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Due diligence NPL: evitare i rischi post-acquisto - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di aver acquistato un portafoglio di cinquanta posizioni ipotecarie a un prezzo negoziato sulla base di scoring e business plan. Trascorsi sei mesi dall'acquisto, il debitore convenuto in giudizio solleva un'eccezione inattesa: il credito originario sarebbe stato erogato dalla banca cedente in violazione dei doveri di diligenza professionale, con conseguente responsabilità dell'originator verso i terzi danneggiati. Il giudice, invece di liquidare l'eccezione, la ammette e dispone l'istruttoria. Il credito che avevate stimato pienamente recuperabile diventa una partita controversa.

Questo scenario, fino a poco tempo fa quasi teorico, è oggi alimentato da un orientamento giurisprudenziale in rapida evoluzione che ogni operatore del mercato NPL deve conoscere prima di firmare il contratto di cessione.

La due diligence bancaria sull'originator: il nuovo rischio che il cessionario non vede

La tradizione del mercato NPL insegna a valutare la due diligence come attività preacquisitiva orientata al prezzo: si esamina il corredo documentale, si verifica l'esistenza del titolo, si stima la presenza e il valore delle garanzie reali, si proietta il recupero tenendo conto dei tempi giudiziali. È un approccio corretto, ma oggi insufficiente.

La Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 giugno 2026, n. 19262 ha stabilito che il merito creditizio di un'impresa non può essere valutato solo attraverso i bilanci: debiti fiscali, patrimonio aziendale e qualità delle informazioni diventano elementi centrali nella misurazione del rischio. La pronuncia riguarda formalmente la responsabilità della banca erogatrice, ma il suo effetto pratico investe direttamente il cessionario del credito deteriorato.

Il ragionamento è il seguente: se la banca ha erogato il credito senza effettuare una verifica adeguata della situazione fiscale del debitore — ignorando, ad esempio, l'esistenza di carichi tributari rilevanti che contraddicevano il bilancio — quella concessione può essere qualificata come abusiva. Le pronunce Cass. n. 7134 del 25 marzo 2026 e n. 19262 dell'11 giugno 2026 precisano che l'erogazione del credito non è attività economicamente neutra, e che le disposizioni che impongono lo scrutinio del merito creditizio proteggono un interesse che trascende la singola banca e il singolo cliente, mirando a prevenire il rischio sistemico e l'accumulo di crediti deteriorati che destabilizzino il sistema bancario.

Il cessionario che acquista un credito così originato si trova a gestire una posizione gravata da un vizio genetico che non emergeva dalla due diligence documentale classica. La Cassazione, con l'ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, ha stabilito che i finanziamenti concessi a un'impresa già in stato di insolvenza costituiscono un'abusiva concessione di credito; e con la sentenza n. 19277 dell'11 giugno 2026 ha precisato che la verifica della diligenza professionale dell'istituto finanziatore non può essere limitata all'assenza di segnali di allarme provenienti dal sistema bancario, ma deve essere compiuta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Vi è però una distinzione critica che il cessionario deve tenere ben presente. Con l'ordinanza n. 19276/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può fondare la responsabilità dell'istituto di credito qualora l'erogazione abbia contribuito ad aggravare il dissesto del soggetto insolvente. La distinzione tra nullità e responsabilità risarcitoria è dirimente per il portafoglio NPL: se il contratto è valido ma la banca è esposta a un'azione risarcitoria, il credito ceduto esiste e il cessionario può recuperarlo; se invece il contratto venisse dichiarato nullo — ipotesi che parte della giurisprudenza di merito continua a coltivare — il titolo del credito ceduto collasserebbe, con effetti devastanti sul portafoglio acquistato.

Questo è il rischio che la due diligence classica non fotografa, perché si concentra sull'esistenza del credito e non sull'origine della sua formazione.

