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Diniego aggiornamento lungo periodo: affitto scaduto non basta - Studio Legale MP - Verona

Un uomo che vive in Italia da oltre quarant'anni si presenta allo sportello della Questura con la richiesta di aggiornamento del suo permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il contratto di affitto è scaduto qualche mese prima; sull'anagrafe compare ancora l'indirizzo precedente, ma il Comune lo ha cancellato per irreperibilità. Il Questore nega l'aggiornamento e contesta la revoca del titolo. L'uomo fa ricorso. Il TAR annulla tutto.

Questo scenario — che il T.A.R. per il Veneto, Sez. III, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, ha tradotto in una pronuncia di annullamento — non è eccezionale. È un copione che si ripete in molti uffici immigrazione italiani. E da settembre 2026 un'altra pronuncia (immigrazione.it, cod. S10461) consolida ulteriormente lo stesso principio: la scadenza del contratto di locazione non basta per negare l'aggiornamento del permesso di soggiorno lungo periodo al soggiornante di lungo periodo; la Questura deve verificare se esiste effettivamente un alloggio idoneo a disposizione del richiedente.

Chi non conosce questa distinzione rischia di accettare un diniego che è, invece, illegittimo.

Il permesso lungo periodo non è un permesso ordinario: il regime rafforzato dell'art. 9 T.U. immigrazione

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo — introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) in attuazione della Direttiva 2003/109/CE — è un titolo a tempo indeterminato, che si rinnova formalmente ogni cinque anni con aggiornamento fotografico ma senza nuova valutazione discrezionale dei presupposti.

Questa è la differenza fondamentale che quasi nessuna guida online spiega con chiarezza: il permesso lungo periodo non è soggetto alla stessa logica del permesso ordinario, dove la Questura riapre ogni volta il fascicolo e rivaluta reddito, alloggio, lavoro. Il titolo lungo periodo esprime uno status — una posizione giuridica consolidata — che la pubblica amministrazione non può rimettere in discussione ogni cinque anni come se si trattasse di un primo rilascio.

Il TAR Veneto, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 220, ha affermato con chiarezza che «il provvedimento impugnato è frutto dell'illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari».

La sentenza ribadisce l'autonomia del regime giuridico del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca.

In termini pratici: la Questura può negare o revocare il titolo lungo periodo solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 9 T.U. immigrazione — pericolosità sociale, motivi di ordine pubblico, assenza prolungata dal territorio dell'Unione — non per qualsiasi irregolarità documentale o formale.

Il Questore può negarmi il rinnovo del permesso lungo periodo se ho il contratto di affitto scaduto?

No, non in automatico. La scadenza del contratto di locazione è un dato formale che da solo non giustifica il diniego. La Questura deve accertare se il richiedente dispone effettivamente di un alloggio idoneo, anche diverso da quello indicato nel contratto scaduto. Se invece si limita a prendere atto della scadenza contrattuale senza svolgere alcuna istruttoria sulla situazione abitativa reale, il provvedimento è viziato da eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Immigrazione.it ha segnalato a settembre 2026 (cod. S10461) che «la scadenza del contratto di locazione non basta per negare l'aggiornamento ma occorre verificare l'effettiva disponibilità di un alloggio idoneo ed effettivo».

Lo stesso vale per la situazione anagrafica: il TAR Veneto, sentenza n. 220/2026, ha precisato che «deve escludersi che la situazione anagrafica — e, in particolare, la cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità o l'iscrizione presso un indirizzo convenzionale, qual è la casa comunale — possa assumere rilievo determinante ai fini dell'aggiornamento o della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

In altre parole: essere cancellati dall'anagrafe per irreperibilità non equivale a non avere un alloggio. Sono due cose diverse. La Questura che le tratta come sinonimi sbaglia.

Cosa deve dimostrare chi ha il permesso UE lungo periodo per rinnovarlo?

L'aggiornamento quinquennale del permesso lungo periodo ha una funzione prevalentemente documentale: aggiornare la fotografia, registrare eventuali variazioni di stato civile, inserire i figli minori. Non è una rivalutazione dei requisiti di accesso.

Il permesso lungo periodo è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato: il titolare non ha l'obbligo di richiedere a scadenze fisse il rinnovo, ma è tenuto ad aggiornare il documento ogni cinque anni presentando nuove fotografie, oppure ogni volta che rinnova il passaporto, cambia i dati anagrafici, lo stato civile, la residenza o il domicilio.

Quanto all'alloggio: ai fini del permesso UE, l'idoneità alloggiativa va allegata soltanto quando la richiesta riguarda anche i propri familiari; diversamente, non è necessario produrla.

Dunque chi chiede l'aggiornamento per sé solo non è tenuto a produrre un certificato di idoneità alloggiativa. Chi invece lo presenta assieme ai familiari sì. Ma in entrambi i casi, la semplice scadenza del contratto di affitto — senza una verifica concreta dell'assenza di alloggio — non è un motivo valido di diniego.

