Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Deindicizzazione tardiva: quando Google risarcisce - Studio Legale MP - Verona

Immagina di essere stato prosciolto da un'accusa penale anni fa. I giudici ti hanno assolto, il fascicolo è chiuso, la tua vita è andata avanti. Eppure, digitando il tuo nome su Google, il primo risultato è ancora quell'articolo di cronaca che descrive la tua custodia cautelare, senza una sola parola sull'assoluzione. Chi ti cerca — un cliente, un futuro datore di lavoro, un socio in affari — vede solo l'accusa. Non il lieto fine. È questa la forma più silenziosa e pervasiva di lesione della reputazione nell'era digitale: non la notizia falsa, ma quella vera e ormai superata che il motore di ricerca continua a rendere visibilissima, cristallizzando un passato che non esiste più.

Il diritto all'oblio — il diritto a non essere perennemente identificati da un dato che non rispecchia più la realtà attuale della propria vita — è riconosciuto dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come "diritto alla cancellazione" dei dati personali inadeguati, non pertinenti o eccessivi rispetto alle finalità originarie del trattamento. Ma la vera novità degli ultimi mesi non riguarda l'esistenza di questo diritto, ormai consolidata: riguarda le conseguenze economiche del ritardo con cui i gestori dei motori di ricerca lo rispettano.

La svolta della Cassazione: il ritardo nella deindicizzazione è un illecito risarcibile

L'ordinanza n. 6433 del 2026 della Cassazione, Sez. I civ., affronta un tema centrale e spesso trascurato: la prova del danno non patrimoniale da deindicizzazione omessa o tardiva. La vicenda trae origine da un caso in cui un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi senza accertamento di responsabilità aveva chiesto a Google la rimozione di articoli ormai non più attuali; tuttavia, la rimozione era avvenuta solo parzialmente e con ritardo, lasciando online contenuti potenzialmente lesivi.

Il ricorrente aveva presentato due istanze di deindicizzazione, allegando anche il provvedimento favorevole del procedimento penale. Il gestore aveva accolto una sola istanza, omettendo di intervenire sull'altra, adducendo in seguito una svista. Gli URL residui venivano rimossi soltanto dopo la notifica del ricorso giudiziale. Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta rimozione, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda inibitoria, ma respingeva la domanda risarcitoria sostenendo che il danno non fosse stato provato — pur avendo già riconosciuto che il diritto all'oblio era stato violato.

Qui stava il paradosso logico che la Cassazione ha demolito con nettezza. Secondo la Suprema Corte, la motivazione del Tribunale non superava il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Dopo aver affermato che la tardiva deindicizzazione aveva violato il diritto all'oblio, il giudice di merito non poteva limitarsi ad aggiungere, con formula di stile, che mancava la prova del danno: una simile enunciazione, priva dell'esplicitazione del percorso logico-argomentativo, integra motivazione apparente e si traduce in nullità della sentenza per error in procedendo.

Il passaggio di maggiore rilievo pratico è il seguente: la Corte precisa che il pregiudizio lamentato non andava escluso in modo astratto. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la permanenza in rete di dati personali non più pertinenti fosse concretamente idonea a ledere reputazione, riservatezza e identità personale, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici. In altre parole, la prova del danno da violazione del diritto all'oblio non richiede necessariamente la dimostrazione analitica di un pregiudizio economico quantificabile: il giudice può e deve ragionare per presunzioni, valutando la diffusione della notizia, la sua non attualità e l'impatto sulla posizione sociale del soggetto.

Questa lettura si inserisce in un filone giurisprudenziale in evoluzione. Con la sentenza n. 14488 depositata il 30 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione era già intervenuta sul delicato equilibrio tra diritto all'informazione e tutela della reputazione personale, accogliendo il ricorso di un cittadino definitivamente assolto da gravi accuse penali e annullando con rinvio la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di deindicizzazione. La Corte aveva sottolineato che la permanenza nei risultati di ricerca può generare un impatto rilevante nella vita privata e professionale di chi è stato successivamente assolto, imponendo un bilanciamento effettivo tra diritto all'oblio e libertà di informazione.

