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NFT arte digitale: come proteggere i diritti sulle rivendite - Studio Legale MP - Verona

C'è una domanda che sempre più artisti digitali italiani stanno ponendo ai propri consulenti: se il mio NFT viene rivenduto a dieci volte il prezzo originale, ho diritto a qualcosa? La risposta è: dipende. E questa dipendenza — da come è strutturato lo smart contract, da quale legge si applica, da come si qualifica il token — è esattamente il campo minato in cui si gioca oggi la tutela della proprietà intellettuale nell'arte digitale tokenizzata.

Il mercato degli NFT legati all'arte ha attraversato fasi alterne, ma una cosa è rimasta costante: il vuoto normativo specifico che separa la disciplina del token da quella dell'opera che esso incorpora. La qualificazione giuridica degli NFT nel diritto europeo — con particolare riferimento alla loro possibile configurazione come opere d'arte digitali in senso proprio — resta controversa: la lettura dell'NFT quale mero certificato digitale è messa in discussione da chi sostiene che, specie negli NFT nativi, il token costituisca il presupposto tecnico-giuridico attraverso cui l'opera digitale si individua e circola. Questa ambiguità non è accademica: produce conseguenze pratiche immediate sulla titolarità dei diritti, sulla loro cedibilità e — soprattutto — sul diritto dell'autore a partecipare alle valorizzazioni successive.

Il droit de suite nell'arte digitale: diritto reale o promessa vuota?

Il droit de suite, o diritto di seguito, è riconosciuto nel diritto italiano agli artt. 144-155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, come modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, in attuazione della direttiva 2001/84/CE. Si tratta del diritto dell'autore di un'opera d'arte originale a ricevere una quota sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima, quando la transazione coinvolge un professionista del mercato dell'arte. La percentuale va dal 4% per opere fino a cinquantamila euro fino all'1% per le fasce più elevate, con un massimale complessivo di diecimila euro per transazione.

Il problema è che questo istituto è stato costruito intorno alla fisicità dell'opera: il mercante, la galleria, la casa d'aste fisica. Il rapporto strutturale tra il token, l'opera sottostante e i diritti di sfruttamento economico apre questioni specifiche sull'applicabilità del principio di esaurimento e sul potenziale ridisegno del droit de suite nei mercati secondari digitali, evidenziando lacune regolative tra la normativa sui crypto-asset, il diritto d'autore e la disciplina sull'intelligenza artificiale.

Nella pratica del mercato NFT, l'unico strumento attualmente disponibile per garantire all'artista una quota sulle rivendite è lo smart contract programmato con una royalty automatica — tipicamente tra il 2,5% e il 10% del prezzo di rivendita. L'acquirente di un NFT non acquista alcun diritto di sfruttamento economico sull'opera, ma solo sul supporto digitale; l'eccezione è data dalla presenza di uno smart contract che riconosca, a carico dei successivi venditori, una percentuale dell'aumento del prezzo dell'opera per effetto delle successive rivendite. Ma questa royalty digitale non è protetta da alcuna norma imperativa: alcune piattaforme hanno già smesso di applicarla automaticamente, rendendo la tutela meramente contrattuale e quindi aggirabile.

Il punto critico — che quasi nessun articolo su questo tema affronta — è il seguente: la royalty da smart contract e il droit de suite legale coesistono o si sostituiscono? Se l'artista incassa la royalty tecnica ma non è configurato correttamente il collegamento con la SIAE (l'ente deputato a raccogliere il droit de suite in Italia), rischia di percepire la prima rinunciando implicitamente al secondo — che ha basi normative più solide e non dipende dalla buona fede della piattaforma.

La giurisprudenza recente e i confini della tutela autorale nel digitale

La giurisprudenza italiana del 2026 ha fornito segnali importanti, anche se non ancora una risposta definitiva specifica per gli NFT.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 10451 del 18 marzo 2026 (Sez. II), affronta la complessa interazione tra diverse norme incriminatrici nel contesto della pirateria digitale, consolidando un orientamento volto a reprimere in modo unitario e complessivo l'intera filiera criminale, dalla creazione alla distribuzione di contenuti protetti da diritto d'autore. Il principio che ne emerge — la tutela penale segue la catena distributiva anche nei suoi anelli apparentemente periferici — è trasponibile alla logica del mercato NFT: chi facilita la distribuzione di opere tokenizzate senza autorizzazione, anche solo rivendendo token su marketplace secondari, entra nella sfera di rischio della responsabilità.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, con sentenza del 21 aprile 2026, n. 6467, ha confermato che il progetto di restauro e consolidamento di un manufatto storico è protetto come opera dell'ingegno ai sensi delle norme sul diritto d'autore. Il passaggio rileva per l'arte digitale perché consolida un approccio espansivo alla nozione di "opera dell'ingegno": se anche il progetto tecnico di restauro riceve protezione, con maggiore ragione un'opera d'arte digitale originale — anche se priva di supporto fisico — può aspirare alla tutela autorale piena, inclusa quella derivante dal droit de suite.

Sul piano europeo, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, Meta Platforms Ireland, ha dichiarato legittima la normativa italiana che attribuisce agli editori di giornali il diritto a un'equa remunerazione quando concedono ai prestatori di servizi l'uso delle loro opere. Il principio — remunerazione equa per ogni utilizzo da parte di piattaforme digitali — ha un evidente potenziale di estensione all'arte tokenizzata: se la Corte di Lussemburgo presidia l'equa remunerazione degli editori nei confronti dei giganti digitali, lo stesso quadro valoriale sostiene la pretesa dell'artista a ricevere una quota delle transazioni su marketplace NFT.

