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Collazione donazioni: attenzione all'errore fiscale/civile - Studio Legale MP - Verona

Una telefonata che uno studio legale con esperienza in materia successoria riceve sempre più spesso, da gennaio in poi, suona così: "Ho letto che con la nuova legge le donazioni non si sommano più all'eredità — quindi mio fratello non deve conferire nulla, giusto?" Risposta: dipende da cosa si intende per "sommare", e da quale piano del diritto si sta guardando. La confusione tra piano fiscale e piano civilistico è il principale errore che alimenta il contenzioso in sede di divisione ereditaria, e la giurisprudenza più recente lo conferma.

Cos'è la collazione e quando scatta in una divisione ereditaria?

La collazione delle donazioni in sede di divisione ereditaria è l'istituto con cui la legge impone a determinati eredi di "rimettere in comune" ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto, prima che si proceda alla ripartizione del patrimonio ereditario. Il fondamento è nell'art. 737 del codice civile, che individua con precisione i soggetti obbligati: i figli, i loro discendenti e il coniuge. Tutti gli altri eredi — fratelli, nipoti, estranei nominati nel testamento — ne sono esclusi, salvo diversa disposizione del testatore.

L'obiettivo dell'istituto è riequilibrare le posizioni patrimoniali tra i condividenti: si sommano il relictum (ciò che il defunto lascia alla morte) e il donatum (ciò che aveva donato in vita ai soggetti obbligati), si ricostruisce la massa complessiva, e solo su quella si calcolano le quote. Come ha chiarito la Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza 23 luglio 2022 n. 23403, la collazione "ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria" e il relativo obbligo "sorge automaticamente in seguito all'apertura della successione, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione."

Questo principio non è negoziabile, salvo un unico strumento: la dispensa dalla collazione, che il donante può inserire nell'atto di donazione o nel testamento (art. 737, comma 2, c.c.). In assenza di dispensa, l'obbligo opera per legge.

Con la riforma fiscale le donazioni si contano ancora nell'eredità? Abolizione del coacervo e collazione: due piani che non si toccano

Qui risiede il nodo centrale, e il rischio di equivoco più grave. Il D.Lgs. 139 del 18 settembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026 (con alcune disposizioni già operative dal 1° gennaio 2025), ha abolito il cosiddetto coacervo successorio: il meccanismo fiscale che imponeva di sommare il valore delle donazioni ricevute in vita all'asse ereditario ai fini del calcolo dell'imposta di successione, erodendo la franchigia. La riforma stabilisce ora che, ai fini della base imponibile dell'imposta di successione, il donatum debba essere escluso dal relictum: donazione e successione vengono tassate separatamente, ciascuna con propria franchigia autonoma fino a un milione di euro per figli e coniuge.

Il risultato pratico è rilevante per la pianificazione patrimoniale: un genitore che ha donato 900.000 euro a un figlio in vita, e che lascia alla morte altri 900.000 euro, non vedrà più applicare l'imposta sull'intero 1.800.000 euro come accadeva prima. Le due attribuzioni vengono valutate singolarmente, e in entrambi i casi rientrano nella franchigia.

Ma questo — ed è il punto che molti fraintendono — non ha alcun effetto sulla collazione civilistica. La riforma del D.Lgs. 139/2024 è una riforma fiscale, non una riforma del diritto delle successioni. L'art. 737 c.c. è rimasto invariato. L'obbligo di conferire in collazione ciò che si è ricevuto in donazione dal de cuius non dipende dal regime tributario applicabile a quell'attribuzione, ma dalla qualità di figlio, discendente o coniuge del donatario, e dall'assenza di dispensa.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con ordinanza dell'11 giugno 2026 n. 19114, ha ribadito questo principio affrontando un caso emblematico: il de cuius aveva erogato ingenti somme di denaro a un figlio negli anni Settanta — una per l'acquisto della casa in occasione del matrimonio, un'altra per l'acquisto di un'autovettura. La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva qualificato la prima come donazione obnuziale, assoggettandola a collazione e applicando il principio nominalistico. La Cassazione ha corretto quella qualificazione, rilevando che la donazione obnuziale richiede la forma solenne prevista dagli artt. 782 e 785 c.c., che nella specie mancava. Le erogazioni andavano invece ricondotte alla disciplina delle donazioni indirette ex artt. 741 e 809 c.c., con conseguenze diverse sulle modalità di conferimento e sulla ricostruzione della massa ereditaria. Il principio enunciato è netto: "la qualificazione dell'attribuzione patrimoniale incide direttamente sulle modalità di conferimento in collazione e sulla ricostruzione della massa ereditaria."

