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Immaginate una famiglia veronese. Il padre ha donato alla figlia primogenita 650.000 euro nel 2019, per aiutarla ad acquistare un immobile. Alla sua morte, l'asse ereditario residuo vale 500.000 euro. Fino al 31 dicembre 2024, quella donazione rientrava nel calcolo dell'imposta di successione: i 650.000 euro già ricevuti si sommavano ai 500.000 dell'eredità, erodendo la franchigia di un milione di euro riservata ai figli, e la differenza risultante era tassata al 4%. Dal 1° gennaio 2026, la stessa situazione produce un esito radicalmente diverso: la donazione del 2019 non conta più ai fini successori, la franchigia di un milione di euro si applica integralmente sull'eredità di 500.000 euro, e l'imposta è zero. Questo è l'impatto concreto dell'abolizione del coacervo successorio, introdotta dal D.lgs. n. 139 del 18 settembre 2024.
Prima e dopo la riforma: il confronto che conta
Il coacervo successorio rappresentava uno degli istituti più rilevanti nella gestione dell'imposta su successioni e donazioni, poiché incideva sull'utilizzo delle franchigie nelle successioni e sulla determinazione della base imponibile. In termini tecnici, l'istituto comportava la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari — il cosiddetto donatum — con il valore dell'asse ereditario — il cosiddetto relictum — sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.
Prima della riforma, le donazioni ricevute in vita potevano erodere la franchigia in sede di successione: se il genitore aveva già donato 600.000 euro in vita, al momento dell'eredità la franchigia si riduceva di conseguenza. Il meccanismo, pensato per evitare che il frazionamento dei trasferimenti patrimoniali alleggerisse il carico fiscale complessivo, era diventato nel tempo una fonte di incertezza e di contenzioso diffuso.
Dal 2026, questo approccio viene superato: donazione e successione sono valutate separatamente ai fini fiscali. Per effetto dell'abrogazione del coacervo, si applicano due distinte franchigie — una per le donazioni e una per le successioni — senza alcun cumulo dei valori patrimoniali trasferiti, riducendo così il potenziale carico fiscale per gli eredi.
La modifica legislativa non è caduta dal cielo. L'istituto del coacervo successorio era già considerato implicitamente abrogato anche dall'Agenzia delle Entrate, stante quanto espresso nella Circolare 29/E del 19 ottobre 2023, che aveva recepito la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione — tra cui Cass. n. 24940 del 2016 e Cass. n. 758 del 2019 — venendo finalmente abolito per legge e conseguentemente espunto dal Testo Unico sulle Successioni. Nel 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11739, ha ulteriormente consolidato l'orientamento secondo cui il cumulo tra il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto e il patrimonio ereditario ai fini del calcolo della franchigia non è più applicabile. In quella vicenda l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione sommando le donazioni al relictum per erodere la franchigia; durante il giudizio l'Agenzia aveva annullato l'atto, ma la Corte ha comunque analizzato il merito ai fini delle spese, confermando l'illegittimità del coacervo successorio nel regime fiscale attuale, caratterizzato da aliquote fisse e non più progressive.
Attenzione, però, a un'asimmetria che sfugge a molti: nonostante l'abolizione in ambito successorio, il coacervo resta pienamente operante nelle donazioni ripetute, ai soli fini dell'erosione della franchigia prevista dall'imposta di donazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14823/2025, ha rigettato il ricorso di alcuni eredi che contestavano l'applicazione del cosiddetto "coacervo donativo", confermando che ai fini del calcolo delle franchigie per l'imposta di donazione è necessario sommare le donazioni precedenti a quella attuale. Questo principio resta valido nonostante l'abrogazione del coacervo successorio, poiché le due imposte hanno presupposti e finalità differenti. Chi dunque pianifica donazioni scaglionate nel tempo in favore del medesimo soggetto deve sapere che le donazioni tra vivi continuano a cumularsi tra loro: il vantaggio della separazione riguarda il momento della morte, non il momento del dono.
L'autoliquidazione: un passo avanti e una responsabilità in più
La seconda grande novità del D.lgs. 139/2024 riguarda le modalità di calcolo e versamento dell'imposta. Il legislatore ha introdotto l'autoliquidazione: il contribuente calcola e versa autonomamente l'imposta al momento della presentazione della dichiarazione di successione, senza attendere l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione.
Il cambio di paradigma è radicale. Prima, l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta e la notificava agli eredi; questi ultimi attendevano passivamente l'atto impositivo, avevano tempo per contestarlo e pagavano solo a seguito della notifica. Ora gli eredi sono chiamati a un ruolo attivo nella determinazione del tributo. Ciò rende indispensabile un'attenta valutazione dell'asse ereditario, della corretta applicazione delle franchigie, delle aliquote e delle eventuali agevolazioni — prima casa, trasferimento di aziende e partecipazioni ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, beni culturali.
Il mancato rispetto del termine di 12 mesi comporta l'applicazione delle sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Questo significa che l'erede che calcola male l'imposta — sottostimando un immobile, applicando un'aliquota errata, trascurando un cespite — è esposto a un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con sanzioni a proprio carico, non imputabili al defunto.
L'autoliquidazione espone il contribuente a errori di calcolo, specie in presenza di patrimoni complessi, partecipazioni societarie, beni esteri o situazioni di comunione; la valutazione degli immobili e delle aziende richiede competenze tecniche e criteri estimativi non sempre univoci; la gestione delle agevolazioni presuppone il rispetto di requisiti sostanziali e dichiarativi la cui violazione comporta la decadenza.
Vale la pena segnalare, in questo contesto, una pronuncia recente che tocca direttamente il tema della riscossione verso gli eredi: con l'ordinanza n. 9916 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può procedere alla riscossione dell'imposta di successione nei confronti dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario finché la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non sia conclusa. La Cassazione ha precisato che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non incide sul regime ordinario dell'obbligazione tributaria nella fase della determinazione della base imponibile, che rimane regolata dalle norme fiscali comuni; il beneficio rileva invece al momento della riscossione, poiché è in quella sede che occorre determinare il valore dei beni concretamente pervenuti all'erede. Una tutela importante, spesso ignorata dagli eredi che si trovano a rispondere di patrimoni con debiti superiori all'attivo.
Sul piano procedurale, un ulteriore elemento di novità riguarda la dichiarazione precompilata, introdotta dalla riforma con voltura catastale integrata, e l'estensione dell'imposta su trust anche in presenza di beni o disponente esteri: strumenti che ampliano l'ambito applicativo della tassazione successoria verso forme patrimoniali sempre più diffuse nella pratica della pianificazione familiare.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — riassume bene il nuovo spirito della riforma. Come osservava Norberto Bobbio, le regole formali producono effetti reali solo quando chi ne è destinatario è in condizione di conoscerle e applicarle: spostare il calcolo dell'imposta dal Fisco all'erede non è neutro, è una scelta politica che presuppone eredi informati e assistiti. La riforma semplifica il sistema nel suo insieme, ma può complicare sensibilmente la vita del singolo erede che si trova a gestire un patrimonio articolato senza un'adeguata guida tecnica.
Chi eredita oggi ha strumenti migliori per ridurre il carico fiscale rispetto a dieci anni fa: donazioni in vita che non si cumulano più all'asse ereditario, franchigie che si applicano integralmente, aliquote che restano invariate. Ma ha anche più doveri: calcolare correttamente, presentare nei termini, scegliere le agevolazioni applicabili con cognizione di causa. La differenza tra il vecchio regime e quello attuale non è solo una questione di risparmio fiscale: è, prima di tutto, una questione di consapevolezza.
Redazione - Staff Studio Legale MP