
Cosa fa davvero il guardiano (e cosa non deve fare)
Il guardiano del "trust dopo di noi" svolge una funzione duplice: controlla che il trustee gestisca il patrimonio in conformità all'atto istitutivo e nell'esclusivo interesse del beneficiario disabile, e funge da raccordo tra il gestore del fondo e la persona tutelata. Tra i poteri che possono essergli attribuiti rientrano il diritto di essere consultato sulle scelte rilevanti, la facoltà di approvare o bloccare determinati atti di gestione, il potere di rimuovere e sostituire il trustee in caso di inadempimento. Vi è però un limite invalicabile: il guardiano non può sostituirsi al trustee nell'amministrazione dei beni, assumendo un ruolo attivo nella gestione. Se lo fa, il trust rischia di essere considerato nullo o simulato, con conseguente perdita di ogni beneficio.
Questa distinzione è tutt'altro che accademica. Nella prassi si registrano casi in cui il guardiano — spesso un fratello o un cugino del beneficiario, scelto per ragioni affettive — finisce per impartire istruzioni operative al trustee, controllare i conti correnti, disporre pagamenti. Quando questo accade, la struttura del trust si distorce: il trustee diventa un prestanome e il reale gestore è il guardiano, figura priva delle responsabilità fiduciarie formali. Il rischio di contestazioni fiscali — o peggio, di conflitti familiari alla morte dei genitori disponenti — diventa concreto.
Particolarmente significativo, su questo punto, è il consolidarsi dell'orientamento dei tribunali di merito che riconoscono la compatibilità tra la figura del guardiano e quella dell'amministratore di sostegno del beneficiario. Il Tribunale di Reggio Emilia (decreto 14 marzo 2019, richiamato da plurimi orientamenti successivi) aveva già chiarito che l'amministratore di sostegno può essere nominato guardiano, in quanto le due funzioni si integrano senza sovrapporsi: l'una protegge la persona sul piano giuridico-personale, l'altra vigila sulla corretta gestione del patrimonio in trust. Questa sinergia — quando ben progettata — rappresenta una delle soluzioni più robuste disponibili per le famiglie.
Un aspetto rimasto in gran parte sottotraccia nel dibattito pratico riguarda la sorte delle agevolazioni fiscali già fruite quando, nel corso della vita del trust, il guardiano muore, rinuncia o viene rimosso senza essere tempestivamente sostituito. La lacuna normativa è reale: la legge 112/2016 disciplina il contenuto obbligatorio dell'atto istitutivo, ma non detta regole esplicite per la continuità del guardianato. In dottrina si è sostenuto che l'assenza sopravvenuta del guardiano, se non sanata entro un termine ragionevole, potrebbe determinare la decadenza retroattiva dalle agevolazioni, con obbligo di riversamento delle imposte risparmiate. Il rischio è silenzioso ma reale, e l'atto istitutivo dovrebbe — sin dall'origine — prevedere una clausola di successione automatica nella carica di guardiano, o almeno di convocazione del disponente (finché in vita) per provvedere alla sostituzione.
Sul versante della pianificazione patrimoniale complessiva, è bene tenere presente un ulteriore nodo: la legge 112/2016 non deroga alle norme del codice civile a tutela dei legittimari. Come ribadito dalla prassi notarile più avveduta, il genitore che conferisce in trust beni eccedenti la quota disponibile rischia di esporre l'operazione all'azione di riduzione da parte degli altri figli alla propria morte. Questa tensione tra protezione del figlio disabile e diritti successori degli altri legittimari è uno dei profili più delicati della pianificazione "durante e dopo di noi", e richiede un bilanciamento attento già in fase di redazione dell'atto.
Sul fronte delle risorse pubbliche, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha aggiornato i criteri di riparto del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" per il triennio 2024-2026. La novità principale è l'introduzione di un peso specifico per la quota di persone con disabilità grave nella fascia 18-64 anni che vivono in famiglia o da sole: una variabile prima ignorata, che ora incide per il 30% dell'allocazione tra le regioni. Questo segnale di attenzione istituzionale verso la reale distribuzione del bisogno non deve però far dimenticare che il Fondo finanzia progetti, non il trust: quest'ultimo rimane uno strumento di diritto privato, attivato e mantenuto a spese della famiglia, con tutti i rischi gestionali che questo comporta.
La citazione di Luigi Ferrajoli sul garantismo come sistema di limiti al potere aiuta a mettere a fuoco una verità scomoda: nel trust "dopo di noi", il pericolo non viene solo dall'esterno (creditori, fisco, eredi contendenti), ma anche dall'interno, da un trustee senza controllo adeguato o da un guardiano nominato per affetto anziché per competenza. "Un diritto senza garanzie è un diritto senza effetti", potrebbe essere il monito: le norme di protezione del disabile esistono, ma funzionano solo se le figure incaricate di presidiarle sono all'altezza del compito.
Costruire un "trust dopo di noi" solido significa, in definitiva, investire tempo e risorse non solo nella dotazione patrimoniale — quanto e cosa conferire — ma nella progettazione delle persone che lo faranno vivere nel tempo: un trustee professionale e indipendente, un guardiano davvero capace di vigilare, e un meccanismo di successione nelle cariche che non lasci vuoti di controllo. Solo così il progetto di vita per il figlio con disabilità grave regge alla prova del tempo: quello che viene dopo.
Redazione - Staff Studio Legale MP