Il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 14488/2025 è significativo anche su un altro piano: la mera verità del contenuto giornalistico non è sufficiente, in sé, a giustificare l'indicizzazione illimitata, laddove manchi un interesse pubblico concreto e attuale. Non basta dunque che la notizia sia stata vera al momento della pubblicazione: occorre che vi sia un interesse pubblico attuale a mantenerla reperibile tramite motore di ricerca.

L'art. 64-ter e il nodo del bilanciamento: nessun automatismo

La Riforma Cartabia ha introdotto l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., che riconosce alla persona prosciolta o destinataria di archiviazione la facoltà di chiedere alla cancelleria l'annotazione del provvedimento ai fini della deindicizzazione. La Cassazione, con l'ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025, Sez. I civ., fornisce un chiarimento di principio di grande portata sistematica: l'art. 64-ter non introduce affatto un "diritto all'oblio nazionale" autonomo rispetto al diritto all'erasure disciplinato dal GDPR, qualificandosi piuttosto come norma meramente processuale, volta a facilitare l'attivazione dell'iter per la deindicizzazione, senza incidere sui presupposti sostanziali del diritto, che restano integralmente ancorati all'art. 17 GDPR.

In pratica: l'annotazione della cancelleria è uno strumento utile, ma non trasforma la richiesta di oblio in un diritto assoluto. L'annotazione cancelleresca costituisce un "titolo" che sorregge la richiesta dell'interessato, ma genera soltanto una presunzione relativa di fondatezza. Il gestore del motore di ricerca conserva un margine di valutazione, così come il Garante e il giudice, i quali devono sempre effettuare un bilanciamento in concreto fra diritto alla protezione dei dati e diritti antagonisti alla libertà di espressione, all'informazione e alla documentazione storico-culturale.

L'art. 64-ter limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione); tuttavia, il diritto all'oblio nella forma della deindicizzazione è già riconosciuto anche a chi, pur mai formalmente indagato, sia stato comunque associato a soggetti coinvolti in un procedimento penale, divenendo destinatario di un danno connesso al permanere in rete di notizie soggettivamente lesive.

Questo è un profilo spesso sottovalutato: non occorre essere stati imputati per chiedere la deindicizzazione. Chi compare marginalmente in un articolo di cronaca giudiziaria — un familiare, un collaboratore, un conoscente dell'indagato — può subire un pregiudizio reputazionale identico a quello dell'imputato assolto, senza avere mai avuto un provvedimento penale "liberatorio" da esibire.

La questione irrisolta: quando prevale l'interesse pubblico?

Il nodo critico del diritto all'oblio rimane il bilanciamento con la libertà di informazione, e la giurisprudenza non ha ancora fornito criteri del tutto univoci. La Cassazione, con l'ordinanza n. 6919/2018, aveva sistematizzato i presupposti in presenza dei quali il diritto di cronaca o di critica può comprimere il diritto all'oblio: contributo a un dibattito di interesse pubblico, attualità dell'interesse informativo, ruolo pubblico del soggetto, correttezza delle modalità di acquisizione e diffusione dell'informazione.

La posizione pubblica del soggetto continua a giocare un ruolo decisivo. La giurisprudenza ritiene che chi esercita funzioni educative, istituzionali o professionali di alto livello debba accettare un livello di esposizione maggiore; in questo contesto, il diritto di cronaca sopravvive all'archiviazione perché l'opinione pubblica ha il diritto di conoscere come siano stati gestiti incarichi o fondi all'interno di istituzioni rilevanti, e la notizia, pur riferita a un'indagine chiusa, mantiene un valore informativo che giustifica la sua reperibilità tramite motori di ricerca.

