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Immaginate che il tribunale di primo grado abbia riconosciuto a un padre tempi paritari con i figli: una settimana con lui, una con la madre, le abitazioni a poca distanza, nessun problema educativo o relazionale emerso. Poi la madre reclama in appello. La Corte d'Appello di Bologna ribalta tutto: due pomeriggi a settimana e week-end alterni. Motivazione? I bambini sono in età prescolare, e in questi casi la figura materna è da preferire. Basta questo. Il padre ricorre in Cassazione, e la Prima Sezione Civile, con l'ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026 (Pres. Alberto Giusti, Rel. Maura Caprioli), gli dà ragione in modo netto: quella decisione è illegittima perché si fonda su un criterio astratto, non sulla realtà di quella famiglia.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, ha superato definitivamente il criterio della maternal preference, affermando che nei procedimenti di separazione e divorzio le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, non potendo il giudice limitarsi ad applicare criteri astratti — quale la sola età del minore — per disporre il collocamento prevalente presso la madre.
Il tema riguarda l'affido condiviso dei figli piccoli e il principio di bigenitorialità: materia che da anni è oggetto di un progressivo affinamento giurisprudenziale, ma che nei tribunali di merito continua a mostrare resistenze culturali difficili da sradicare. Come ricordava Rudolf von Jhering — il grande giurista tedesco che vedeva nel diritto una continua lotta tra interessi contrapposti — "la conquista di un principio non è mai definitiva finché non si traduce nella prassi quotidiana". E la prassi, in questo caso, stentava a uniformarsi.
1. Il caso: cosa è successo tra Parma e Bologna
In un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio, la madre chiedeva l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé. Il Tribunale di Parma, con ordinanza dell'8 luglio 2024, disponeva l'affidamento condiviso con tempi paritari: i minori trascorrevano settimane alterne con ciascun genitore. La Corte d'Appello di Bologna, in sede di reclamo, riformava il provvedimento e stabiliva l'affido condiviso con collocamento prevalente dei minori presso la madre, ritenendo che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si debba considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole.
Il padre ricorreva per cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla tenera età dei figli, omettendo di considerare la concreta realtà familiare e la possibilità, in relazione ai suoi orari lavorativi, di offrire un adeguato supporto familiare. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva applicato un criterio astratto, attribuendo rilievo determinante alla presunta maggiore idoneità materna in presenza di figli "in età prescolare o consimile", nonostante i minori avessero già compiuto otto anni. In particolare, la Corte d'Appello aveva omesso di valutare le concrete modalità di cura, la relazione affettiva con ciascun genitore ed elementi decisivi dedotti dal padre, quali la compatibilità dei suoi orari lavorativi e la presenza di un adeguato supporto familiare.
Il giudice può preferire la madre per l'affido se i figli sono piccoli?
La risposta dopo l'ordinanza n. 6078/2026 è inequivoca: no, non in modo automatico. Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice deve adottare le statuizioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione sulla base di una valutazione in concreto dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che coincide con l'esigenza di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ne consegue che è illegittimo fondare il collocamento prevalente presso uno dei genitori su criteri astratti, quali la sola tenera età del minore, senza un accertamento puntuale delle specifiche condizioni familiari e delle effettive modalità di cura e relazione in atto.
Non esiste, dunque, una presunzione di idoneità materna ancorata all'età del figlio. Il giudice è chiamato a verificare: chi ha svolto concretamente il ruolo di cura, come si struttura la relazione affettiva del minore con ciascun genitore, se gli orari lavorativi e il contesto familiare di ciascun genitore consentono una presenza adeguata. Questa valutazione richiede un giudizio sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare la prole, senza affidarsi a teorie astratte sulla prevalenza di un genitore rispetto all'altro. Il tribunale deve osservare come il padre e la madre hanno svolto il loro ruolo in passato e valutare la loro personalità e la capacità di relazione affettiva.
