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DL 108/2026 grandi eventi: come assumere senza rischi - Studio Legale MP - Verona

Un cantiere legislativo che non si ferma mai. A pochi anni dall'entrata a regime del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 — la grande riforma del lavoro sportivo che ha unificato professionismo e dilettantismo sotto una disciplina comune — il legislatore torna a intervenire con uno strumento di urgenza. Il Decreto Sport grandi eventi DL 108 2026, approvato il 26 giugno 2026 e convertito dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2026 (DDL n. 1978 assegnato al Senato), non tocca la riforma strutturale del lavoro sportivo, ma introduce un binario parallelo e temporaneo che merita di essere capito con precisione. Il rischio, per ASD, SSD e organizzatori, è confondere i due sistemi e sbagliare le scelte contrattuali proprio quando i tempi si accorciano.

Come ricordava Norberto Bobbio, la produzione normativa non basta: è la sua applicazione concreta che misura il grado di civiltà giuridica di un ordinamento. E in un settore come quello sportivo — da sempre laboratorio di deroghe, eccezioni e regimi speciali — quella misura diventa ancora più urgente.

Prima del DL 108/2026: il quadro normativo di partenza

Prima dell'entrata in vigore del decreto, chiunque volesse assumere lavoratori subordinati in vista di un grande evento sportivo si trovava di fronte a un regime ordinario, senza deroghe settoriali specifiche per l'occasionalità dell'evento. I contratti a termine erano soggetti alle regole generali del D.Lgs. n. 81/2015: causale obbligatoria oltre i dodici mesi, limiti percentuali sull'organico, diritti di precedenza alla riassunzione, e soprattutto il rischio che la scadenza del contratto — al termine dell'evento — potesse essere qualificata come licenziamento collettivo se il numero di lavoratori coinvolti superava i cinque. Sul fronte dei contributi previdenziali, non esisteva alcuno sgravio dedicato ai lavoratori assunti per grandi eventi; l'unico regime agevolato era quello del D.Lgs. 36/2021 per i lavoratori sportivi, che però presuppone la qualifica di lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto. Sul versante fiscale, le agevolazioni per l'America's Cup erano state introdotte in una prima forma dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con L. n. 88 del 2026, ma con un perimetro applicativo limitato ai soli soggetti stabiliti nell'Unione Europea.

Quanto alla quota obbligatoria di assunzioni riservate alle persone con disabilità (Legge n. 68/1999), essa si applicava integralmente a tutti i datori di lavoro che raggiungessero le soglie numeriche previste dalla normativa, senza eccezioni legate alla natura temporanea dell'occupazione per eventi. Un organizzatore che assumesse cento lavoratori per allestire una regata internazionale si trovava, quindi, nella stessa posizione di un'impresa industriale a regime, con tutti gli obblighi che ne conseguono.

Dopo il DL 108/2026: il nuovo regime speciale a confronto

Il decreto introduce un sistema radicalmente diverso per i rapporti di lavoro connessi ai grandi eventi. L'articolo 4 introduce un regime speciale per i rapporti di lavoro instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti alla 38ª America's Cup, per le esigenze di organizzazione, preparazione, svolgimento e definizione delle attività conclusive dell'evento, fino al 31 dicembre 2027.

La novità strutturale più rilevante riguarda la qualificazione giuridica della scadenza contrattuale. Quando il contratto termina alla scadenza prevista per l'evento, non si tratta di un licenziamento: non servono quindi le procedure previste per la chiusura di grandi stabilimenti né quelle per i licenziamenti collettivi. Questo chiarimento non è meramente tecnico: elimina uno dei principali disincentivi all'assunzione di personale numeroso per eventi temporanei, che in precedenza costringeva i datori di lavoro ad articolazioni contrattuali complesse per evitare le soglie dei licenziamenti collettivi.

Sul fronte previdenziale, per chi assume è previsto uno sconto sui contributi previdenziali dovuti per questi lavoratori, nel rispetto dei limiti UE sugli aiuti di piccola entità, i cosiddetti aiuti "de minimis". Questo sconto non si può sommare ad altri sgravi contributivi già esistenti, incluso quello previsto per i lavoratori sportivi, e non riduce comunque i contributi che contano ai fini della futura pensione. Il dato è cruciale: lo sgravio è alternativo, non cumulativo. Chi assume un lavoratore che già beneficia del regime previdenziale agevolato del D.Lgs. 36/2021 non può sommare i due vantaggi. Le risorse stanziate sono 600.000 euro per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027; un decreto ministeriale, atteso entro 60 giorni dalla conversione in legge, spiegherà nel dettaglio le modalità operative.

