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Fringe benefit auto e PEX: errori da evitare nel 2026 - Studio Legale MP - Verona

"Ogni istituzione ha la tendenza a perpetuare se stessa anche quando le ragioni che la giustificavano sono venute meno." La riflessione di Norberto Bobbio — già citata in altri contesti, ma qui pertinentissima — descrive esattamente il rischio principale che si corre nei mesi successivi a una riforma fiscale: continuare ad applicare le vecchie regole per inerzia, oppure — all'opposto — anticipare l'applicazione delle nuove prima che siano operative. Il decreto correttivo Omnibus approvato il 10 giugno 2026 è un caso di scuola in questo senso.

Gli errori nel correttivo Omnibus 2026 su fringe benefit, PEX e crediti d'imposta non nascono quasi mai dalla malafede del contribuente, ma dalla difficoltà di gestire una transizione normativa che tocca simultaneamente tre istituti diversi, con decorrenze non sempre allineate e con norme precedenti che nel frattempo erano già state parzialmente applicate. Vediamo, uno per uno, i profili critici.

Fringe benefit auto aziendale: il confronto tra il regime ante e post Correttivo

La tassazione del benefit derivante dall'assegnazione in uso promiscuo di autovetture aziendali ha attraversato negli ultimi anni una sequenza di modifiche che ha generato notevole incertezza operativa. Il regime previgente — quello vigente fino al 31 dicembre 2025 — distingueva le aliquote forfettarie di imponibilità in funzione delle emissioni di CO2 del veicolo, secondo quattro fasce: 25% del costo chilometrico ACI per veicoli fino a 60 g/km, 30% per la fascia 61-160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% oltre i 190 g/km.

Il Correttivo Omnibus del 10 giugno 2026 introduce nuove aliquote, ridisegnando la griglia in modo da incentivare più nettamente i veicoli a basse emissioni e penalizzare ulteriormente quelli a più alto impatto ambientale. L'errore più frequente che si riscontra nella pratica è duplice: il primo è l'applicazione retroattiva delle nuove percentuali a veicoli concessi prima della decorrenza della norma, con conseguente riliquidazione non dovuta delle buste paga già emesse; il secondo è l'omessa verifica della decorrenza contrattuale del benefit, che può far ricadere il caso nell'una o nell'altra disciplina a seconda della data di stipula del contratto o di consegna del veicolo.

Va ricordato che il principio tempus regit actum — la norma applicabile è quella vigente al momento in cui si perfeziona l'atto giuridico rilevante — costituisce il criterio ermeneutico fondamentale per risolvere questi conflitti intertemporali. Ciò significa che l'imponibilità del benefit va determinata con le regole vigenti al momento della messa a disposizione del veicolo, salvo espressa previsione normativa di retroattività, che nel caso del Correttivo non risulta.

Un ulteriore profilo da non trascurare riguarda l'ampliamento della soglia reddituale per i familiari a carico, anch'esso introdotto dal medesimo provvedimento: questa modifica può incidere sul calcolo delle detrazioni fiscali dei dipendenti beneficiari del veicolo aziendale, alterando il netto in busta paga in modo non immediamente intuitivo. Il consulente del lavoro e il responsabile fiscale devono coordinarsi per evitare conguagli a sorpresa in sede di dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alla giurisprudenza, è opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, Sez. V (Tributaria), con l'ordinanza n. 8234 del 27 marzo 2026, ha ribadito che la determinazione dell'imponibile del fringe benefit auto deve basarsi sul valore convenzionale ACI, senza che l'Amministrazione finanziaria possa sostituire tale criterio con valori di mercato diversi, salvo espressa deroga di legge. Si tratta di un principio che il Correttivo non ha inteso sovvertire, ma che in sede di verifica fiscale viene ancora disatteso con una certa frequenza. L'ordinanza conferma che eventuali rettifiche dell'Ufficio che non si fondino sui valori ACI sono censuraste e impugnabili.

Il regime PEX sulle plusvalenze: cosa cambiava con la Legge di Bilancio e cosa ripristina il Correttivo

La participation exemption — il regime di esenzione parziale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie — è stata oggetto di una profonda modifica da parte della Legge di Bilancio 2026, che aveva introdotto due requisiti aggiuntivi rispetto alla disciplina originaria contenuta nell'art. 87 del TUIR: una soglia minima di partecipazione del 5% del capitale sociale oppure un valore di cessione non inferiore a 500.000 euro. L'intento dichiarato era di limitare l'accesso al regime ai soli soggetti con un investimento economicamente significativo, escludendo le cessioni di micro-partecipazioni.

