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Fideiussore sovraindebitato: chi paga dopo l'esdebitazione? - Studio Legale MP - Verona

Immaginate il caso di un padre che, anni addietro, ha firmato una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti bancari della società del figlio. L'impresa è poi entrata in crisi, ha percorso la strada della liquidazione controllata e il figlio — debitore principale — ha ottenuto l'esdebitazione con decreto del Tribunale. Fine della storia? Tutt'altro. La banca si presenta a casa del padre, fideiussore, e presenta il conto per intero.

Questo scenario, lungi dall'essere eccezionale, è il cuore di uno dei problemi più concreti che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) pone all'attenzione di chiunque abbia sottoscritto una garanzia personale. E la giurisprudenza di merito e di legittimità del 2026 sta offrendo risposte sempre più articolate, spesso imprevedibili per chi non conosce la materia.

Il punto di partenza normativo: art. 278, comma 6, CCII

La norma cardine è contenuta nell'art. 278, comma 6, del Codice della Crisi, che recita in modo inequivoco: nei confronti dei coobbligati, del fideiussore e degli obbligati in via di regresso, l'esdebitazione del debitore non comporta alcun effetto liberatorio. Si tratta di una disposizione di continuità assoluta rispetto al previgente art. 142, comma 4, della legge fallimentare, e rappresenta la scelta consapevole del legislatore di non estendere automaticamente al garante il beneficio ottenuto dal debitore principale.

La ragione sistematica è chiara: l'esdebitazione non estingue il debito, ma lo rende inesigibile nei confronti di chi la ottiene. Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, richiamata da dirittodellacrisi.it, l'istituto "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata" (art. 278 CCII): il credito, dunque, sopravvive giuridicamente e può essere fatto valere contro chiunque ne risponda solidalmente, compreso il fideiussore.

Questo significa, in termini pratici, che il creditore mantiene intatta la propria azione verso il garante per l'intero importo originario, non per la quota residua dopo la liquidazione, ma — salvo diversa pattuizione o specifica previsione di piano — per la somma garantita al momento della stipula.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, ha ribadito tale principio in relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti: i creditori non aderenti mantengono il diritto di agire contro i coobligati e i garanti, e la liberazione del debitore non comporta l'estinzione della fideiussione. La Suprema Corte ha precisato che questa disciplina mira a incentivare l'adesione all'accordo, salvaguardando al contempo la garanzia personale a vantaggio del creditore.

Il fideiussore che accede in proprio alla procedura: una via d'uscita percorribile

Il quadro si complica — e si arricchisce di possibilità difensive — quando è il fideiussore stesso a trovarsi in stato di sovraindebitamento e ad accedere a una procedura propria. Qui il CCII prevede regole specifiche che la giurisprudenza sta affinando con crescente precisione.

Un passaggio decisivo, recentissimo, è rappresentato dal decreto del Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. – Settore Procedure Concorsuali, 18 marzo 2026, Pres. Ester Russo, Rel. Marco Molaro, Giud. Carlo Bianconi. Il Tribunale ha accolto l'istanza di esdebitazione proposta, dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, da un soggetto il cui indebitamento derivava essenzialmente da fideiussioni prestate a sostegno di società partecipate nel settore immobiliare ed edilizio. La pronuncia ha chiarito che la circostanza che una parte significativa dell'esposizione del ricorrente sia derivata da garanzie personali non costituisce, di per sé, causa ostativa alla concessione del beneficio di esdebitazione ex art. 282, comma 2, CCII. Ciò che il giudice deve verificare è se le fideiussioni siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell'impresa garantita fosse già palese al debitore, o se la loro prestazione sia stata connotata da colpa grave o malafede. La sola sproporzione tra il debito garantito e il patrimonio del fideiussore, in assenza di ulteriori indici di aggravamento consapevole o di condotte fraudolente, non integra colpa grave.

Questo orientamento del Tribunale di Modena è di grande rilievo pratico per chi si è trovato a garantire debiti aziendali altrui per ragioni di prossimità familiare o professionale, magari senza un'effettiva partecipazione alle scelte gestionali.

Sul piano della procedura applicabile al fideiussore che voglia accedere agli strumenti del CCII, l'art. 70 del Codice fornisce una bussola: il garante sovraindebitato accede al concordato minore qualora la fideiussione sia stata prestata a favore di un imprenditore o di un professionista, mentre opta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il vecchio "piano del consumatore") quando abbia garantito le obbligazioni di un consumatore.

Vi è però un passaggio qualificatorio preliminare, molto dibattuto in giurisprudenza, che condiziona l'intera strategia difensiva del fideiussore: la verifica della sua qualità di consumatore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11 novembre 2025, n. 29746 (Cass. civ., Sez. I), ha ribadito in modo restrittivo che il socio-fideiussore di una s.r.l. non può essere considerato consumatore per la parte di debito funzionale all'attività imprenditoriale. Ciò non esclude tuttavia che, come chiarisce la Corte di Giustizia europea, la valutazione debba essere condotta con riguardo alla qualità soggettiva del garante al momento in cui ha prestato la fideiussione: se ha agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, la tutela consumeristica è applicabile anche al garante, indipendentemente dalla natura del debito garantito.

