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Decreto correttivo omnibus: 5 rischi fiscali da non ignorare - Studio Legale MP - Verona

Il 10 giugno 2026 non è stata una data ordinaria nel calendario fiscale italiano. Nella riunione del Consiglio dei Ministri di quel giorno, il Governo ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione. Il provvedimento — il cosiddetto decreto correttivo fiscale omnibus — è il quarto correttivo attuativo della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, e porta con sé un'insidia tecnica che in pochi hanno messo a fuoco: molte delle sue disposizioni producono effetti retroattivi già dal periodo d'imposta 2025.

Come ricordava Norberto Bobbio, il diritto non è mai neutro rispetto al tempo: ogni norma che si proietta nel passato costringe il contribuente a fare i conti con ciò che credeva già definito. E questo decreto ne è la dimostrazione più concreta.

Il testo, divenuto Atto del Governo n. 430 e trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026, è ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, chiamate a esprimere il parere obbligatorio prima dell'approvazione definitiva. Si raccomanda pertanto ai contribuenti e ai professionisti di monitorare l'iter di approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di applicare le nuove disposizioni. Eppure, come si vedrà, alcune misure esigono già oggi una revisione dei comportamenti tenuti.

Lo schema di decreto si compone di 27 articoli e introduce modifiche trasversali al TUIR, all'IVA, all'accertamento, alla fiscalità internazionale e al Terzo settore. Di seguito, i profili di maggiore impatto pratico per lavoratori dipendenti, imprese e titolari di partita IVA.

Cosa cambia con il decreto correttivo fiscale di giugno per i lavoratori dipendenti?

Il punto di partenza è un errore del legislatore, candidamente riconosciuto. L'articolo 1 del decreto corregge un effetto indesiderato prodotto dal precedente correttivo fiscale, il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192: quest'ultimo aveva introdotto, per gli "altri familiari" individuati dall'articolo 433 del Codice civile, il requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con la conseguenza, non voluta, di far perdere retroattivamente ai lavoratori le agevolazioni di welfare aziendale già maturate nel 2025 in favore di parenti non conviventi.

La correzione ora opera così: viene eliminato il requisito della convivenza ogni volta che una norma fiscale richiama semplicemente i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR, mantenendolo invece quando la norma richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d'imposta 2025. Nella pratica, il vincolo della convivenza viene meno per i figli — compresi gli over 30 e i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati o affidati — indipendentemente dall'età. Per il coniuge la convivenza non era mai stata un requisito, mentre per gli ascendenti e gli altri parenti le regole restano invariate.

L'effetto concreto riguarda le dichiarazioni dei redditi già in corso di elaborazione o presentazione: un figlio non convivente che nel 2025 non era stato inserito come familiare a carico per effetto della norma del correttivo-ter potrebbe ora riacquistare quel diritto. Chi ha già presentato il modello 730 o il Redditi PF del 2026 relativo al 2025 dovrà valutare se procedere a dichiarazione integrativa.

Le nuove regole sui fringe benefit auto aziendali: come funzionano?

Qui si tocca uno dei capitoli più delicati per le imprese con flotte aziendali. Il decreto Omnibus modifica nuovamente la disciplina dei fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo: pur mantenendo le percentuali introdotte dalla Manovra 2025, viene previsto un incremento del 50% del valore imponibile dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo e una maggiorazione del 5% per determinati accessori non valorizzati nelle tabelle ACI.

Le percentuali base di riferimento, già in vigore, sono articolate per tipo di alimentazione: i veicoli elettrici applicano il 10% dell'importo ACI convenzionale; i veicoli ibridi plug-in applicano il 20%; gli altri veicoli, inclusi benzina, diesel, GPL e metano, applicano il 50% dell'importo ACI convenzionale.

Il meccanismo concreto della maggiorazione per vetture datate funziona così: se il veicolo ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria differenziata per tipo di alimentazione; se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%. Con un esempio numerico: per un'auto termica con costo chilometrico ACI convenzionale pari a 5.000 euro annui, nei primi 5 anni il benefit imponibile è di 2.500 euro; dal sesto anno in poi diventa 3.750 euro.

La misura punta a disincentivare l'uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti, spingendo le imprese a effettuare un turnover programmatico delle flotte ogni quattro anni. Una logica ambientale che si riversa, però, direttamente sui cedolini paga e sulla base imponibile contributiva. La novità avrà effetti sia fiscali sia contributivi per aziende e dipendenti.

