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Nei prossimi trenta giorni, se non muove nulla, il suo nome continuerà ad apparire nei risultati di Google associato a un processo che non esiste più. Chiunque la cerchi online — un potenziale datore di lavoro, un cliente, un socio — troverà ancora quell'articolo. Lei sa com'è andata a finire. Google no, perché nessuno glielo ha detto nel modo giusto.
La notizia del 5 ottobre scorso cambia qualcosa di concreto. Il Tribunale di Milano ha ordinato a Google di permettere l'allegazione di documenti alle richieste di deindicizzazione e di motivare in modo comprensibile i dinieghi entro il 15 novembre 2026, con una penale di 20.000 euro per ogni giorno di ritardo. La decisione censura le modalità con le quali Google gestisce le richieste formulate dagli utenti per l'esercizio del diritto all'oblio ai sensi degli articoli 17 e 21 del GDPR, riconoscendo come le procedure attuali ne inibiscano di fatto l'esercizio.
Questo significa che la finestra ottimale è adesso. Prima che Google stabilizzi le nuove procedure con formule di risposta altrettanto standard, chi presenta una richiesta ben costruita — con i documenti giusti e gli URL esatti — ha più probabilità di ottenere risposta nel merito. Ma solo se evita i quattro errori che fanno fallire quasi ogni tentativo al primo round.
Il diritto all'oblio penale: la norma che pochi usano davvero
Come chiedere la deindicizzazione a Google dopo un proscioglimento è una domanda con una risposta normativa precisa, che molti ignorano.
La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. È quanto dispone l'articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale — la norma introdotta dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022).
Il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l'art. 64-ter, rubricato «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini», prevedendo due forme di tutela: la prima di carattere preventivo e inibitorio all'indicizzazione, la seconda successiva di delisting.
Detto altrimenti: chi ha ottenuto l'archiviazione o l'assoluzione ha un diritto potestativo — cioè un diritto che può esercitare unilateralmente senza dover dimostrare un interesse ogni volta — a chiedere che il provvedimento non venga indicizzato o che i risultati già indicizzati vengano rimossi. Non si tratta di una concessione discrezionale, ma della facoltà concreta di richiedere che venga preclusa l'indicizzazione o disposta la deindicizzazione dei dati personali sulla rete internet.
La norma tutela il provvedimento giudiziario in sé. Ma il vero problema è un altro: la prassi rivela che i maggiori danni reputazionali derivano dalla narrazione mediatica della vicenda giudiziaria e non certo dalla pubblicazione del provvedimento in sé. L'articolo di giornale del 2018 che compare ancora oggi cercando il suo nome non è il decreto di archiviazione: è un pezzo giornalistico, e per quello serve la procedura GDPR su Google. Sono due binari distinti, spesso sovrapposti nelle richieste, con effetti devastanti sull'esito.
I 4 errori che affossano la richiesta al primo tentativo
Le richieste che arrivano in studio dopo un rigetto di Google condividono quasi sempre uno — o più — di questi quattro problemi. Non sono errori rari: sono la norma.
Primo errore: nessun URL, solo il nome. Google non è un investigatore privato. Non cerca lei; risponde a segnalazioni di indirizzi specifici. Qualsiasi diffida stragiudiziale o ricorso giudiziario contro i motori di ricerca deve obbligatoriamente indicare gli specifici indirizzi telematici (URL) da rimuovere, a pena di totale nullità dell'atto. Una richiesta che indica solo "articoli sul mio nome" viene rigettata sistematicamente. Servono gli URL precisi — basta copiarli dalla barra del browser — per ogni singolo risultato che si vuole rimuovere. Se sono trenta articoli, servono trenta URL.
Secondo errore: la documentazione manca o è incompleta. Chi chiede a Google di eliminare dai risultati di ricerca un link collegato al proprio nome dovrà poter allegare alla domanda i documenti che la sostengono, per esempio una sentenza favorevole o un decreto di archiviazione. Questo è esattamente ciò che il Tribunale di Milano ha imposto a Google di accettare. Ma il punto è che già oggi, nelle richieste che funzionano, il documento viene allegato. La cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento può apporre l'annotazione prevista dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p. — nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive l'annotazione recante l'indicazione degli estremi del presente articolo. Quel timbro trasforma il documento in un titolo formale per la richiesta. Senza di esso, la domanda è una lettera privata.
Terzo errore: confondere oblio e cancellazione. Il diritto all'oblio si realizza tramite la deindicizzazione, cioè la rimozione dai risultati di ricerca dei collegamenti tra il nome dell'interessato e le notizie giudiziarie. Le notizie restano comunque disponibili nella loro fonte originale, garantendo un equilibrio tra tutela della privacy e diritto di cronaca. Chi chiede a Google di "cancellare l'articolo" sbaglia destinatario e sbaglia richiesta. La cancellazione dell'articolo dalla testata è un'azione separata, che va rivolta all'editore. Diffidare l'editore pretendendo la rimozione dell'archivio storico è un errore: la giurisprudenza privilegia aggiornamento e deindicizzazione, non la distruzione dell'archivio. Le due azioni si possono fare in parallelo, ma vanno costruite in modo diverso e non si sostituiscono.
Quarto errore: non documentare il tentativo stragiudiziale prima di agire in giudizio. Questo errore non blocca la richiesta a Google, ma blocca il risarcimento se poi si va in tribunale. La Corte di Cassazione, con ord. n. 3546 del 28 maggio 2026, ha ribadito la necessità di una diffida scritta, specifica e documentata come presupposto dell'illecito risarcitorio dell'editore. In assenza di quella diffida, il risarcimento rischia di essere negato. Una richiesta presentata a voce, per telefono o attraverso il modulo online senza conservarne traccia non serve a nulla in sede giudiziaria. Ogni comunicazione va inviata in forma scritta e conservata con data certa.
Quali documenti allegare alla richiesta di oblio a Google dopo un'assoluzione?
La risposta diretta: copia del decreto di archiviazione o della sentenza, con l'annotazione della cancelleria ai sensi dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.; la lista degli URL specifici da deindicizzare, ricercati usando il nome completo come termine di ricerca (nome e cognome, ed eventualmente soprannome o varianti); una breve descrizione del contesto — data del procedimento, esito, motivo per cui le notizie non sono più di interesse pubblico attuale. Tre elementi, non uno solo.
Un errore che si vede spesso in studio è presentare la richiesta allegando solo la sentenza senza l'annotazione della cancelleria: Google la riceve, non sa cosa farsene, e risponde con un rigetto generico. Da quando il Tribunale di Milano ha imposto l'obbligo di motivare i dinieghi, quel rigetto almeno dovrà essere spiegato — ma è meglio non arrivare al rigetto.
Google non ha risposto alla mia richiesta di deindicizzazione: cosa posso fare?
Prima di qualsiasi azione giudiziaria: inviare una diffida formale, scritta, con raccomandata A/R o PEC, che indichi gli URL specifici, il titolo giuridico (art. 17 GDPR, art. 64-ter disp. att. c.p.p.), e la documentazione a supporto. Questa diffida ha un doppio valore: è il presupposto del ricorso al Garante Privacy italiano e, se si procede per vie civili, è la prova dell'avvenuta messa in mora.
Il silenzio di Google non equivale a diniego formale — equivale a una risposta mancante, che di per sé è già una violazione del GDPR, soggetta a segnalazione. Il Garante Privacy può intervenire e imporre la rimozione con sanzioni fino al 4% del fatturato annuo mondiale del gruppo Google.
Quanto tempo ha Google per rispondere a una richiesta di cancellazione?
Il GDPR fissa un termine di un mese dalla ricezione della richiesta completa, prorogabile di altri due mesi per richieste particolarmente complesse, con obbligo di comunicare la proroga entro il primo mese. Trenta giorni, dunque, è il termine ordinario. Se Google non risponde entro quella scadenza, si apre già il diritto di reclamo al Garante.
Qui entra il dato più rilevante della giurisprudenza recente. Con l'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Cassazione compie un ulteriore passo: non solo il rifiuto ingiustificato di deindicizzare è illecito, ma lo è anche il ritardo nella rimozione. Il caso riguardava un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi con esito favorevole, le cui informazioni online continuavano a comparire associate al suo nome. Nonostante la richiesta di deindicizzazione supportata dalla documentazione giudiziaria, la rimozione completa dei contenuti è avvenuta solo dopo oltre un anno e a seguito dell'avvio della causa.