Vale anche la pena ricordare che per dare attuazione al diritto all'oblio, le Autorità italiane — il Garante per la privacy e i giudici — possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale, il cd. global delisting, estesa anche ai Paesi extra-europei, andando ad incidere sulle versioni del motore al di fuori dell'UE; ma tale decisione dovrà essere presa all'esito di un bilanciamento tra il diritto della persona e il diritto alla libertà d'informazione.

Vi è qui una contraddizione strutturale che la giurisprudenza fatica a risolvere: il motore di ricerca non è l'editore dell'articolo, ma ne amplifica indefinitamente la portata; la responsabilità in tema di deindicizzazione non si colloca sul terreno della ripubblicazione giornalistica in senso stretto, ma su quello della persistente reperibilità mediante motore di ricerca. Proprio qui si coglie l'influenza della giurisprudenza europea, a partire da Google Spain, che ha distinto il ruolo del motore di ricerca da quello dell'editore della fonte originaria, attribuendo al primo una responsabilità autonoma. Eppure il bilanciamento tra oblio e informazione viene ancora spesso risolto come se fossero equivalenti, senza tenere conto che la reperibilità universale e istantanea tramite motore di ricerca produce un effetto amplificatorio che non ha nulla di equivalente nella mera archiviazione di un giornale cartaceo.

Come scriveva Aristotele nella Retorica, la reputazione è il bene che si deteriora più rapidamente quando è in mano ad altri: chi controlla la narrazione, controlla l'identità sociale altrui. Il problema del diritto all'oblio è esattamente questo — non la falsità della notizia, ma il potere di chi ne determina la permanenza e la visibilità.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — è in questo contesto un monito concreto: la tutela non si ottiene aspettando, ma agendo tempestivamente, con strumenti adeguati e documentazione precisa.

Cosa fare in pratica: errori da evitare e passi corretti

Il percorso per ottenere la deindicizzazione — e, se del caso, il risarcimento — richiede attenzione procedurale. Il primo passo è inviare un'istanza formale al motore di ricerca tramite i moduli previsti (Google, Bing), allegando documentazione del provvedimento favorevole (sentenza di assoluzione, decreto di archiviazione, provvedimento del Garante). Se si è stati prosciolti o destinatari di archiviazione, l'annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. è uno strumento supplementare da utilizzare, ma senza aspettarsi automatismi.

L'errore più comune è attendere la risposta del motore di ricerca senza tenere traccia del tempo trascorso. Come emerge chiaramente da Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. dott. R.E.A. Russo, il ritardo nella rimozione — anche di pochi mesi — è di per sé fonte di responsabilità risarcibile: il danno non patrimoniale può essere dimostrato per presunzioni, tenendo conto della diffusione della notizia, della sua non attualità e della posizione sociale del soggetto. È fondamentale quindi documentare la data di ciascuna richiesta, conservare le risposte ricevute e tracciare il momento in cui la rimozione è effettivamente avvenuta.

Se il motore di ricerca respinge la richiesta o non risponde, il percorso prevede due vie parallele: il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e il ricorso giudiziario davanti al Tribunale ordinario. Le due vie non si escludono, ma occorre valutare attentamente i tempi e la strategia probatoria, perché il Garante valuta la legittimità del trattamento, mentre il giudice ordinario può liquidare anche il danno risarcitorio.

Un ultimo profilo da non sottovalutare riguarda i soggetti che non sono stati formalmente indagati ma compaiono in contenuti diffamatori online non riconducibili a cronaca giudiziaria in senso stretto: per questi casi, il quadro normativo di riferimento si articola anche sul piano civile (art. 595 c.p., art. 2043 c.c.) e può giustificare azioni contro l'autore del contenuto originario, oltre che contro il motore di ricerca che lo rende persistentemente accessibile.

La memoria digitale, a differenza di quella umana, non sbiadisce da sola. La lesione della reputazione online non guarisce col tempo: si cronicizza. Per questo, intervenire con metodo e tempestività non è una scelta, ma una necessità.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP