Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Euribor manipolato: scadono i termini per il rimborso - Studio Legale MP - Verona

«Il diritto che non si fa valere nel momento giusto cessa di essere un diritto e diventa un privilegio perduto per inerzia», osservava Rudolf von Jhering nel suo La lotta per il diritto. È una riflessione che, nel contenzioso sull'Euribor manipolato, acquista un significato molto concreto: perché il diritto al rimborso degli interessi pagati sui mutui a tasso variabile stipulati tra il 2005 e il 2008 esiste, è riconoscibile e — in prospettiva — azionabile. Ma soltanto se il mutuatario non ha già perso i termini per farlo valere.

Negli ultimi mesi il panorama giurisprudenziale si è fatto più mosso. Con l'ordinanza n. 22147 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'Euribor manipolato, confermando che la questione è tutt'altro che chiusa: il giudizio resta sospeso in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci sul rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 6943 del 15 marzo 2025. Quel rinvio interroga la CGUE sulla compatibilità con il diritto europeo della nullità delle clausole contrattuali che hanno incorporato il tasso Euribor nel periodo in cui esso era oggetto di manipolazione concordata tra le principali banche europee.

Il quadro fattuale di partenza è consolidato: la Commissione europea ha accertato con proprie decisioni — nel 2013 e nel 2016 — che alcune delle maggiori banche attive nel mercato interbancario europeo avevano concordato, tra il 2005 e il 2008, comunicazioni e comportamenti idonei a influenzare il livello del tasso Euribor a scapito dei mutuatari che su quel tasso avevano agganciato la rata del proprio mutuo variabile. Il danno, in termini di interessi pagati in eccesso rispetto a un tasso non manipolato, è stimato in importi rilevanti per ciascun contratto.

La domanda che migliaia di mutuatari italiani si pongono è legittima e urgente: posso ancora chiederlo indietro? La risposta dipende quasi integralmente da un fattore che molti sottovalutano: la prescrizione.

Gli errori che fanno perdere il rimborso degli interessi sull'Euribor manipolato

Il primo errore — e il più frequente — è l'attesa passiva. In molti ritengono che, finché la Cassazione non si pronuncia definitivamente e la CGUE non risponde al rinvio pregiudiziale, non vi sia nulla da fare. È una valutazione sbagliata e potenzialmente fatale per le proprie pretese. La prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti, nel nostro ordinamento, decorre indipendentemente dall'evoluzione del contenzioso giurisprudenziale. Attendere la sentenza della CGUE senza compiere atti interruttivi significa rischiare che, nel frattempo, il termine sia già decorso.

Il secondo errore riguarda la determinazione del dies a quo, cioè del momento da cui la prescrizione inizia a decorrere. Non è una questione banale: si discute se il termine decorra dalla data di ciascun pagamento della rata — con conseguente applicazione della prescrizione decennale ordinaria a partire da ogni singola scadenza — oppure dalla data in cui il mutuatario ha avuto conoscenza effettiva (o avrebbe potuto averla con ordinaria diligenza) della manipolazione del tasso. Le decisioni della Commissione europea del 2013 e del 2016 sono state oggetto di ampia diffusione pubblica, e questo dato può essere valorizzato dalla banca convenuta per sostenere che la prescrizione decennale è già maturata per le rate pagate prima del 2013. È un rischio concreto che impone una riflessione immediata.

Il terzo errore è non inviare un reclamo scritto alla banca. In attesa della pronuncia definitiva, l'atto più semplice, economico e giuridicamente efficace per interrompere la prescrizione è la messa in mora del debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.: un atto scritto — inviato a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata — con cui si manifesta la volontà di far valere il proprio diritto al rimborso degli interessi pagati in eccesso a causa della manipolazione dell'Euribor. Non occorre, in questa fase, quantificare con precisione il danno né avviare un giudizio: è sufficiente che l'atto esprima inequivocabilmente la pretesa. Il reclamo alle ABF (Arbitro Bancario Finanziario) produce analogamente effetti interruttivi e costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per i successivi ricorsi dinanzi all'Arbitro stesso.

Il quarto errore — più tecnico — riguarda la tesi difensiva da evitare: molti mutuatari e i loro consulenti impostano la domanda unicamente sulla nullità totale della clausola interessi, chiedendo la restituzione dell'intero importo degli interessi pagati. È una strada rischiosa. Se la clausola fosse dichiarata nulla, l'art. 117 del Testo Unico Bancario prevede che il tasso contrattuale venga sostituito con il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto. In molti casi storici, il tasso BOT era superiore all'Euribor manipolato: la conseguenza paradossale è che il mutuatario, ottenuta la nullità, potrebbe trovarsi a dover pagare un tasso sostitutivo più elevato di quello (pur manipolato) che aveva pagato. La domanda corretta è quindi quella di nullità parziale della clausola limitatamente al periodo di manipolazione, con conseguente ripetizione del solo differenziale tra l'Euribor applicato e quello che avrebbe dovuto essere applicato in assenza di cartello.

Il quinto errore è presumere che la propria banca non fosse coinvolta nel cartello. Le decisioni della Commissione europea hanno sanzionato alcune banche specificamente individuate; ma il cartello influenzava il parametro di riferimento in sé, ovvero il tasso Euribor come pubblicato. Tutte le banche che hanno agganciato i propri mutui a quel tasso nel periodo interessato hanno, in ultima analisi, applicato ai loro clienti un parametro falsato. La questione giuridica che le Sezioni Unite hanno sottoposto alla CGUE con il rinvio del 15 marzo 2025 riguarda proprio questo: se la nullità per illiceità dell'oggetto o della causa possa colpire le clausole che incorporano un tasso manipolato anche quando la singola banca creditrice non era parte diretta dell'accordo illecito. La risposta della Corte di Giustizia sarà determinante, ma nel frattempo non è corretto escludere in partenza la propria posizione senza un'analisi del contratto.

La domanda più difficile: quanto tempo rimane?

Come ricorda il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi veglia — la tutela giuridica non premia l'inerzia. Per i mutui stipulati nel 2005 e con rate pagate fino al 2008, la prescrizione decennale delle singole rate rischia di essere già maturata o in scadenza imminente, a seconda dell'impostazione interpretativa adottata dal tribunale adito. Per le rate più recenti (ad esempio quelle del 2007 e 2008, se si accede alla tesi del dies a quo decorrente dalla conoscenza del fatto illecito, che alcuni collocano alle decisioni della Commissione del 2016), i margini temporali si sono già notevolmente ridotti.

Il contenzioso sull'Euribor manipolato è uno dei più complessi e stratificati del diritto bancario degli ultimi anni. La decisione della CGUE — che risponderà al rinvio della Cassazione — potrà aprire o chiudere scenari decisivi per migliaia di mutuatari. Ma nessuna sentenza potrà restituire un diritto che la prescrizione ha già consumato. L'urgenza di agire, anche solo con un reclamo scritto e ben documentato, non è un consiglio cautelativo generico: è, in questo momento, la misura più razionale e concreta a disposizione di chi voglia preservare le proprie pretese fino a quando il quadro normativo e giurisprudenziale si sarà definitivamente chiarito.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP