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Diritto oblio professionista: il giudice ti darà ragione? - Studio Legale MP - Verona

Un medico presenta istanza a Google per rimuovere un articolo di cronaca locale che lo descrive come indagato per lesioni colpose. L'indagine si è chiusa con un'archiviazione tre anni prima. Google rifiuta. Il professionista si rivolge al tribunale. Il giudice nega l'oblio. Non perché l'archiviazione non conti, ma perché il medico ha uno studio aperto, un sito con curriculum e recensioni su Google Maps: la notizia, secondo il giudice, riguarda ancora la sua attività corrente.

Guida pratica dello Studio
Diritto all’oblio dopo archiviazione o assoluzione
Come chiedere la deindicizzazione delle notizie e la tutela della reputazione online.
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Questa è la trama della sentenza del Tribunale di Padova n. 264 del 9 aprile 2026, che ha fissato un criterio destinato a complicare la vita a chiunque voglia far sparire da Google notizie sul proprio passato professionale.

Diritto oblio professionista ancora in attività: cosa dice la legge

Il diritto all'oblio, ovvero il diritto a non essere continuamente associati online a fatti passati non più rilevanti, trova la sua base nell'art. 17 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). La norma consente di chiedere la cancellazione o la deindicizzazione — cioè la rimozione dal risultato dei motori di ricerca — dei propri dati personali quando non sussiste più un interesse legittimo al loro trattamento.

Tuttavia, lo stesso art. 17, al paragrafo 3, lett. a), prevede un'eccezione pesante: il diritto può essere limitato quando il trattamento è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di informazione e di espressione, o per motivi di interesse pubblico. Tradotto in pratica, chi svolge un ruolo pubblico o commerciale e continua a farlo deve mettere in conto che le notizie che lo riguardano nella veste professionale possano restare indicizzate.

Il Garante Privacy, con i provvedimenti n. 216 del 26 marzo 2026 e n. 288 del 17 aprile 2026, ha ulteriormente precisato questi confini con riferimento ai personaggi pubblici e ai dati giudiziari, confermando che la qualifica pubblica o professionale riduce l'aspettativa di privacy su vicende legate all'esercizio di quell'attività.

Il test decisivo che nessuno ti racconta: sei visibile oggi?

Questo è il punto che i blog generalisti sistematicamente omettono. Molti presentano il diritto all'oblio come quasi automatico per chi ha alle spalle un'archiviazione, un proscioglimento, una condanna già scontata. Il problema è che il giudice non guarda solo al passato. Guarda al presente.

Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 264 del 9 aprile 2026, ha negato il diritto all'oblio proprio sulla base di questo ragionamento: la notizia riguardava l'attività commerciale o professionale che il soggetto continuava ad esercitare e pubblicizzare nel presente. Medici, avvocati, formatori, amministratori di società si trovano in questa posizione ogni volta che hanno un sito attivo, un profilo LinkedIn aggiornato, una pagina Facebook professionale o anche solo le recensioni online legate alla loro attività.

Il meccanismo è questo: il giudice apre Google, cerca il nome del ricorrente, trova il sito dello studio medico con i servizi pubblicizzati, il curriculum, le specializzazioni, le foto. Poi guarda la notizia che si vuole far rimuovere. Se quella notizia riguarda il medico nel suo ruolo di medico, e il medico è ancora medico e lo pubblicizza, il collegamento tra passato e presente non si è spezzato. L'interesse pubblico a conoscere quella vicenda, almeno nella prospettiva del giudice, rimane.

Un medico può chiedere la rimozione da Google di articoli su un vecchio procedimento disciplinare se esercita ancora?

Può certamente chiedere la deindicizzazione, ma le probabilità di successo si riducono significativamente se esercita ancora la stessa professione e la pubblicizza online. Il giudice valuterà se l'interesse del pubblico a conoscere quella vicenda è ancora attuale proprio perché il professionista è ancora in quella veste. La risposta non è mai automatica: dipende dalla gravità dei fatti, dal tempo trascorso e dal tipo di pubblicizzazione attuale.

Il diritto all'oblio per il professionista ancora in attività non è escluso in assoluto, ma richiede un'analisi molto più articolata rispetto al caso del privato cittadino. Servono una valutazione caso per caso, una strategia difensiva specifica e, soprattutto, una preparazione documentale che tenga conto di questo parametro prima ancora di presentare la domanda.

Il diritto all'oblio vale anche per i professionisti con partita IVA attiva?

Sì, il GDPR non discrimina in base alla posizione professionale: anche il titolare di partita IVA ha diritto a chiedere la deindicizzazione. Il problema non è l'ammissibilità della domanda, ma la valutazione del bilanciamento tra il suo diritto alla riservatezza e l'interesse pubblico alla circolazione di quella notizia. Per un libero professionista ancora attivo nel settore a cui la notizia si riferisce, quel bilanciamento tende a risolversi a favore dell'interesse pubblico. L'attività ancora in corso diventa, per il giudice, un fattore che prolunga la rilevanza della notizia.

Cosa succede se chiedo la deindicizzazione e il giudice scopre che esercito ancora la professione?