Vale la pena richiamare, per il suo valore sistematico, il precedente del Tribunale di Roma, Sezione Imprese (ord. cautelare 20 luglio 2022, nel procedimento promosso da Juventus S.p.A. nei confronti di Blockeras S.r.l.), prima pronuncia europea in materia di inibitoria su NFT. Il giudice ha inibito la produzione, la vendita anche secondaria e la promozione su internet di carte da gioco virtuali raffiguranti un ex campione della squadra, accertando che l'autorizzazione del singolo giocatore alla cessione dei diritti di immagine nel mercato NFT non era sufficiente senza il consenso della società calcistica titolare dei marchi. Questo precedente insegna qualcosa di essenziale: nel mondo NFT, i diritti si stratificano. L'artista che tokenizza un'opera che contiene elementi di terzi — un logo, un'immagine, un brand — espone sé stesso a inibitorie, anche se crede in buona fede di aver ottenuto il consenso necessario.

La realizzazione di un'opera digitale che non sia semplicemente ispirata a un design protetto, ma che ne costituisca una rielaborazione, può porsi in violazione dell'art. 18 della Legge sul Diritto d'Autore, ai sensi del quale all'autore spetta il diritto esclusivo di elaborare l'opera, che include tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione.

Sul piano della riflessione critica, c'è un profilo che la dottrina sta iniziando ad esplorare ma che la pratica professionale deve già affrontare oggi: secondo una certa impostazione, il principio di esaurimento enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso Tom Kabinet non dovrebbe applicarsi quando la rivendita riguarda un NFT che rappresenta la proprietà di un'opera, perché l'NFT dovrebbe essere trattato come un "oggetto tangibile" a causa della sua infungibilità, che consente di distinguere in modo chiaro l'originale dalla sua versione riprodotta. Di conseguenza si escluderebbe la possibilità di concorrenza sleale, poiché l'NFT, come bene unico e non intercambiabile, non potrebbe essere confuso con altre copie. Se questa tesi venisse accolta dalla giurisprudenza italiana, implicherebbe che il mercato secondario NFT dell'arte potrebbe essere soggetto al droit de suite in modo più diretto di quanto non avvenga oggi.

Summum ius summa iniuria: applicare meccanicamente al mercato NFT le norme pensate per l'arte fisica — senza adattarle alle sue peculiarità tecniche — rischia di produrre esiti paradossali: l'artista digitale più tutelato formalmente potrebbe essere quello che riceve meno in concreto, perché le sue royalty contrattuali vengono neutralizzate da piattaforme extraeuropee mentre il droit de suite legale rimane inapplicato per mancanza di soggetti intermediari abilitati.

Come ha osservato il giurista Luigi Ferrajoli nel più ampio dibattito sui diritti fondamentali nell'era digitale, la garanzia dei diritti presuppone istituzioni capaci di farli rispettare: senza enforcement effettivo, il diritto soggettivo rimane una promessa priva di conseguenze pratiche. Questa osservazione vale con particolare forza per il creatore digitale, che opera in un mercato globale dominato da piattaforme tecnicamente in grado di aggirare qualsiasi obbligo di royalty previsto da ordinamenti nazionali.

Cosa fare concretamente: errori da evitare e tutele da attivare

Il primo errore è vendere un NFT senza un contratto scritto distinto dallo smart contract. Il codice informatico regola l'automatismo della royalty tecnica, ma non disciplina la cessione dei diritti morali, la licenza d'uso all'acquirente, i limiti di rielaborazione, né il collegamento con il droit de suite legale. Un contratto separato — anche in formato digitale firmato con firma elettronica qualificata — è lo strumento minimo per definire cosa si cede e cosa si trattiene.

Il secondo errore è tokenizzare senza verificare la catena dei diritti sull'opera. Se l'opera digitale incorpora fotografie, musica, loghi, font o altri elementi di terzi, ciascuno di quegli elementi richiede una licenza autonoma. Il caso Juventus ha dimostrato che nemmeno l'autorizzazione diretta del titolare principale dell'immagine è sufficiente se esistono altri strati di diritti.

Il terzo errore — il più sottovalutato — è non verificare se la piattaforma di marketplace prescelta applica le royalty in modo obbligatorio oppure le rende opzionali per gli acquirenti successivi. Diverse piattaforme maggiori hanno già modificato le proprie politiche rendendo le royalty non vincolanti: in quel caso, l'unica tutela residua dell'artista è quella legale, che però richiede di aver correttamente configurato il collegamento con la SIAE per il droit de suite.

Sul piano delle tempistiche: il droit de suite si prescrive in cinque anni dalla data della vendita che lo ha generato (art. 2948 c.c., richiamato dalla prassi applicativa SIAE). Molti artisti che hanno venduto NFT nel biennio 2021-2022 potrebbero essere già prossimi alla scadenza di termini rilevanti su transazioni secondarie di cui non sono a conoscenza, proprio perché le blockchain pubbliche registrano tutte le transazioni ma non le notificano automaticamente all'autore originario.

La questione di fondo rimane aperta: il legislatore italiano ed europeo dovrà prima o poi chiarire se il droit de suite si applica alle transazioni su marketplace NFT, chi sono i soggetti obbligati al pagamento (la piattaforma? Il venditore? L'acquirente?), e come si raccorda con la royalty tecnica dello smart contract. Fino a quel momento, la tutela dell'artista digitale passa interamente per la qualità della consulenza legale preventiva e per la struttura contrattuale del singolo progetto di tokenizzazione. In un mercato che si muove alla velocità del codice, il diritto corre il rischio di arrivare sempre un blocco dopo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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