Abolizione del coacervo significa che non si porta più la donazione in successione?

No — e questa è la risposta che il diritto dà alla domanda più frequente. L'abolizione del coacervo significa esclusivamente che il fisco non somma più donazione e successione per calcolare l'imposta. Sul piano civilistico, il figlio o il coniuge che ha ricevuto una donazione è ancora tenuto — salvo dispensa — a conferirla nella massa prima della divisione. I due istituti coesistono e operano su binari separati. Un erede può trovarsi nella situazione, del tutto normale, di non pagare alcuna imposta di successione sulla donazione ricevuta (grazie alla doppia franchigia del nuovo regime), ma di dover comunque portare quella donazione in collazione, riducendo la propria quota sul patrimonio relitto.

Vale la pena segnalare un profilo pratico spesso trascurato. La collazione riguarda non solo le donazioni dirette — quelle concluse con atto pubblico notarile ex art. 769 c.c. — ma anche le donazioni indirette, ovvero le liberalità atipiche realizzate attraverso strumenti negoziali diversi: il pagamento del prezzo di un immobile intestato al figlio, la stipula di un contratto a vantaggio di terzi, la rinuncia a un diritto di credito. Come ricorda la Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23036 del 28 luglio 2023, l'art. 737 c.c. impone di conferire "tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione direttamente o indirettamente", e le donazioni indirette contemplate dall'art. 809 c.c., pur sottraendosi al formalismo della donazione tipica, sono pienamente soggette alle norme sostanziali, compresa la collazione.

Un ulteriore profilo riguarda la scelta della modalità di collazione. L'erede donatario può conferire il bene donato in natura — restituendolo materialmente alla massa — oppure per imputazione, trattenendo il bene ma ricevendo una quota ridotta del residuo ereditario. Se l'erede non esercita tale facoltà di scelta, si applica per default la collazione per imputazione: la Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza n. 19072/2024, ha chiarito che "l'erede che ha ricevuto donazioni di immobili e non esercita la facoltà di scelta sulla modalità di collazione è tenuto alla collazione per imputazione", e "la sua inerzia determina l'applicazione automatica" di questo meccanismo, senza possibilità di posticiparla in attesa di una valutazione economica dei beni.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi veglia — fotografa con precisione l'atteggiamento che il coerede deve tenere in sede divisionale: chi non eccepisce tempestivamente la mancata collazione da parte del coerede donatario, o chi non esercita la scelta sulla modalità di conferimento, rischia di subire conseguenze che la legge avrebbe evitato.

Vi è infine una riflessione che va oltre la casistica tecnica. La separazione tra piano fiscale e piano civilistico operata dalla riforma del 2024 introduce una asimmetria nuova nel sistema: la stessa donazione può essere "irrilevante" per il fisco — perché rientra nella franchigia autonoma — ma "molto rilevante" per i coeredi, perché riduce la quota che il donatario può pretendere sul relictum. Questa asimmetria è destinata ad alimentare conflitti familiari in sede divisionale proprio quando le famiglie si sentono rassicurate dalla nuova fiscalità favorevole. Come osservava Stefano Rodotà, il diritto privato non è uno spazio neutro: regola rapporti di forza reali, e la chiarezza dei confini tra gli istituti è condizione prima di una divisione equa. L'equivoco tra abolizione del coacervo fiscale e scomparsa dell'obbligo di collazione civilistica è uno di quei confini che, se non presidiati con precisione, trasformano una successione pacifica in una lunga e costosa controversia giudiziale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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