Succede che la domanda viene rigettata, con condanna alle spese processuali. Non è un esito raro. Chi si presenta in giudizio senza avere preventivamente valutato la propria visibilità online attuale rischia di finanziare la controparte anziché ottenere la rimozione. Il giudice compie d'ufficio o su eccezione di Google una verifica della posizione pubblica del ricorrente: basta una ricerca sul nome per rendere evidente che il professionista è ancora pienamente operativo. Da quel momento, l'onere di dimostrare perché quella notizia non è più di interesse pubblico diventa molto più gravoso.

Tre parametri che il giudice usa davvero

Dalla lettura coordinata della sentenza del Tribunale di Padova n. 264/2026 e dei provvedimenti del Garante Privacy del primo trimestre 2026, emergono tre criteri concreti che il giudice applica nel valutare la domanda di un professionista:

Il primo è la continuità del ruolo pubblico: il professionista svolge ancora quella stessa attività? In quello stesso ambito geografico o di mercato?

Il secondo è la pubblicizzazione attuale: esiste un sito, un profilo LinkedIn, una pagina social, un'iscrizione ad albo professionale visibile, che collegano il nome del ricorrente alla professione? L'autorevole conferma arriva anche dai provvedimenti del Garante, che ha ricordato come i personaggi pubblici godano di una minore aspettativa di privacy rispetto alla propria sfera pubblica.

Il terzo è la natura della notizia: riguarda fatti connessi all'esercizio della professione o fatti della vita privata? Un medico indagato per lesioni colpose nell'esercizio della sua attività clinica è in una posizione diversa dal medico protagonista di una vicenda stradale avvenuta fuori dall'orario di lavoro.

Solo quando tutti e tre questi parametri depongono a favore del richiedente, la domanda ha una concreta prospettiva di successo.

La Cassazione sul risarcimento: la prova indiziaria

Il quadro si completa con un secondo filone, quello risarcitorio. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ord. 18 marzo 2026, n. 6433, ha stabilito che il giudice di merito deve valutare il pregiudizio derivante dalla tardiva deindicizzazione anche attraverso presunzioni semplici, cioè mediante indizi, considerando la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona coinvolta. La motivazione del Tribunale di Roma era stata bocciata perché aveva negato il risarcimento con argomenti «apodittici e contraddittori» pur avendo riconosciuto la violazione del diritto all'oblio.

Questo significa che chi ottiene il riconoscimento della violazione del diritto all'oblio — caso diverso da quello del professionista attivo — non ha l'onere di dimostrare il danno con prove documentali puntuali. Sono sufficienti elementi presuntivi. Actori incumbit probatio, sì, ma con una soglia probatoria sensibilmente abbassata dalla Cassazione.

Il professionista, però, deve prima superare l'ostacolo a monte: dimostrare che il bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla riservatezza è risolto a suo favore. Senza questo passaggio, la questione risarcitoria non si pone nemmeno.

Nota dello studio

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è arrivare alla prima udienza con una domanda di deindicizzazione ben costruita dal punto di vista formale, ma senza avere prima analizzato la presenza digitale attuale del cliente. Un sito professionale aggiornato con le specializzazioni, un profilo LinkedIn con attività recenti o anche solo le recensioni aperte su Google Business possono rendere evidente al giudice che l'attività è corrente e pubblicizzata. In quei casi, il difetto non è nella domanda: è nella valutazione preliminare che avrebbe dovuto sconsigliare il contenzioso in quella forma.

Come scrisse Gustavo Zagrebelsky: «Il diritto è sempre un bilanciamento». Per il diritto all'oblio del professionista, quel bilanciamento si fa prima, sulla scrivania, non in aula.

Domande frequenti

Se ho subito un procedimento penale concluso con archiviazione, ho diritto automatico alla deindicizzazione da Google?
No. L'archiviazione è un elemento rilevante, ma non sufficiente da solo. Il giudice valuta anche se la notizia riguarda un'attività professionale che il richiedente svolge ancora oggi. Se è così, l'interesse pubblico alla notizia può permanere nonostante l'esito favorevole del procedimento. L'archiviazione pesa, ma va inserita in un bilanciamento più ampio.

Il Garante Privacy può aiutarmi anche se sono un professionista ancora in attività?
Il reclamo al Garante è una via alternativa al giudice ordinario, gratuita e spesso più rapida. Anche il Garante, però, applica gli stessi criteri di bilanciamento: i provvedimenti nn. 216 e 288 del 2026 confermano che i professionisti con ruolo pubblico hanno una minore aspettativa di privacy sulle vicende relative alla loro attività. Il Garante può comunque essere un primo passo utile, soprattutto se il diniego di Google era privo di motivazione, come accade spesso prima della scadenza del 15 novembre 2026 fissata dal Tribunale di Milano.

Quali notizie negative hanno più possibilità di essere rimosse da Google, anche per un professionista attivo?
Le notizie che riguardano la sfera privata del professionista, non connesse all'esercizio dell'attività professionale, hanno maggiori possibilità di deindicizzazione. Lo stesso vale per notizie molto risalenti nel tempo, quando è trascorso un numero significativo di anni e la rilevanza pubblica del fatto si è sostanzialmente azzerata. Infine, notizie palesemente non aggiornate — che riportano un'indagine senza menzionare l'esito favorevole — possono essere trattate come dati inesatti e quindi cancellabili ai sensi dell'art. 17 GDPR, indipendentemente dalla qualifica professionale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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