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Quasi 14.000 euro di contributi al fondo pensione ammessi al passivo di un'impresa edile fallita, ma senza privilegio. Questo è il caso concreto che ha portato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a pronunciarsi su una questione che riguarda migliaia di lavoratori ogni anno. Il risultato pratico di quell'errore iniziale nella domanda di insinuazione al passivo — presentare il credito come un'unica voce indistinta — è stato che il lavoratore (o meglio, la Cassa edile che agiva per suo conto) ha rischiato di perdere la precedenza nel riparto rispetto agli altri creditori. Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, Cass., Sez. Un., ud. 14 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno finalmente risolto il contrasto, ma hanno anche reso obsolete tutte le domande di insinuazione che non distinguono le tre componenti del credito. Chi è iscritto a un fondo pensione e si trova con il datore insolvente deve sapere che gli errori nell'insinuazione al passivo per TFR e fondo pensione non sono vizi formali: possono costare il privilegio su decine di migliaia di euro.
Tre componenti, tre destini: cosa ha stabilito la Cassazione
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto sulla natura dei crediti da previdenza complementare non versata. La distinzione fondamentale è questa: i contributi non versati ai fondi di previdenza complementare non godono tutti del medesimo trattamento in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c. spetta ai crediti derivanti dal mancato versamento del TFR maturando e dei contributi a carico del lavoratore, ma non a quelli relativi ai contributi dovuti dal datore di lavoro. Per questi ultimi, la Corte esclude anche l'applicazione degli artt. 2753 e 2754 c.c., riservati ai contributi della previdenza obbligatoria.
La logica è chiara: quando un lavoratore decide di destinare al fondo pensione il proprio TFR o una quota dello stipendio trattenuta in busta paga, questi capitali mantengono la loro natura di retribuzione; finché l'azienda non li versa effettivamente al fondo, si tratta a tutti gli effetti di stipendio già guadagnato dal dipendente. Il contributo datoriale, invece, nasce da un obbligo aggiuntivo di fonte collettiva, in un rapporto distinto da quello di lavoro, e non è dovuto se il lavoratore non aderisce al fondo: il beneficio per il lavoratore non è il versamento, ma la prestazione integrativa che il fondo erogherà.
Conseguenza pratica immediata: il Tribunale di rinvio dovrà individuare quantitativamente le singole componenti del credito già ammesso e riconoscere il privilegio solo per quelle di natura retributiva.
Come si presenta correttamente la domanda di insinuazione al passivo per i contributi al fondo pensione?
La domanda di insinuazione al passivo — l'atto con cui il lavoratore chiede formalmente di partecipare al riparto nell'ambito della procedura concorsuale — deve indicare, per ogni periodo di mancato versamento, tre voci separate: il TFR maturando che avrebbe dovuto essere conferito al fondo, il contributo trattenuto dalla retribuzione del lavoratore, e il contributo a carico del datore. Per ciascuna va indicato l'importo preciso, documentato dai cedolini paga, e il titolo di prelazione (il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per le prime due; nessun privilegio per la terza). Depositare una cifra unica e globale, senza questa scomposizione, espone al rischio che il curatore contesti il privilegio sull'intero importo.
Errore n. 1 — Presentare il credito come un'unica voce globale
Questo è l'errore che la sentenza 26355/2026 ha reso strutturalmente letale. La controversia era nata dal fallimento di un'impresa edile: la Cassa Edili della Provincia di Modena aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito di 13.944,86 euro relativo a contributi non versati al Fondo Prevedi; il credito era stato ammesso, ma in via chirografaria, perché il Tribunale di Reggio Emilia aveva escluso il privilegio, ritenendo che le somme destinate alla previdenza complementare avessero natura previdenziale e non retributiva.
Il problema non era solo giuridico: era documentale. La domanda presentava un unico importo globale senza scomposizione. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, il curatore può legittimamente sollevare questa eccezione ogni volta che la domanda non distingue le tre componenti. Richiedere i cedolini paga, i prospetti contributivi del fondo e la documentazione della busta paga mese per mese non è un'attività facoltativa: è il passaggio preliminare obbligato, che nella pratica viene quasi sempre saltato perché richiede tempo e collaborazione con il fondo pensione stesso.