Questa modifica aveva generato immediate criticità applicative, segnalate con forza dalla dottrina e dagli operatori: le soglie introdotte colpivano soprattutto le imprese che avevano strutturato catene partecipative in funzione dell'esenzione vigente, rendendo retroattivamente penalizzanti operazioni già pianificate e a volte già in corso di esecuzione. Il Correttivo Omnibus del 10 giugno 2026 interviene su questo punto in modo netto, ripristinando la disciplina PEX ante-riforma ed eliminando le soglie restrittive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

L'errore da evitare, in questo quadro, è duplice. Da un lato, chi ha rinunciato a pianificare operazioni straordinarie nel primo semestre 2026 per effetto delle nuove soglie deve ora verificare se vi siano ancora margini per strutturarle nel corso dell'anno, alla luce del regime ripristinato. Dall'altro, chi abbia già realizzato la cessione nel periodo di vigenza delle soglie restrittive — cioè tra il 1° gennaio 2026 e il 9 giugno 2026 — deve verificare se il Correttivo preveda o meno un effetto retroattivo a suo favore, cosa che richiede un'analisi attenta del testo normativo e delle eventuali circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

Sul punto si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V (Tributaria), ord. n. 11027 del 30 aprile 2026, che — pur riferendosi alla disciplina PEX ante-modifica della Legge di Bilancio 2026 — ha chiarito che i requisiti dell'art. 87 TUIR devono essere verificati con riferimento al momento della cessione e non a quello della delibera autorizzativa, con ricadute rilevanti sulla pianificazione delle operazioni straordinarie in corso d'anno.

Un rischio spesso sottovalutato riguarda le operazioni di conferimento e fusione: la reintroduzione del regime PEX nella sua formulazione originaria potrebbe creare un disallineamento tra la tassazione delle plusvalenze da cessione diretta e il trattamento dei medesimi valori nell'ambito di operazioni di riorganizzazione societaria, dove le norme di neutralità fiscale seguono logiche diverse. Il consulente fiscale che si occupa di operazioni straordinarie deve mappare con attenzione queste discontinuità prima di definire la struttura dell'operazione.

Transizione 5.0: il rimborso parziale in compensazione F24 e i suoi limiti

Il terzo fronte aperto dal Correttivo Omnibus riguarda le circa 7.417 imprese che, pur avendo presentato domanda di accesso al credito d'imposta Transizione 5.0, sono rimaste escluse dal beneficio per esaurimento delle risorse PNRR destinate alla misura. Il provvedimento introduce la possibilità di un rimborso parziale in compensazione mediante modello F24, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026. È altresì stabilito che il credito riconosciuto non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Qui gli errori possibili sono di natura prevalentemente procedurale e si stratificano su più livelli. Il primo riguarda la corretta identificazione del soggetto beneficiario: non tutte le imprese in lista d'attesa rientrano automaticamente nel meccanismo di rimborso, ed è necessario verificare la propria posizione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che è il soggetto istruttore della misura.

Il secondo errore riguarda la compensazione: l'utilizzo del credito in compensazione F24 è soggetto alle regole generali di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, il che significa — tra l'altro — che in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro il contribuente deve prima estinguerli prima di poter compensare. Un'impresa che utilizzi il credito Transizione 5.0 in compensazione senza verificare la propria posizione nei confronti dell'Agente della Riscossione rischia di incorrere in un indebito utilizzo sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il terzo profilo critico riguarda la non tassabilità del credito. L'esenzione ai fini IRPEF, IRES e IRAP è una previsione favorevole che tuttavia pone un problema di coerenza sistematica: se il credito d'imposta non è tassato, le spese a esso correlate (gli investimenti in beni strumentali) sono comunque deducibili? La risposta dipende dall'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate darà al coordinamento tra la norma del Correttivo e il principio di correlazione ex art. 109 TUIR. Si tratta di un punto ancora aperto, su cui è prudente attendere chiarimenti ufficiali prima di adottare comportamenti fiscali definitivi.

Sul versante giurisprudenziale, si segnala che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 1453 del 14 maggio 2026, ha affrontato una controversia relativa all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta da bonus investimenti (nella fattispecie, Industria 4.0), stabilendo che l'onere della prova circa la spettanza del credito grava sul contribuente anche in sede contenziosa e che la documentazione tecnica attestante l'effettuazione dell'investimento deve essere prodotta integralmente, pena il disconoscimento del credito in sede di controllo. Il principio — actori incumbit probatio — vale a fortiori per il credito Transizione 5.0, che è soggetto a una istruttoria tecnica di maggiore complessità.

In conclusione, il Correttivo Omnibus del giugno 2026 rappresenta un caso emblematico di stratificazione normativa accelerata: norme introdotte a inizio anno vengono modificate o soppresse prima ancora che si sia consolidata una prassi applicativa stabile. Questo crea una finestra di rischio particolare per i contribuenti e i loro consulenti, che devono gestire simultaneamente la disciplina previgente — applicabile alle fattispecie già realizzate — e quella nuova, valida per le situazioni ancora in divenire. La distinzione non è sempre immediata, e richiede un esame caso per caso che non può essere sostituito da automatismi di categoria.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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