Vale la pena segnalare un punto che molti commentatori trascurano: il dossier parlamentare conferma che la maggiorazione del 50% dopo i cinque anni dalla prima immatricolazione non riguarda solo i veicoli assegnati con le nuove regole, ma si estende anche ai veicoli già assegnati. Il che significa che un'auto aziendale regolarmente in flotta potrebbe vedere aumentare il proprio carico fiscale non perché sia cambiata la sua assegnazione, ma semplicemente perché ha compiuto cinque anni. Un effetto progressivo, silenzioso, che le direzioni HR farebbero bene a monitorare anno per anno.

Esiste tuttavia una clausola di salvaguardia: le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale, evitando il rischio di essere tassate secondo le regole più penalizzanti.

Il decreto omnibus cambia la detrazione IVA: quali sono i nuovi termini?

Sul fronte IVA, il correttivo porta una delle modifiche più attese, con un preciso aggancio al diritto europeo. Il decreto intende allineare la normativa nazionale ai principi europei, riconoscendo che il diritto alla detrazione sorge quando si realizza l'operazione, ma può essere esercitato soltanto quando il contribuente entra in possesso della fattura.

Il risultato operativo è netto: il termine per registrare il documento ed esercitare la detrazione viene esteso fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Si ripristinano in sostanza le regole in vigore prima del 2017.

C'è però un'ulteriore finestra di recupero per le fatture "a cavallo d'anno": quando una fattura relativa a un'operazione effettuata in un determinato anno viene ricevuta nell'anno successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA, il contribuente potrà esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, a condizione che il documento venga annotato in una specifica sezione del registro degli acquisti.

Questa norma risponde a un'esigenza pratica reale, che ha alimentato anni di contenzioso. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — torna qui di piena attualità: la proroga non è un condono, ma un riconoscimento che il sistema precedente imponeva termini sproporzionati rispetto al momento in cui il diritto diventava concretamente esercitabile.

Gli altri fronti: IRES, plusvalenze, crediti edilizi e adempimento collaborativo

Il decreto omnibus tocca anche il perimetro IRES con misure antielusive. Il decreto rafforza le norme contro il commercio delle cosiddette "bare fiscali", chiarendo che i limiti al riporto delle perdite possono applicarsi anche quando viene trasferito il controllo della holding che possiede la società titolare delle perdite. Sono inoltre riviste le regole sui conferimenti di partecipazioni minusvalenti: in determinate operazioni, il valore fiscale delle partecipazioni ricevute sarà individuato considerando il minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale.

Sul versante dei crediti edilizi maturati dai professionisti, viene prevista un'imposta sostitutiva del 26% sul differenziale positivo in compensazione tramite F24.

Per le imprese in adempimento collaborativo, l'articolo 16 modifica il D.Lgs. 128/2015 prevedendo che le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possano essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica.

Un disallineamento tecnico che merita attenzione

C'è un punto critico che la maggior parte dei commenti sul decreto correttivo fiscale omnibus non mette a fuoco: diversi articoli del provvedimento intervengono ancora sul testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza coordinarsi con il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, che dal 1° gennaio 2027 sostituirà integralmente il vecchio testo unico: un disallineamento tecnico che gli stessi uffici parlamentari hanno raccomandato di sanare.

In altre parole, si rischia una stratificazione normativa dove le correzioni apportate dal correttivo omnibus al vecchio TUIR dovranno essere nuovamente ricollocate nel nuovo TUIR vigente dal 2027. Per chi oggi deve pianificare comportamenti fiscali su base pluriennale — si pensi alla gestione di un'auto aziendale assegnata per tre o quattro anni, o a una strategia di detrazione IVA per fatture ricevute a ridosso di fine anno — il quadro normativo di riferimento cambierà più di una volta nel breve termine. È la stessa legge a produrre incertezza nell'atto in cui pretende di dirimerla: summum ius summa iniuria, avrebbe detto Cicerone.

Il consiglio pratico, in questa fase, è uno: non attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per verificare l'impatto delle misure sulla propria posizione fiscale. Le regole sui familiari a carico producono già effetti sulle dichiarazioni 2025 presentate nel 2026; le regole sui fringe benefit auto incidono su cedolini in corso; i nuovi termini IVA cambiano le scadenze da presidiare già nel ciclo di fatturazione attivo. Chi si muove in anticipo ha margine di manovra; chi aspetta l'ultimo momento rischia di trovarsi con meno opzioni e più sanzioni.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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