Cosa deve cercare oggi una due diligence NPL seria

Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — descrive con precisione l'onere che grava oggi sul cessionario professionale. La giurisprudenza non tollera più l'acquirente passivo che si affida unicamente ai dati forniti dall'originator nella data room.

Una due diligence legale oggi adeguata deve incorporare almeno tre livelli di verifica che tradizionalmente venivano trascurati o sottopesati.

Il primo livello riguarda la qualità dell'istruttoria originaria. Il cessionario dovrebbe esaminare, almeno a campione, i fascicoli di delibera del credito: quali documenti la banca ha acquisito prima dell'erogazione, se ha verificato la situazione tributaria del debitore, se il bilancio presentava incongruenze rispetto alle dichiarazioni fiscali. Il parametro di riferimento è quello del bonus argentarius: la banca avrebbe dovuto adottare un livello di diligenza particolarmente elevato, tenendo conto di elementi critici come il progressivo incremento dei debiti tributari e la presenza di rilevanti incongruenze contabili. Se in sede di due diligence si riscontrano istruttorie originarie lacunose, quella posizione deve essere scontata nel prezzo o esclusa dal perimetro.

Il secondo livello riguarda la catena delle cessioni. La valutazione di un portafoglio sulla sola base dello scoring dei debitori non è sufficiente se slegata dalla verifica del corredo documentale delle posizioni; nei confronti di debitori sempre più consapevoli e di una giurisprudenza sempre più severa, per recuperare è indispensabile disporre dei documenti probatori del credito. La catena cessioni-notifiche-contratti è già oggetto di ampia giurisprudenza sulla legittimazione attiva: aggiungere ora la verifica retrospettiva sull'istruttoria originaria è il passo successivo imposto dallo stesso orientamento in evoluzione.

Il terzo livello attiene al profilo antiriciclaggio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 giugno 2026 nella causa C-65/25, ha delineato i confini temporali di applicazione delle normative comunitarie in materia di crediti deteriorati, chiarendo i rapporti di coordinamento tra la direttiva 2021/2167 sui gestori e acquirenti di NPL e la direttiva 2015/849 sulla prevenzione dell'antiriciclaggio. Sebbene la CGUE abbia affermato la non retroattività della disciplina per le cessioni perfezionate prima del 29 dicembre 2023, il cessionario di portafogli recenti deve oggi inserire nella due diligence una verifica della compliance antiriciclaggio dell'originator al momento dell'erogazione, pena l'esposizione a contestazioni in sede di esecuzione.

Da un punto di vista pratico, il rischio si concentra su alcune categorie di posizioni che dovrebbero sempre essere trattate come red flag nel campione di due diligence: finanziamenti erogati a imprese che entro due anni dalla concessione sono entrate in procedure concorsuali; crediti nei confronti di soggetti con debiti tributari significativi non rilevati nell'istruttoria originaria; posizioni in cui la documentazione di delibera sia assente o incompleta. Per ciascuna di queste categorie, il contratto di cessione dovrebbe prevedere clausole di retrocessione o riduzione del prezzo attivabili al verificarsi di eccezioni del debitore fondate sul vizio genetico del credito.

Come scriveva il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è semplicemente un sistema di regole astratte, ma un'arena in cui interessi concorrenti si scontrano: chi non presidia i propri interessi prima della conclusione del contratto, li perde nella fase esecutiva. Questa considerazione, maturata nel diritto romano e affinata dalla pandettistica tedesca, non ha perso nulla della propria attualità nel mercato degli NPL.

Il mercato dei crediti deteriorati italiano ha raggiunto una maturità che impone un salto di qualità nella fase preacquisitiva. Non si tratta di rallentare le operazioni, ma di strutturare la due diligence in modo da rendere il prezzo pagato un prezzo consapevole: consapevole dei rischi legali sull'origine del credito, non solo dei rischi di recupero sul debitore. La giurisprudenza del 2026 ha tracciato la linea di confine. Spetta agli operatori decidere da che parte stare.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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