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Attenzione all'IA negli atti: cosa rischi davvero - Studio Legale MP - Verona

Un sinistro stradale mortale, un avvocato, una chat con ChatGPT stampata e allegata agli atti come se fosse documentazione tecnica. È da questo scenario — apparentemente inverosimile, invece reale — che la giurisprudenza italiana ha tratto nel 2026 l'occasione per fissare uno standard di diligenza professionale sull'intelligenza artificiale negli atti processuali che ogni avvocato, consulente e responsabile compliance dovrebbe conoscere con precisione.

Un avvocato può usare ChatGPT per scrivere gli atti in giudizio?

La risposta breve è: può usarlo come strumento di supporto, ma non può delegargli il ragionamento giuridico né dispensarsi dalla verifica di ogni singola fonte che confluisce in un atto depositato in giudizio. La risposta lunga la offre il Tribunale di Ferrara con la propria ordinanza del 4 marzo 2026, n. 1244 (R.G. n. 2107/2025, udienza del 20 febbraio 2026, est. Cocca), che si è pronunciata — per la prima volta in Italia in modo così diretto — sul valore processuale di un output di un sistema di intelligenza artificiale generativa prodotto come documento nel processo civile.

Il Tribunale di Ferrara si è pronunciato su utilizzabilità e limiti dei contenuti acquisiti da sistemi di intelligenza artificiale generativa trasposti negli atti processuali, con particolare attenzione alla loro valenza probatoria. La vicenda traeva origine da una procedura di accertamento tecnico preventivo, prodromica all'instaurazione di un giudizio di risarcimento danni nei confronti di un ente di gestione autostradale.

Il giudice, nella predisposizione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stato attratto dalla lettura di una produzione eseguita dal ricorrente consistente in una "conversazione con ChatGPT" e del relativo output testuale prodotto dal noto sistema di intelligenza artificiale generativa. Colpisce in prima battuta la mancata indicazione delle finalità a cui quella produzione era preordinata, e l'omessa trascrizione del quesito — il cosiddetto prompt — originariamente rivolto al chatbot.

Il provvedimento è netto: la produzione va considerata tamquam non esset, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al chatbot, ma anche della doverosa — e non solamente opportuna — verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT.

Il passaggio più significativo dell'ordinanza ferrarese non è tuttavia quello sulla qualificazione probatoria. È quello che aggancia la questione al quadro regolatorio europeo. Un approccio attento e cauto al mezzo è reso necessario anche alla luce delle previsioni del Regolamento UE n. 2024/1689 — il cosiddetto AI Act — con il quale la supervisione umana (human oversight) e l'approccio responsabile all'intelligenza artificiale (responsible AI) sono stati consacrati quali principi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento. Il legislatore europeo con l'AI Act, e quello nazionale con la Legge n. 132/2025, stanno progressivamente definendo un quadro regolatorio volto a garantire trasparenza, affidabilità e controllo umano sui sistemi algoritmici.

Il principio di human oversight, che nell'AI Act governa i sistemi ad alto rischio, viene così calato dentro l'aula di udienza: il difensore non è esonerato dal controllo per il solo fatto di aver delegato la ricerca a un algoritmo. È semmai tenuto a un controllo più rigoroso, proporzionato alla natura statistica e probabilistica di questi strumenti.

Cosa rischia il professionista legale che usa l'IA senza verificare le fonti?

La risposta — economica, prima ancora che deontologica — la fornisce la pronuncia più severa del filone: la sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026 del Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ha sancito l'illiceità dell'utilizzo acritico dell'IA negli atti difensivi, condannando la parte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver inserito in una memoria difensiva citazioni giurisprudenziali inesistenti dovute alle cosiddette "allucinazioni" generate dall'utilizzo dell'IA, senza effettuare le opportune verifiche tramite il controllo umano, doveroso da parte del professionista forense.

Dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione del CED della Corte di Cassazione era emerso che nessuna delle sentenze citate conteneva i passaggi virgolettati; le pronunce citate trattavano per di più materie estranee alla questione. La condanna di parte attrice, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., è stata quantificata in euro 14.103,00, determinata in via equitativa. A questa somma si aggiungono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Il Tribunale di Siracusa stabilisce con chiarezza il primo principio: la conoscenza del fenomeno delle allucinazioni degli LLM è, nel 2026, un fatto notorio esigibile da qualsiasi professionista del diritto. L'ignoranza di tale fenomeno non è un'attenuante, ma un indicatore di colpa grave. Si tratta di un'affermazione di portata sistematica che merita di essere sottolineata: il giudice non si chiede se l'avvocato sapesse o ignorasse come funziona un Large Language Model. Parte dal presupposto che nel 2026 non sia ammissibile non saperlo.

Il giudice formula una precisazione di carattere generale: i modelli di intelligenza artificiale generativa non sono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti, ma sistemi di generazione automatica del linguaggio basati su meccanismi statistici e probabilistici. Essi non "conoscono" le decisioni giudiziarie, ma producono sequenze testuali plausibili sulla base dei dati di addestramento, senza accesso diretto a fonti giuridiche verificate. Proprio per questa ragione tali sistemi sono soggetti al fenomeno delle cosiddette allucinazioni: la generazione di contenuti formalmente credibili ma sostanzialmente falsi, comprese citazioni giurisprudenziali mai pronunciate.