Errore n. 2 — Non verificare chi è il soggetto legittimato a insinuarsi
Molti lavoratori ignorano che la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR destinate al fondo pensione non appartiene sempre e soltanto a loro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16116 del 7 giugno 2023, aveva già chiarito che in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e non versate al fondo pensione spetta, di regola, al lavoratore; tuttavia, qualora dall'istruttoria emerga che vi è stata una cessione del credito in favore del fondo pensione, sarà quest'ultimo a essere legittimato.
Nel settore edile, in particolare, si raccomanda al lavoratore di verificare, prima di insinuarsi nel passivo, che la sua Cassa edile di riferimento non abbia già effettuato con successo tale insinuazione per suo conto: l'insinuazione della Cassa Edile nel passivo fallimentare per conto del lavoratore sostituisce, infatti, l'insinuazione dello stesso lavoratore. Presentare una domanda doppia o incompleta significa perdere tempo prezioso e rischiare preclusioni.
Cosa succede se mescolo quota lavoratore e quota datore nella domanda di insinuazione?
Se la domanda non distingue le tre componenti, il curatore può eccepire che l'intero importo richiesto in via privilegiata non ha natura retributiva. In quel caso il credito può essere ammesso solo in chirografo — cioè senza precedenza nel riparto — su tutto l'importo, anche su quella parte che la sentenza 26355/2026 riconosce come privilegiata. La differenza non è di poco conto: in una procedura concorsuale con attivo insufficiente, i crediti chirografari spesso non vengono pagati nemmeno parzialmente, mentre il creditore privilegiato viene soddisfatto con precedenza assoluta sui beni mobili del fallito.
Errore n. 3 — Presentare una domanda con importo indeterminato o "aperto"
Questo errore è distinto dal precedente e altrettanto pericoloso. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza dell'11 agosto 2026, n. 24602, Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani, ha stabilito che è inammissibile la proposizione di una domanda di ammissione al passivo "aperta" — cioè indeterminata nel quantum — in quanto l'inclusione di un credito con importo capitale incerto e variabile sarebbe in contrasto con la formazione e la cristallizzazione dello stato passivo quale esito naturale del procedimento di verifica.
Tradotto: se nella domanda il lavoratore scrive "importo da determinarsi" o indica un periodo di competenza senza quantificare esattamente ogni singola voce, la domanda rischia l'inammissibilità. La prassi di presentare domande "in attesa dei cedolini" è incompatibile con questi principi.
Errore n. 4 — Tentare di modificare la domanda dopo il deposito
Una volta depositata la domanda di insinuazione, le possibilità di correzione sono molto limitate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11 maggio 2026 n. 13693, ha enunciato il principio secondo cui la domanda di ammissione al passivo, una volta proposta, non può essere modificata con la richiesta di un rango diverso o di importi non originariamente indicati. La giurisprudenza distingue tra la semplice correzione formale — ammessa — e l'introduzione di nuovi fatti costitutivi o di una diversa collocazione del credito, che integra una mutatio libelli vietata.
Chi si accorge di aver mescolato le tre componenti senza distinguerle non può semplicemente integrare la domanda indicando i nuovi importi separati: deve valutare l'opposizione allo stato passivo, che ha costi, tempi e rischi diversi. Dopo la sentenza 26355/2026, chiunque abbia già presentato una domanda di insinuazione per contributi al fondo pensione come voce unitaria dovrebbe verificare con attenzione se è ancora nei termini per un'opposizione o per una domanda tardiva.
Il curatore può rifiutare il privilegio se la domanda non distingue le componenti del credito?