Sulla quota disabili, la novità è netta. Questi lavoratori non vengono conteggiati ai fini dell'obbligo di assumere persone con disabilità (la cosiddetta "quota di riserva"), per la parte che eccede le esclusioni già previste dalla legge. Il confronto con il sistema previgente è immediato: prima, ogni assunzione aumentava il computo aziendale e, di conseguenza, l'obbligo di rispettare le quote della L. 68/1999; ora, i lavoratori assunti in regime speciale per grandi eventi sono sterilizzati da tale calcolo.

Sul versante fiscale, l'articolo 3, commi 2 e 3, interviene sull'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n. 88 del 2026, ampliando il perimetro delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento, a Napoli, della 38ª edizione dell'America's Cup, in programma dal 10 al 18 luglio 2027. Il comma 1 del medesimo articolo 3 dispone l'estensione della procedura semplificata di rimborso IVA di cui all'articolo 38-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972 anche ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia, anche in assenza di reciprocità, limitatamente all'imposta assolta su acquisti e importazioni direttamente inerenti alla manifestazione. Rispetto al D.L. 38/2026, che limitava le agevolazioni ai soggetti UE, il DL 108/2026 allarga dunque il perimetro ai soggetti extra-UE: una apertura significativa per attrarre sponsor e team velici internazionali.

Un aspetto che merita attenzione — e che altri commenti trascurano — riguarda la tenuta contabile richiesta agli enti organizzatori. L'ente dovrà tenere una contabilità che distingua chiaramente le entrate e le spese della parte istituzionale da quelle della parte sportiva, ciascuna con le proprie fonti di finanziamento. Per le ASD e SSD, questo obbligo si aggiunge a quelli già previsti dal D.Lgs. 36/2021, moltiplicando la complessità gestionale e l'esposizione a contestazioni in sede di controllo fiscale.

Il confine che non si deve valicare: i lavoratori sportivi restano fuori dal regime speciale. Il decreto esclude dall'ambito di applicazione della disciplina i lavoratori sportivi, per i quali resta ferma la normativa vigente ove più favorevole. In pratica, la distinzione decisiva è quella tra chi è qualificato come lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 — atleti, tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici — e chi invece svolge funzioni organizzative, logistiche, di accoglienza, comunicazione o sicurezza connesse all'evento. Solo i secondi rientrano nel nuovo regime derogatorio. I primi continuano a seguire le regole della riforma del 2021, inclusa la presunzione di lavoro autonomo nelle collaborazioni dilettantistiche che non superino le ventiquattro ore settimanali ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. 120/2023.

Vi è qui, a ben guardare, una tensione interpretativa destinata a generare contenzioso. Il principio lex specialis derogat generali garantisce la prevalenza del regime derogatorio introdotto dal DL 108/2026 rispetto alle norme ordinarie sui contratti a termine. Ma la linea di confine tra "lavoratore dell'evento" e "lavoratore sportivo" non è sempre nitida: un fisioterapista di un team velico, un medico sportivo, un coordinatore tecnico operativo — la loro qualificazione determinerà quale regime si applica, con conseguenze significative in termini di contributi, tutele e obblighi comunicativi. Nessun decreto, per ora, ha dettato criteri di classificazione specifici per queste figure ibride. In assenza del decreto ministeriale attuativo — atteso entro sessanta giorni dalla conversione in legge definitiva — questo spazio rimane aperto al rischio di qualificazioni contrastanti in sede ispettiva.

Il provvedimento, nato per assicurare la tempestiva realizzazione di alcuni grandi eventi sportivi in programma nel biennio 2026-2027, reca tuttavia una serie di disposizioni di più ampio respiro fiscale, giuslavoristico e amministrativo, di interesse anche per operatori e cittadini estranei al mondo dello sport. Questo significa che la portata applicativa del DL 108/2026 non è limitata alla vela o agli eventi già nominati nel testo: il regime speciale sui contratti a termine può in linea di principio estendersi ad altri grandi eventi sportivi che soddisfino i requisiti previsti dalla norma, il che impone agli addetti ai lavori di monitorarne l'evoluzione anche in sede di conversione al Senato — con termine fissato al 25 agosto 2026 — dove potranno ancora intervenire emendamenti modificativi.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile. Per ASD e SSD, per organizzatori di eventi sportivi di rilievo internazionale, per i responsabili amministrativi di federazioni e società, il momento per capire il perimetro esatto di questo decreto è adesso — prima che il decreto ministeriale attuativo fissi regole operative che non potranno essere ignorate.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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