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Dichiarazione successione: chi deve farla e quando? - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di aver perso un genitore a dicembre. Tra il dolore del lutto, la gestione del funerale e i rapporti con notai e banche, nessuno vi avvisa che l'orologio fiscale è già partito. Dodici mesi dopo, scatta una sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta. Non è un'ipotesi astratta: è la conseguenza concreta di un sistema fiscale che, con la riforma del 2024, ha ribaltato la logica tradizionale della tassazione successoria.

Cos'è cambiato con il D.Lgs. 139/2024 e perché riguarda tutti

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigile, non chi attende. Questo antico brocardo descrive con precisione il nuovo assetto normativo in materia di dichiarazione di successione.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l'imposta non viene più liquidata dall'ufficio in via principale, ma viene autoliquidata dal contribuente sulla base della dichiarazione presentata. È un passaggio di sistema introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025.

In pratica: durante la compilazione telematica della dichiarazione, il sistema dell'Agenzia delle Entrate calcola automaticamente tutte le imposte dovute — successione, ipotecaria e catastale — applica le franchigie e le agevolazioni spettanti, genera un prospetto riepilogativo per ciascun erede e produce l'F24 da pagare.

Ma attenzione a non confondere semplificazione con deresponsabilizzazione. Finché era l'ufficio a liquidare l'imposta in prima battuta, una parte del rischio tecnico era differita nel tempo; con l'autoliquidazione, invece, l'errore di qualificazione, valorizzazione o imputazione delle franchigie si trasferisce subito sul versamento. Restano naturalmente in capo all'ufficio i poteri di controllo, liquidazione successiva, rettifica e accertamento, ma il baricentro operativo si è spostato sul dichiarante e, di fatto, sul professionista che lo assiste.

Come osservava Luigi Ferrajoli, il garantismo non consiste nel liberare i soggetti dagli obblighi, ma nel renderli chiari, certi e proporzionati. Il D.Lgs. 139/2024 soddisfa la prima condizione; sta all'erede — con il supporto di un professionista — rispettare le altre.

La presentazione avviene, come regola generale, esclusivamente in via telematica. L'Agenzia delle Entrate lo ribadisce nelle istruzioni ufficiali al modello e nella sezione dedicata del portale; l'articolo 28 del TUS, nel testo riformato, parla espressamente di presentazione con modalità telematiche stabilite dal direttore dell'Agenzia. La modalità cartacea sopravvive solo in casi residuali legati a successioni molto risalenti, mentre il regime ordinario è ormai quello digitale.

Entro quando, chi deve presentarla e cosa rischia chi è in ritardo

Entro quando si fa la dichiarazione di successione?

Il termine generale per la presentazione della dichiarazione rimane fissato in dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide normalmente con il decesso del de cuius. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione — cioè entro 90 giorni dal dodicesimo mese dal decesso — tramite addebito diretto sul conto corrente intestato al dichiarante presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o Poste Italiane.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione nel 2026?

L'obbligo ricade su tutti i chiamati all'eredità che abbiano accettato, espressamente o tacitamente, nonché sui legatari, sui loro rappresentanti legali e, in determinati casi, sugli amministratori dell'eredità. L'adempimento è richiesto anche quando l'eredità non superi le franchigie previste, salvo specifiche esenzioni di legge: le aliquote vanno dal 4% all'8%, con franchigie fino a 1.500.000 euro. Se più eredi sono obbligati, la presentazione da parte di uno di essi libera gli altri.

Cosa succede se si presenta la dichiarazione di successione in ritardo?

Il regime sanzionatorio è stato significativamente ridisegnato. L'omessa dichiarazione viene sanzionata in misura fissa del 120% (e non più dal 120% al 240%) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 346/90; la tardiva dichiarazione con ritardo contenuto nei 30 giorni viene sanzionata al 45% (e non più dal 60% al 120%) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 346/90; l'infedele dichiarazione viene sanzionata in misura fissa dell'80% (e non più dal 100% al 200%) ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 346/90.

La sanzione si calcola sull'imposta, non sul patrimonio del defunto: se l'imposta è zero, la sanzione è fissa tra 250 e 1.000 euro.

Un dato spesso trascurato: se non si presenta la dichiarazione, potrebbe non essere possibile vendere o affittare beni ereditati, o sbloccare i conti correnti intestati al defunto. Le conseguenze pratiche, dunque, non si esauriscono nel profilo sanzionatorio: bloccano la vita economica quotidiana degli eredi.