Il rischio sottovalutato, e che merita una riflessione critica distinta, è il seguente: molti fideiussori si presentano all'OCC convinti di poter accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura più favorevole perché non richiede l'assenso dei creditori, salvo poi vedersi respinti per la propria qualifica imprenditoriale "di rimbalzo". Rinviare questa verifica qualificatoria al momento del deposito del ricorso, anziché effettuarla nella fase di pre-analisi con l'OCC, è uno degli errori più frequenti e costosi in termini di tempo e denaro.

Va infine segnalato un tema che la giurisprudenza ha cominciato ad affrontare con riferimento alla clausola di cui all'art. 84, comma 5, CCII: nella procedura di concordato minore, il proponente può limitare la responsabilità dei coobbligati e dei fideiussori. Si tratta di una previsione innovativa, e particolarmente rilevante nei casi di sovraindebitamento familiare, in cui uno dei componenti del nucleo familiare è coobbligato del debitore principale in virtù di garanzie prestate ai creditori. L'effetto è potenzialmente protettivo per il fideiussore, ma richiede un'attivazione consapevole da parte del debitore principale in sede di piano.

In questo senso si muove anche l'aggiornamento istituzionale più recente: il 26 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate ha aperto la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata al Codice della Crisi, che affronta sistematicamente le procedure di sovraindebitamento, la liquidazione controllata e l'esdebitazione, con specifico interesse per i profili fiscali. I contributi possono essere inviati sino al 24 luglio 2026: è un segnale che la materia è in piena elaborazione interpretativa, e che le prassi applicative degli uffici non sono ancora stabilizzate.

Vi è, infine, un profilo ulteriore che la giurisprudenza recente ha messo in luce con riguardo alla colpa grave nella causazione del sovraindebitamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16843 del 22 aprile 2026, è intervenuta in materia di atti in frode nel sovraindebitamento, chiarendo che la valutazione sulla meritevolezza si sposta sul carattere informativo della condotta e sul grado di consapevolezza del debitore rispetto alla propria situazione al momento dell'assunzione delle obbligazioni. Questo principio — come il fideiussore ha rilasciato la garanzia, con quale grado di avvertenza sulla situazione del garantito, in quale contesto informativo — entra direttamente nella valutazione delle condizioni soggettive per l'accesso al beneficio esdebitatorio da parte del garante.

Come scriveva Jhering nel suo Lo spirito del diritto romano, "il diritto è la politica della forza al servizio dell'idea di giustizia": e in materia di fideiussione e sovraindebitamento, questa tensione tra forza del contratto e giustizia sostanziale si manifesta con grande intensità. Il fideiussore che ha firmato per solidarietà, senza partecipare alla gestione dell'impresa, e che ora si trova l'unico a rispondere di un debito estinto per il debitore principale, è la figura in cui questa tensione si concentra in modo emblematico.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — esprime bene la logica del CCII in questo campo: chi si accorge in tempo della propria esposizione come fideiussore, si attiva con gli strumenti giusti e si rivolge a un OCC con competenza specifica, ha chances concrete di tutela. Chi attende, rischia di restare esposto senza rimedi praticabili.

Cosa deve fare concretamente il fideiussore sovraindebitato? In primo luogo, deve verificare con precisione la qualifica soggettiva con cui ha prestato la garanzia, per determinare quale procedura del CCII gli è accessibile. In secondo luogo, deve ricostruire con l'assistenza di un professionista competente in procedure di sovraindebitamento il momento e le circostanze in cui ha firmato la fideiussione: se in quel momento la crisi del garantito era già palese, il giudice potrebbe ravvisare colpa grave. In terzo luogo, deve valutare se il debitore principale, laddove non abbia ancora ottenuto l'esdebitazione, possa proporre un concordato minore che includa la clausola di limitazione della responsabilità del fideiussore ex art. 84, comma 5, CCII. In quarto luogo, deve tenere presenti le tempistiche: nella liquidazione controllata l'esdebitazione opera dopo tre anni dall'apertura della procedura, e questa scadenza va pianificata fin dall'inizio.

Il nodo giuridico che il CCII lascia ancora irrisolto — e che rappresenta il vero limite del sistema attuale — è la mancanza di una tutela automatica per il fideiussore "innocente", quello che ha garantito senza partecipare alla gestione, senza trarre beneficio dall'impresa garantita, e che spesso è il soggetto economicamente più fragile dell'intera vicenda. Il legislatore ha scelto di proteggere il creditore, anche a costo di esporre il garante. La giurisprudenza sta cercando, caso per caso, di temperare questa durezza attraverso la valutazione della colpa grave e dell'elemento soggettivo. È un cantiere aperto, e chi si trova in questa posizione non può permettersi di aspettare che il cantiere si chiuda.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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