In particolare, nella pronuncia si evidenzia come il giudice di merito avesse omesso di valutare elementi fattuali rilevanti, quali la diffusione delle informazioni, la loro non attualità e l'impatto sulla reputazione del soggetto interessato. Non viene dunque affermata una risarcibilità automatica del danno da violazione del diritto all'oblio; si ribadisce, piuttosto, che il relativo accertamento non può essere eluso mediante una negazione stereotipata, specie quando la parte abbia allegato elementi fattuali specifici e documentalmente riscontrabili.
Tradotto: ogni giorno in cui il nome di qualcuno compare in Google associato a un processo conclusosi con un'archiviazione è un giorno di esposizione che può avere un valore risarcibile. Non automaticamente, ma con una prova che ora può essere presuntiva — basata cioè su elementi indiretti come la diffusione degli articoli, la professione dell'interessato, il periodo di visibilità online.
La finestra di adesso: perché agire prima del 15 novembre
Il meccanismo della penale da 20.000 euro al giorno è un incentivo forte per Google ad adeguarsi in tempo. Ma l'adeguamento, nella storia delle piattaforme tecnologiche, passa quasi sempre attraverso nuovi template di risposta — moduli diversi, motivazioni più articolate, ma ancora standardizzate nella sostanza. Chi presenta oggi una richiesta ben costruita, con URL precisi, documentazione annotata dalla cancelleria e descrizione del contesto, si trova a interfacciarsi con un sistema ancora in transizione: più permeabile, meno automatizzato nelle risposte.
La decisione del Tribunale di Milano assume particolare rilievo perché interviene non soltanto sulla gestione di singole richieste, ma sul funzionamento della procedura attraverso la quale gli utenti possono esercitare nei confronti di un motore di ricerca globale un diritto riconosciuto dalla normativa europea. Google ha annunciato che presenterà appello, sostenendo di avere investito in team dedicati all'esame delle richieste. L'appello non sospende automaticamente l'ordine: il termine del 15 novembre resta, salvo sospensiva concessa in sede di impugnazione.
Il principio latino che regge tutta questa materia è nemo debet bis vexari pro una et eadem causa: nessuno deve essere tormentato due volte per lo stesso fatto. Un processo concluso favorevolmente non può trasformarsi in una condanna permanente a comparire nei motori di ricerca. La legge lo ha riconosciuto. La giurisprudenza lo sta rendendo eseguibile. Manca solo il passo concreto di chi ha il diritto.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente non è la mancanza di documenti ma la mancanza degli URL: la richiesta viene presentata con la sentenza allegata ma senza l'elenco puntuale degli indirizzi web da rimuovere. Google non fa la ricerca al posto dell'interessato. Un secondo errore sistematico è non conservare la prova dell'invio della richiesta stragiudiziale: quando poi si valuta l'azione risarcitoria, quella data fa la differenza tra una causa fondata e una causa che parte zoppa.
Domande frequenti
Ho ottenuto l'archiviazione anni fa: posso ancora chiedere la deindicizzazione a Google?
Sì. Non esiste un termine di decadenza per la richiesta di deindicizzazione basata sull'art. 17 GDPR. L'archiviazione anche datata è un titolo valido, purché le notizie siano ancora online e non vi sia un interesse pubblico attuale a mantenerle indicizzate. La Riforma Cartabia ha introdotto la procedura rafforzata per i provvedimenti futuri, ma il diritto all'oblio era già applicabile alle notizie precedenti sulla base del GDPR.
Google ha rimosso solo alcuni URL e non tutti: cosa faccio?
Bisogna presentare una nuova richiesta specifica per gli URL non rimossi, documentando che erano inclusi nella richiesta originale e che Google non li ha trattati. La rimozione parziale — come nel caso alla base di Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433, Pres. Giusti, Rel. Russo — non interrompe l'illecito per la parte rimasta visibile e può fondare sia un reclamo al Garante sia un'azione risarcitoria per il periodo di ritardo.
Se il processo si è chiuso per prescrizione, ho diritto alla deindicizzazione?
La prescrizione non è una condanna. La Cassazione, con l'ordinanza n. 6433/2026, ha trattato proprio un caso conclusosi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, riconoscendo il diritto alla deindicizzazione e la responsabilità risarcitoria per il ritardo. La prescrizione rientra nei provvedimenti con esito non condannatorio che legittimano la richiesta, ferma restando la valutazione caso per caso sull'interesse pubblico residuo alla notizia.
Redazione - Staff Studio Legale MP