Il ravvedimento operoso rappresenta la via d'uscita per chi si trovi in ritardo. Disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni significative. Dal settembre 2024 la sanzione per dichiarazione infedele è ridotta al 70% in sede di ravvedimento, mentre quella per omesso versamento scende al 25%. Gli interessi moratori si calcolano al tasso legale del 2% dal gennaio 2025. La riduzione varia in base al tempo trascorso: 1/15 entro 14 giorni, 1/10 da 15 a 30 giorni, 1/8 da 31 a 90 giorni, 1/5 oltre 90 giorni.

Attenzione a un elemento tecnico che molti non conoscono: l'art. 13 comma 2-ter del D.Lgs. 472/97, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, prevede espressamente che la riduzione della sanzione è in ogni caso esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. Questa limitazione del ravvedimento per le ipotesi più gravi è un rischio pratico spesso sottovalutato.

La voltura catastale automatica e il caso BOT: i nuovi profili applicativi

Uno degli elementi più apprezzati della riforma riguarda gli immobili. In caso di decesso, l'aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe tributaria. Non serve, dunque, una domanda di voltura separata: la trasmissione telematica della dichiarazione produce automaticamente l'effetto catastale.

Ma la novità più rilevante e meno discussa sul piano applicativo riguarda la determinazione della base imponibile in presenza di conti correnti e titoli finanziari. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, ha fornito un nuovo chiarimento sulla determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario in presenza di conti correnti e titoli di Stato.

Il caso riguarda l'acquisto di un BOT eseguito prima del decesso del titolare del conto corrente, ma contabilizzato dalla banca solo in data successiva. Secondo l'Agenzia, ai fini della dichiarazione di successione occorre fare riferimento al momento di perfezionamento dell'operazione, cioè alla data di esecuzione dell'acquisto, e non alla successiva data valuta o alla data di contabilizzazione sul conto corrente.

Ne consegue che, se il de cuius ha acquistato un titolo di Stato prima della morte e l'operazione risulta già eseguita, l'importo utilizzato per l'acquisto può essere sottratto dal saldo contabile comunicato dalla banca nella certificazione successoria.

La risposta ha dunque confermato che la base imponibile dell'attivo ereditario deve essere determinata considerando le operazioni effettivamente perfezionate alla data della successione, privilegiando la realtà giuridica e sostanziale rispetto alle sole risultanze contabili dell'istituto di credito.

Questo chiarimento ha una ricaduta pratica immediata: nella predisposizione della dichiarazione di successione non è sufficiente limitarsi al dato formale riportato nella certificazione bancaria, ma occorre ricostruire correttamente la composizione dell'attivo ereditario alla data del decesso. Un'attività che richiede competenza tecnica e conoscenza delle prassi bancarie, non una mera trascrizione di documenti.

Il rischio sottovalutato: l'autoliquidazione sbagliata non è un errore neutro

C'è un profilo di riflessione che gli articoli di prassa trascurano. Con il vecchio sistema, se l'ufficio liquidava l'imposta in modo errato, il contribuente riceveva un avviso e poteva contestarlo. Con l'autoliquidazione, l'errore è dell'erede: se ha dichiarato un valore inferiore a quello reale, scatta la sanzione per dichiarazione infedele, pari all'80% della differenza, senza che sia necessario un dolo specifico. La sanzione è dell'80% della differenza, fissa tra 250 e 1.000 euro per errori solo formali; se il valore dichiarato è almeno il 75% di quello accertato, nessuna sanzione. La soglia del 75% è quindi una soglia di sicurezza di cui tenere conto in tutte le valutazioni di immobili, aziende e partecipazioni societarie.

Il principio tempus regit actum — ogni atto è regolato dalla legge vigente al momento in cui si compie — vale anche qui: le nuove regole di autoliquidazione si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, quelle aperte prima continuano a seguire il vecchio regime di liquidazione d'ufficio. Chi gestisce pratiche ereditate da anni, o si è ritrovato erede senza saperlo, deve verificare con attenzione quale disciplina si applica al proprio caso.

La dichiarazione di successione autoliquidata per via telematica è, in sintesi, un adempimento che concentra sull'erede — e su chi lo assiste — responsabilità tecniche e temporali che un tempo erano distribuite tra contribuente e fisco. Il termine dei dodici mesi non è negoziabile; il calcolo dell'imposta deve essere corretto già al momento della presentazione; la certificazione bancaria non è necessariamente l'unico dato da considerare. In questo scenario, affidarsi a un professionista con esperienza consolidata in diritto successorio non è una scelta di comodità: è una misura di protezione del patrimonio ereditato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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