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C'è una convinzione che circola tra chi assiste i richiedenti asilo in Italia: se il Prefetto vuole limitare la libertà di movimento di una persona, deve prima passare dal giudice. È una certezza comprensibile, radicata in anni di prassi sul trattenimento nei CPR. Ma dal 12 giugno 2026 non è più completa, e farsene scudo può costare molto caro.
Cos'è davvero l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico per il richiedente asilo
Con il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito nella L. 7 agosto 2026, n. 145, l'Italia ha recepito il Patto europeo su migrazione e asilo, introducendo nell'art. 5-ter del d.lgs. 142/2015 una misura del tutto nuova: l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, cioè l'obbligo, imposto al richiedente protezione internazionale, di fissare la propria residenza in un posto preciso per tutta la durata dell'esame della sua domanda.
La misura non è un trattenimento — e questa non è una sfumatura formale, come si vedrà. Si applica per motivi di ordine pubblico o per prevenire il rischio di fuga, in particolare quando il richiedente dovrebbe trovarsi in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1351, oppure quando è già rientrato illegalmente in Italia dopo un trasferimento. Il provvedimento è emesso dal Prefetto del luogo in cui si trova il richiedente, deve essere motivato in fatto e in diritto e indica la durata dell'obbligo — che non può andare oltre la conclusione della procedura applicata al richiedente.
Il Prefetto può obbligarmi a stare in un solo posto se ho fatto domanda di asilo?
Sì, e può farlo senza convalida giurisdizionale preventiva. Il provvedimento è immediatamente esecutivo dal momento della comunicazione all'interessato. Questo è il punto che molti non hanno ancora assimilato: l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico per il richiedente asilo non transita davanti a un giudice prima di produrre effetti. Chi la riceve si trova vincolato da subito, e ha sette giorni per reagire.
Qual è la differenza tra trattenimento e autorizzazione a risiedere in luogo specifico?
La distinzione è strutturale, non solo di intensità. Il trattenimento — in un CPR o in una struttura equivalente — priva il richiedente della libertà personale e richiede la convalida del giudice entro tempi brevissimi. L'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, invece, limita la libertà di circolazione, cioè il diritto di spostarsi liberamente sul territorio, ma non priva della libertà personale in senso stretto: il richiedente è libero all'interno del luogo assegnato, non è rinchiuso.
Come sottolineato nelle prime osservazioni dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (relazione n. 35 del 25 giugno 2026), la differenza tra queste due categorie si misura sul "grado o l'intensità" della restrizione, non sulla sua natura. È una distinzione che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea conosce bene, ma che nell'ordinamento interno è rimasta finora senza un istituto dedicato. Oggi quell'istituto esiste.
Ciò che la norma non dice apertamente, ma che emerge chiaramente dalla sua struttura, è che proprio perché si tratta di limitazione della libertà di circolazione — e non di privazione della libertà personale — il legislatore ha potuto escludere la convalida preventiva del giudice. Il risultato pratico è che la misura si applica senza passare dal giudice, e il rimedio è il reclamo, non il ricorso ordinario. Una distinzione che quasi nessun blog di settore ha ancora chiarito operativamente.
Come si impugna l'obbligo di dimora per richiedente asilo: la procedura del reclamo
Il reclamo avverso l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico è disciplinato dall'art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, introdotto sempre dal D.L. 100/2026. Deve essere presentato al giudice del luogo in cui il richiedente è autorizzato a risiedere, entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di immigrazione, che decide in composizione monocratica.
Il giudice, ricevuto il reclamo, nomina se necessario un interprete e fissa l'udienza in camera di consiglio, rispettando il principio del contraddittorio. Provvede con ordinanza depositata entro venti giorni. Contro questa ordinanza è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14.1 del d.lgs. 286/1998 (il Testo Unico sull'immigrazione), come modificato dal D.L. 100/2026.
Alcune cose da tenere a mente: il reclamo deve essere presentato tramite difensore munito di procura speciale, cioè una delega scritta che autorizza specificamente quell'avvocato a proporre quel reclamo. Non basta la procura generale alle liti. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la revoca o la modifica del provvedimento. Il giudice lo dichiara inammissibile con decreto motivato se questi requisiti mancano.
3 errori fatali che rendono il reclamo inammissibile
Qui sta il cuore del problema pratico. La norma è nuova, la prassi non si è ancora formata, e chi assiste il richiedente rischia di commettere errori che non lasciano scampo.
Primo errore: presentare il reclamo fuori termine. Sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Non dalla conoscenza effettiva, non dall'arrivo di una copia informale. Il termine decorre dalla comunicazione formale all'interessato. In un sistema dove la comunicazione a volte avviene in centri di accoglienza con intermediari linguistici non sempre presenti, il rischio di perdere quei sette giorni è concreto. Monitorare il momento esatto della comunicazione è prioritario.
