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Immaginate un immobile in una piccola città veneta. Il proprietario muore. I figli, forse lontani, forse semplicemente incerti, non accettano l'eredità. I creditori bussano invano. L'Agenzia delle Entrate si chiede a chi inviare gli avvisi di liquidazione delle imposte di successione. In questo scenario — tutt'altro che infrequente — entra in scena una figura che il codice civile conosce da sempre ma che la cronaca giuridica degli ultimi mesi ha riportato al centro del dibattito: il curatore dell'eredità giacente.
Che cos'è l'eredità giacente e quando si nomina il curatore
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila. L'ordinamento, consapevole che un patrimonio privo di titolare rischia di disperdersi — con danno per i creditori, i legatari e gli stessi potenziali eredi — ha previsto una soluzione temporanea e controllata.
L'eredità si dice giacente nel lasso di tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'eventuale accettazione da parte del chiamato. Il presupposto è duplice: il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari. Quando ricorrono entrambe le condizioni, l'art. 528 c.c. legittima chiunque vi abbia interesse a presentare ricorso al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione — vale a dire il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto —, e il giudice può provvedere anche d'ufficio.
Il giudice, verificati i presupposti, dichiara giacente l'eredità e nomina con decreto il curatore, il quale deve prestare giuramento prima di assumere ufficialmente l'incarico. Da quel momento in poi il curatore è, nella qualificazione consolidata della giurisprudenza, un ausiliario del giudice: titolare di un ufficio di diritto privato, non rappresentativo, che agisce nell'interesse generale dei creditori, dei chiamati e dei terzi, sotto la vigilanza del Tribunale.
Non bisogna confondere l'eredità giacente con quella vacante: la prima presuppone l'incertezza sulla futura accettazione, la seconda la certezza della mancanza di successibili, con conseguente devoluzione automatica allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. È una distinzione che ha rilievo pratico immediato, perché nella giacenza il chiamato conserva il diritto di accettare — diritto che si prescrive, di regola, in dieci anni dall'apertura della successione — e la nomina del curatore non lo priva di questa facoltà.
Occorre anche sapere che, laddove il defunto abbia nominato un esecutore testamentario e questi abbia accettato l'incarico, non è possibile nominare un curatore dell'eredità giacente: le due figure sono incompatibili, perché durante la giacenza l'esecutore svolge le funzioni che per legge spetterebbero al curatore.
Il nodo fiscale: chi paga le imposte di successione?
È su questo fronte che la giurisprudenza ha prodotto negli ultimi mesi le elaborazioni più significative e, per certi versi, ancora dibattute.
Il punto di partenza normativo è il d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle Imposte sulle Successioni e Donazioni). Gli artt. 28 comma 2 e 31 includono espressamente il curatore dell'eredità giacente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione. Su questo non vi è controversia. Il problema sorge a valle: l'obbligo dichiarativo trascina con sé anche un obbligo di pagamento delle imposte liquidate? E se sì, con quali limiti?
La Corte di Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 27081 del 10 ottobre 2024, statuendo che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto al pagamento del relativo tributo nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali ricade la sua responsabilità patrimoniale. La Suprema Corte ha precisato che il curatore non risponde con le proprie sostanze personali, ma esclusivamente nei limiti della massa ereditaria amministrata. Poche settimane dopo, con l'ordinanza n. 28869 dell'8 novembre 2024, la Cassazione ha ribadito lo stesso principio, confermando la qualificazione del curatore come responsabile d'imposta — non debitore principale — con responsabilità contenuta entro il perimetro del patrimonio ereditario in suo possesso.
Questo orientamento ha trovato significativa applicazione nella Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la decisione n. 9 del 5 gennaio 2026, che ha ricostruito sistematicamente il fondamento e i limiti dell'obbligazione tributaria gravante sul curatore, esaminando il combinato disposto degli artt. 28 comma 2, 31 e 36 commi 3 e 4 del d.lgs. 346/1990 alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità. La pronuncia ha costituito un'importante occasione applicativa dei principi espressi dalla Cassazione, chiarendo che il Fisco può legittimamente promuovere la nomina di un curatore anche per assicurarsi un interlocutore sul versante tributario.