2. Cosa cambia con l'ordinanza 6078/2026 della Cassazione sull'affido
L'ordinanza incide su più piani: conferma la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di reclamo che incidono in modo sostanziale sull'affidamento, sul collocamento e sui tempi di frequentazione dei minori; ribadisce che l'interesse del minore deve essere valutato in concreto, sulla base della specifica realtà familiare; esclude automatismi fondati sulla tenera età dei figli o sulla presunta prevalenza naturale della figura materna; rafforza la bigenitorialità come diritto effettivo del figlio a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Non è la prima volta che la Cassazione interviene in questa direzione. Già con l'ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 (Pres. Maria Acierno, Rel. Eleonora Reggiani), la Prima Sezione aveva stabilito lo stesso principio in un caso analogo: un padre di Padova con una bambina di poco più di tre anni, abitazioni nello stesso edificio, collocamento paritario disposto dal Tribunale e poi ribaltato in appello sempre invocando la tenera età. Già con l'ordinanza n. 1486 del 2025, la medesima Sezione aveva affermato che nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, quale la tenera età del minore e la conseguente preferenza per il collocamento materno.
Il principio è poi stato richiamato anche nell'ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026 (Pres./Rel. Alberto Giusti), relativa a un caso di trasferimento unilaterale di un minore di quindici mesi dalla Sicilia alla Campania: anche lì, la Corte ha chiarito che il collocamento del bambino presso la madre era giustificato non da una presunzione ideologica, ma da circostanze concrete e oggettive — l'allattamento al seno ancora in corso, la vicinanza alla rete affettiva e lavorativa della madre — trattate come fatti specifici, non come stereotipi di genere. La Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente ammissibile il ricorso straordinario: a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, le decisioni rese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti sono ricorribili per cassazione quando riguardino statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, richiamando Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 4110/2026. Nel caso di specie la significativa riduzione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli integra proprio tale presupposto.
3. Un padre può ottenere tempi paritari con figli in età prescolare?
Sì. L'affidamento condiviso con collocamento paritario è espressione massima del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c. e non può essere escluso per presunzione. Il giudice, in base all'art. 337-ter c.c., deve valutare caso per caso quale sia la soluzione migliore per i minori, considerando elementi concreti come la qualità della relazione con ciascun genitore, il ruolo svolto in passato nella crescita, la capacità educativa e affettiva, l'equilibrio complessivo della vita familiare.
Il collocamento prevalente può essere giustificato anche con bambini piccoli, ma deve fondarsi su ragioni specifiche: la distanza tra le abitazioni, gli orari lavorativi incompatibili, una concreta disparità nelle capacità di cura, particolari esigenze del minore (come l'allattamento, rilevante nel caso n. 4110/2026). Ciò che non regge più è l'equazione automatica: piccolo = sta dalla mamma. Il principio di diritto sancito è inequivocabile: ogni decisione riguardante l'affido, il collocamento e le modalità di frequentazione deve rispondere a una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Non è più ammissibile limitare il rapporto con uno dei genitori sulla base di automatismi che non tengano conto della specifica realtà familiare e delle capacità genitoriali effettive.
Vale il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce con concretezza e consapevolezza. Un padre che documenta la propria presenza nella vita quotidiana del figlio — nella cura, nell'accompagnamento, nelle attività scolastiche ed extrascolastiche — costruisce un patrimonio probatorio che il giudice non può ignorare.
Il punto critico che gli altri articoli trascurano: il rischio del "cristallo del provvisorio"
C'è un profilo che merita di essere sottolineato con attenzione, perché rimane spesso in ombra nel dibattito. L'ordinanza n. 6078/2026 conferma la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di reclamo che incidono in modo sostanziale sull'affidamento, sul collocamento e sui tempi di frequentazione dei minori. Questo dato processuale ha un risvolto pratico di grande rilevanza.
I provvedimenti provvisori — quelli adottati all'inizio del procedimento di separazione — tendono a consolidarsi nel tempo. I bambini si abitu
Redazione - Staff Studio Legale MP