Secondo errore: usare la procura generale invece della procura speciale. La norma lo richiede espressamente: difensore munito di procura speciale. Una procura generale alle liti, anche se formalmente valida per altri atti, non è sufficiente. Il reclamo presentato senza procura speciale può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
Terzo errore: omettere i motivi di revoca o modifica. Il reclamo deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi per cui si chiede la revoca o almeno la modifica del provvedimento. Un atto che si limiti a contestare genericamente la misura senza specificare i vizi — carenza di motivazione, difetto di proporzionalità, insussistenza del rischio di fuga, mancata considerazione delle esigenze particolari del richiedente — non supera il filtro di ammissibilità. La norma non lascia al giudice discrezionalità: il decreto di inammissibilità è emesso senza udienza.
Va aggiunto che, quando il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il gratuito patrocinio, accessibile a chi ha un reddito annuo inferiore a circa 11.746 euro), il giudice che dichiara inammissibile il reclamo può procedere alla revoca di quell'ammissione. Un rischio aggiuntivo che pesa sull'intero percorso del richiedente.
Il nodo irrisolto: la misura è davvero "meno grave" del trattenimento?
Qui la lettura critica impone un passo in più rispetto al commento ordinario. La norma chiama il provvedimento "autorizzazione", quasi fosse un permesso. Ma come osserva Altalex in un'analisi pubblicata il 17 settembre 2026, la misura "non ha natura di permesso abilitante, ma di obbligo restrittivo della libertà di movimento, con conseguenze pregiudizievoli in caso di violazione."
La conseguenza della violazione — cioè di allontanarsi dal luogo assegnato — non è disciplinata espressamente dalla norma in modo autonomo, ma il sistema del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede che il ricorrere di un "rischio di fuga" accertato possa portare al passaggio alla misura più restrittiva del trattenimento. In pratica: chi viola l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico rischia di finire in un CPR.
La giurisprudenza formatasi sul vecchio obbligo di dimora ex art. 5, comma 4, d.lgs. 142/2015 offre un primo orientamento utile, anche se indiretto. La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con sentenze del 2 marzo 2026 nn. 8135 e 8136, ha affermato che la disponibilità di un domicilio ove poter essere agevolmente rintracciati — necessaria per accedere alle misure alternative al trattenimento — non è integrata dall'obbligo di dimora imposto ai sensi di quella norma. È una lettura che segnala come la Cassazione non intenda equiparare automaticamente le misure restrittive della circolazione alle garanzie abitative autonome. Lo stesso principio potrebbe valere per la nuova misura, rendendo più difficile usarla come alternativa al trattenimento in tutti i contesti.
La Cassazione, Sez. I penale, con sentenza del 14 aprile 2026 n. 13624, ha inoltre chiarito che l'appartenenza a determinate categorie di soggetti considerati pericolosi esclude l'applicabilità delle misure alternative al trattenimento. Anche questa lettura è rilevante: in quei casi, l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico potrebbe non essere disponibile come opzione, e il trattenimento resterebbe l'unica via.
Come insegna il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — la tutela di questi provvedimenti dipende interamente dalla prontezza con cui chi assiste il richiedente li individua, li analizza e li impugna.
Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli ha scritto che il garantismo non è un favor per il trasgressore, ma "la difesa dei diritti fondamentali di tutti contro l'arbitrio dei poteri pubblici." L'autorizzazione a risiedere in luogo specifico nasce come misura proporzionata, ma senza una difesa tecnica tempestiva diventa una restrizione che il richiedente subisce in silenzio per mesi.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, il momento più critico non è la stesura del reclamo, ma l'individuazione del provvedimento stesso. Il richiedente asilo a volte riceve la comunicazione del Prefetto in un documento che non capisce, senza interprete presente, e i sette giorni iniziano a decorrere senza che nessuno se ne accorga. Questo termine lo vediamo saltare non per negligenza dell'avvocato, ma perché il richiedente arriva allo studio tre settimane dopo aver ricevuto la carta. Il consiglio più utile che si può dare a chi assiste stranieri in accoglienza: stabilire un presidio che segnali tempestivamente ogni atto del Prefetto, prima ancora di valutarne il contenuto.
Domande frequenti
Il richiedente asilo può allontanarsi dal luogo assegnato dal Prefetto per andare dal medico o in tribunale?
Sì, ma con un'avvertenza. La norma prevede espressamente che il richiedente non sia tenuto a chiedere un permesso per comparire davanti alle autorità o in giudizio quando la sua presenza è richiesta. In quel caso, deve informare il Prefetto. Per altri spostamenti — come le visite mediche non urgenti o le uscite personali — l'ambito non è ancora definito dalla prassi applicativa.
Cosa succede se il reclamo viene rigettato: c'è un secondo grado?
Contro l'ordinanza emessa dal giudice all'esito del reclamo è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14.1 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 100/2026. Non esiste un ulteriore grado di merito: il ricorso in Cassazione è il rimedio finale, e riguarda solo le questioni di diritto, non la rivalutazione dei fatti.
La misura può essere applicata anche ai minori stranieri non accompagnati?
Sì, ma con garanzie aggiuntive. Quando il provvedimento è adottato nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il Prefetto deve darne immediata comunicazione sia al minore sia al tutore — anche se provvisorio — o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1356. Il provvedimento deve tenere conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente: per i minori, il rispetto del principio di proporzionalità ha un peso ancora maggiore, e questo è uno dei motivi da sviluppare in sede di reclamo.
Redazione - Staff Studio Legale MP