Sì, e dopo la sentenza 26355/2026 questa contestazione è diventata tecnicamente fondata. Prima di quella pronuncia, c'era un contrasto giurisprudenziale: il Tribunale di Reggio Emilia aveva confermato l'esclusione del privilegio ritenendo i contributi di natura previdenziale e non retributiva, perché derivanti da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato; da un lato si riteneva che i versamenti ai fondi pensione avessero sempre natura previdenziale, dall'altro che fino al versamento le somme accantonate presso il datore conservassero natura retributiva. Le Sezioni Unite hanno risolto questo contrasto, fornendo al curatore una base giuridica solida per contestare il privilegio su una domanda unitaria. La risposta breve è: sì, il curatore può farlo e, dopo il 7 ottobre 2026, lo farà con maggiore frequenza.
Errore n. 5 — Confondere i termini della procedura e perdere la prescrizione verso l'INPS
C'è un ultimo errore, più subdolo, che riguarda il coordinamento tra l'insinuazione al passivo e l'eventuale intervento del Fondo di garanzia INPS. L'insinuazione al passivo è passaggio obbligato: non si può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia senza prima essere stati ammessi al passivo. Ma attenzione: la Corte di Cassazione ha ribadito che l'insinuazione al passivo non interrompe la prescrizione del credito verso l'INPS. Questo significa che il lavoratore deve monitorare separatamente il termine per presentare la domanda SR52 al Fondo di garanzia, che decorre dall'esecutività dello stato passivo, non dalla data di deposito della propria domanda di insinuazione.
Summum ius summa iniuria: il massimo rigore formale può trasformarsi nella massima ingiustizia. È esattamente quello che accade quando un lavoratore che ha guadagnato il suo TFR ogni mese per anni perde la priorità nel recuperarlo perché la domanda non era strutturata correttamente.
Come scriveva Gaetano Filangieri, il giurista illuminista partenopeo: «Le leggi sono inutili per i buoni e insufficienti per i cattivi, ma sono indispensabili per il giusto mezzo». La procedura concorsuale è quel giusto mezzo: ignorarne le regole formali non è una scorciatoia, è una perdita.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di lavoro e crisi d'impresa, l'errore più frequente non è la mancata conoscenza della regola — spesso il lavoratore sa che ha diritto al privilegio — ma la sottovalutazione della fase documentale preliminare. La richiesta dei cedolini paga degli ultimi anni, degli estratti conto del fondo pensione e della documentazione sulla natura del conferimento del TFR viene sistematicamente posticipata a "dopo il deposito della domanda". A quel punto le preclusioni rendono il rimedio molto più complicato. Il momento giusto per raccogliere quella documentazione è prima ancora di aprire la procedura, non dopo.
Domande frequenti
Ho il datore in fallimento e sono iscritto a un fondo pensione: chi presenta la domanda di insinuazione, io o il fondo?
Di regola la legittimazione è del lavoratore, salvo che il contratto collettivo o lo statuto del fondo prevedano una cessione del credito in favore del fondo stesso. Nel settore edile conviene verificare in anticipo se la Cassa edile abbia già agito per conto dei lavoratori: un'insinuazione doppia può creare problemi. La Cassazione, con la sentenza n. 16116/2023, ha chiarito i criteri per distinguere i due casi.
Il privilegio sul contributo datoriale non versato al fondo pensione esiste in qualche forma?
No: dopo la sentenza 26355/2026, i contributi a carico del datore di lavoro non versati al fondo pensione non godono del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. né di quello previsto per la previdenza obbligatoria dagli artt. 2753-2754 c.c. Vanno insinuati in chirografo. Questo non significa rinunciare a chiederli, ma significa che verranno soddisfatti solo dopo i creditori privilegiati, se l'attivo residuo lo consente.
Se la mia domanda è già stata ammessa in chirografo perché presentata come voce unica, posso ancora fare qualcosa?
Dipende da dove si trova la procedura. Se lo stato passivo non è ancora diventato definitivo, è possibile valutare un'opposizione allo stato passivo per ottenere il riconoscimento del privilegio sulle componenti retributive (TFR e quota lavoratore). Se lo stato passivo è già esecutivo da tempo, l'unica strada sono la domanda tardiva — con limiti stringenti — e la verifica che i termini di prescrizione verso il Fondo di garanzia INPS siano ancora aperti. Prima di agire, è essenziale ricostruire gli importi per singola componente con la documentazione contributiva.
Redazione - Staff Studio Legale MP