Vi è però un profilo di tensione che non può essere ignorato e che alcune corti di merito hanno coraggiosamente segnalato. Un orientamento minoritario ma argomentato ha rilevato che la responsabilità tributaria del curatore rischia di collidere con il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.: il curatore gestisce beni altrui, non ha una propria capacità contributiva rispetto a quei beni, e imporgli un obbligo di pagamento — ancorché limitato — significa far gravare su di lui le conseguenze di un presupposto impositivo che gli è sostanzialmente estraneo. La questione non è nominalistica: riguarda la tutela concreta di chi, accettando l'incarico di curatore, si espone a un contenzioso fiscale complesso senza avere mai avuto un interesse personale nella successione. Il contrasto tra la posizione della Cassazione e questo indirizzo delle corti di merito è reale e non ancora del tutto sopito, sebbene l'orientamento della legittimità risulti oggi prevalente.
Cosa fa concretamente il curatore: obblighi e limiti operativi
Oltre al profilo fiscale, vale la pena ricordare il perimetro degli obblighi del curatore, disciplinati dall'art. 529 c.c. Egli è tenuto a: redigere l'inventario dell'eredità; esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità; rispondere alle istanze proposte contro di essa; amministrare il patrimonio; depositare il denaro rinvenuto nell'eredità o ricavato dalla vendita dei beni presso le casse postali o un istituto di credito designato dal Tribunale; rendere conto della propria amministrazione al giudice. Ogni atto di straordinaria amministrazione — tra cui la vendita di immobili o il pagamento dei debiti ereditari — richiede la previa autorizzazione del Tribunale ai sensi degli artt. 530 e 782-783 c.p.c.
Il curatore ha legittimazione processuale attiva e passiva: può agire in giudizio in nome e per conto dell'eredità e può essere convenuto in giudizio dai creditori del defunto. Su questo punto merita attenzione una distinzione elaborata dalla giurisprudenza: il curatore non soggiace all'onere di disconoscimento delle scritture private prodotte nei suoi confronti, perché non è né il sottoscrittore né un suo erede o avente causa (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27915 del 23 novembre 2017). Si tratta di un dettaglio tecnico che nella pratica processuale può avere effetti dirompenti, ad esempio quando un creditore voglia far valere un contratto sottoscritto dal defunto.
Vale infine segnalare una questione pratica spesso trascurata: il compenso del curatore. La legge non ne fissa la misura in modo rigido, e la giurisprudenza riconosce al giudice ampi poteri discrezionali nella liquidazione. Il compenso è a carico dell'attivo ereditario; se la procedura è avviata d'ufficio e non vi è attivo sufficiente, il curatore potrà insinuarsi nelle procedure esecutive sui beni dell'eredità giacente per ottenere il dovuto in prededuzione. Chi promuove la nomina del curatore deve essere consapevole che, in assenza di attivo, il costo della procedura potrebbe ricadere sul ricorrente.
Come scriveva Jhering, il giurista della lotta per il diritto, ogni diritto è una posizione conquistata contro la resistenza delle circostanze. La procedura dell'eredità giacente è esattamente questo: uno strumento di presidio dell'ordinamento in un momento di vuoto, che chiede a chi lo governa — il curatore — di esercitare poteri significativi sotto la vigilanza del giudice, con la consapevolezza che la sua responsabilità, per quanto delimitata, è reale e non meramente formale. Comprendere con precisione dove si fermano i suoi obblighi — e dove inizia la tutela del suo patrimonio personale — è oggi, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, una questione di primaria importanza per chiunque si trovi ad affrontare una successione complessa o bloccata.
Redazione - Staff Studio Legale MP