Il quadro si arricchisce di un terzo tassello con la Corte d'Appello di Torino, V Sezione Civile Specializzata in Materia di Impresa, sentenza del 19 marzo 2026 (successiva all'ordinanza ferrarese, di cui ne conferma l'impostazione). In quel giudizio la parte appellante aveva prodotto, sia nella comparsa conclusionale sia con note scritte del 27 gennaio 2026, risposte ottenute da interrogazioni rivolte a ChatGPT e al motore di ricerca Google, chiedendo altresì al chatbot di riportarsi alle conoscenze del 2004. La Corte d'Appello ha affrontato la questione su due piani distinti. Sul piano dell'ammissibilità processuale, le produzioni sono state dichiarate inammissibili in quanto tardive, con una precisazione significativa: anche le interrogazioni riportate nel corpo di un atto difensivo costituiscono, a giudizio della Corte, "documento nuovo" soggetto alle preclusioni processuali.

Tre pronunce, tre profili diversi — valore probatorio, responsabilità aggravata, preclusioni processuali — convergono verso un'unica direzione.

Cosa dice l'AI Act sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni legali?

Il Regolamento UE 2024/1689 non disciplina esplicitamente la professione forense come categoria autonoma, ma il suo impianto è pervasivo. L'ordinamento italiano ha recepito gli obblighi e principi contenuti nell'AI Act con la Legge n. 132/2025, che ha integrato le normative già vigenti permettendo l'utilizzo di sistemi di AI nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali, ma definendone modalità e limiti. Con riguardo alla qualificazione di detti sistemi come "ad alto rischio", l'importanza di un approccio umano-centrico risulta centrale: "il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana".

Il nodo concettuale è qui. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa non sono classificati come sistemi ad alto rischio in senso stretto dall'Allegato III dell'AI Act, ma i principi di trasparenza, supervisione umana e responsabilità del deployer si applicano trasversalmente. Quando un avvocato usa un LLM per ricercare giurisprudenza o redigere memorie e poi deposita quegli output senza verifica critica, non sta violando solo un obbligo deontologico: sta ignorando il principio cardine di human oversight che la norma europea ha reso vincolante per tutti i professionisti che utilizzano sistemi algoritmici nel loro lavoro.

L'intelligenza artificiale non ha personalità giuridica né responsabilità autonoma. La responsabilità dell'atto prodotto in giudizio permane in capo all'autore che lo deposita. Un ricorso è sempre un atto umano, che porta con sé implicazioni deontologiche e professionali. L'IA può suggerire, integrare, facilitare, ma non sostituire la valutazione critica dell'avvocato.

Qui si innesta la riflessione più profonda — e più scomoda — che questi provvedimenti sollevano. Esiste una tensione strutturale tra la velocità richiesta dalla competitività degli studi legali (che spinge verso l'automazione) e il dovere di diligenza qualificata imposto dal mandato professionale. L'art. 96 c.p.c., nelle sue versioni aggravate ai commi 3 e 4, si sta rivelando lo strumento processuale più efficace per presidiare questa tensione: non perché sanzioni l'uso dell'IA in sé, ma perché sanziona l'abdicazione del controllo critico. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile, e la vigilanza professionale nel 2026 include la competenza sugli strumenti che si utilizzano.

Vi è un aspetto che gli altri commentatori tendono a trascurare: il problema non riguarda soltanto l'avvocato che agisce in malafede o con approssimazione deliberata. Riguarda anche il professionista diligente che si fida di uno strumento sofisticato, convinto che la plausibilità formale dell'output equivalga alla correttezza del contenuto. I modelli di linguaggio non sono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti: sono sistemi di generazione automatica del linguaggio basati su meccanismi statistici e probabilistici. Chi non ha interiorizzato questa distinzione fondamentale è già, secondo l'orientamento che si consolida, in una condizione di colpa grave esigibile. La soglia del "fatto notorio" fissata da Siracusa è severa ma coerente: in un mondo in cui la formazione continua sull'IA è ormai accessibile a qualsiasi professionista, l'ignoranza funzionale non è più una scusante.

La conclusione pratica per ogni studio legale, ogni responsabile della formazione forense e ogni avvocato che utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa è una sola: il flusso di lavoro deve prevedere un momento di verifica umana analitica e documentabile di ogni citazione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria prodotta dall'IA, prima del deposito. Non come buona prassi consigliabile, ma come standard di diligenza esigibile e sanzionabile. La domanda che il giudice porrà non sarà "hai usato l'IA?", ma "hai verificato ciò che l'IA ti ha restituito?". Sono domande diverse, con risposte e conseguenze molto diverse.

Come scriveva Carnelutti, il processo è il luogo in cui la verità formale e la verità sostanziale si incontrano — o si scontrano. Affidare a una macchina che "non sa ma calcola" la costruzione di quella verità formale, senza il filtro del giudizio critico del professionista, non è soltanto un rischio deontologico: è una contraddizione in termini con la funzione stessa della difesa tecnica.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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