Sul fronte del reddito, il T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 277 del 3 marzo 2026 (Reg. Ric. n. 102/2026), ha ricordato che grava sullo straniero l'onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, requisito non eludibile per il rilascio del permesso di soggiorno. Il reddito resta dunque un requisito autonomo che la Questura può esaminare — ma riguarda la fase del primo rilascio, non l'aggiornamento documentale di un titolo già consolidato.

Il vizio più sottile: la rivalutazione mascherata dei requisiti originari

C'è un errore procedurale che ricorre con una certa frequenza e che vale la pena segnalare. Alcune questure, in sede di aggiornamento, non si limitano a contestare la situazione abitativa attuale, ma riaprono di fatto l'esame dei requisiti di rilascio originari: verificano se cinque o dieci anni prima il reddito era sufficiente, se l'alloggio era idoneo, se la residenza era genuina. È una rivalutazione retroattiva del tutto illegittima.

Il TAR Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo di un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant'anni e contestualmente era stato revocato tale titolo di soggiorno.

Il Collegio ha ravvisato un'illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il principio che regge questa giurisprudenza ha un nome preciso nel diritto latino: tempus regit actum — le condizioni si valutano al momento in cui l'atto è stato compiuto, non retroattivamente. Chi ha ottenuto il permesso lungo periodo quindici anni fa, con i requisiti di allora, non può vedersi rimettere in discussione quella valutazione ogni cinque anni.

Come scrisse Hannah Arendt: «Il diritto non è uno strumento di potere, ma il confine entro cui il potere può legittimamente agire». La questione dell'aggiornamento del permesso lungo periodo è esattamente questo: dove finisce il potere discrezionale della Questura e dove inizia la posizione giuridica consolidata del soggiornante.

Come si impugna il diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno lungo periodo?

Il provvedimento di diniego dell'aggiornamento — e a maggior ragione quello di revoca del titolo — è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza.

Questi sono i passaggi concreti:

Primo: leggere attentamente le motivazioni del diniego. Se il provvedimento si fonda esclusivamente sulla scadenza del contratto di locazione, sulla cancellazione anagrafica o su una generica "mancanza di alloggio idoneo" senza alcuna istruttoria documentata, il vizio di difetto di istruttoria e motivazione è già tutto scritto nel diniego stesso.

Secondo: raccogliere elementi che dimostrino la disponibilità di un alloggio effettivo — anche diverso dal precedente. Non serve necessariamente un nuovo contratto di affitto registrato: può essere sufficiente una dichiarazione di ospitalità, una coabitazione documentata, un cambio di residenza in corso. L'obiettivo è dimostrare che l'alloggio c'è, non che il contratto non è scaduto.

Terzo: presentare ricorso al TAR. Il termine di 60 giorni è perentorio — cioè, non ammette proroga — e decorre dal momento in cui il diniego è stato notificato o comunque conosciuto. Un solo giorno di ritardo rende il ricorso irricevibile. In alcuni casi, se il diniego crea un pregiudizio urgente, è possibile chiedere al TAR la sospensiva del provvedimento in via cautelare: il giudice decide in pochi giorni.

Il permesso UE deve essere rinnovato ogni 10 anni, almeno 60 giorni prima della scadenza. Se la Questura non risponde entro 90 giorni dalla domanda di aggiornamento, si configura un silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, anch'esso impugnabile.

Nota di pratica

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente che vediamo è un altro rispetto a quelli che ci si aspetterebbe: non è il ritardo nel presentare il ricorso, ma il fatto di non impugnare il diniego perché "tanto ho trovato casa nel frattempo". Il punto è che il diniego resta nel fascicolo, può condizionare le pratiche successive — inclusi i procedimenti per i familiari — e in alcuni casi viene usato come presupposto per una revoca definitiva. Un provvedimento illegittimo che non si impugna diventa definitivo. Questo è il rischio reale.

Domande frequenti

Posso aggiornare il permesso lungo periodo anche se il mio vecchio contratto di affitto è scaduto da mesi?
Sì. La scadenza del contratto non è di per sé un motivo di diniego. Devi dimostrare che disponi di un alloggio effettivo — anche attraverso una dichiarazione di ospitalità o una nuova sistemazione — ma la Questura non può fermarsi alla constatazione formale della scadenza contrattuale senza verificare la situazione reale. Se lo fa, il diniego è impugnabile.

La cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità può farmi revocare il permesso lungo periodo?
Da sola, no. Il TAR Veneto, nella sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, ha chiarito che la cancellazione anagrafica per irreperibilità non può avere rilievo determinante ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura deve dimostrare l'assenza di un alloggio effettivo, non limitarsi alla situazione dei registri anagrafici.

In quanto tempo devo fare ricorso dopo il diniego?
Il termine è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. È un termine perentorio: se lo lasci scadere, il diniego diventa definitivo e non è più impugnabile. Se il diniego è urgente — perché, per esempio, è seguito da un decreto di espulsione — puoi chiedere anche la sospensiva cautelare al TAR, che viene esaminata in pochi giorni. Conta ogni giorno: non aspettare.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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