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Caso archiviato: il diritto all’oblio non è automatico - Studio Legale MP - Verona

La Cassazione: l’archiviazione di un’indagine non garantisce di per sé la sparizione delle notizie online

«Verba volant, scripta manent.» Nell’era digitale questo antico adagio – “le parole volano, gli scritti rimangono” – assume un significato concreto e a tratti spietato. Una notizia pubblicata online tende a restare accessibile indefinitamente, anche quando il fatto narrato ha perso attualità o il protagonista è stato scagionato. In risposta a questa “memoria infinita” di Internet è nato il diritto all’oblio, ovvero il diritto a non restare esposti per sempre a informazioni personali superate o pregiudizievoli. Si pensi al caso di chi sia stato coinvolto in un’indagine penale poi archiviata: è comprensibile desiderare che quella vicenda, conclusasi a proprio favore, non continui a comparire nelle ricerche online sul proprio nome. Ma ottenere la deindicizzazione (ossia la rimozione dei risultati dai motori di ricerca) non è affatto scontato. Recenti pronunce della Cassazione hanno infatti chiarito che l’archiviazione di un procedimento non garantisce automaticamente l’oblio sul web, dovendosi sempre bilanciare accuratamente la privacy dell’individuo con il diritto di cronaca e l’interesse pubblico all’informazione.

Archiviazione penale e diritto all’oblio: nessun automatismo

La questione è emersa a seguito della riforma Cartabia, che ha introdotto nel codice di procedura penale l’art. 64-ter disp. att.: su richiesta dell’interessato, il giudice che archivia un procedimento può disporre un’annotazione formale secondo cui quel provvedimento “costituisce titolo per richiedere la deindicizzazione”. In altri termini, se un’indagine penale viene archiviata perché il fatto non sussiste o per altra ragione favorevole all’indagato, quest’ultimo ottiene dal giudice un “lasciapassare” per chiedere ai gestori dei motori di ricerca (come Google) la rimozione dei link a notizie su quella vicenda. Ma tale facoltà non equivale a un diritto assoluto. Lo ha affermato con chiarezza la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 34217/2025 del 26 dicembre 2025, rigettando il ricorso di un professore universitario che, dopo l’archiviazione di un’indagine a suo carico, pretendeva la deindicizzazione automatica di tutti gli articoli online inerenti al caso. La Suprema Corte ha confermato che l’annotazione del giudice non impone di per sé ai motori di ricerca la cancellazione dei contenuti: essa non crea una “presunzione assoluta” a favore dell’oblio, tale da vincolare Google & co. senza alcuna ulteriore valutazione. Al contrario, anche dopo un’archiviazione occorre un bilanciamento concreto tra il diritto all’oblio del soggetto e il diritto di cronaca, “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 GDPR” – il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. In pratica, spetta comunque al gestore del motore di ricerca (e, in caso di contenzioso, al giudice civile) valutare se le notizie oggetto di richiesta di rimozione siano ancora di interesse pubblico o meno. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto legittimo il rifiuto opposto da Google: sebbene l’indagine fosse stata archiviata, le notizie contestate erano ancora recenti, riguardavano un personaggio di rilievo e provenivano da fonti giornalistiche autorevoli – elementi che ne giustificavano la permanenza online. Di conseguenza, il ricorso dell’interessato è stato respinto.

Questa decisione segna un punto fermo: l’esito favorevole di un procedimento penale (archiviazione, proscioglimento o assoluzione) di per sé non “riscrive la storia” su Internet. La cancellazione dei riferimenti online non avviene in automatico ma va conquistata, dimostrando che quelle informazioni sono divenute inutilmente pregiudizievoli e prive di attualità per il pubblico. La logica della Cassazione è che la verità giudiziaria – pur importante – non può cancellare in modo meccanico il diritto di informare: occorre sempre ponderare caso per caso.

I criteri per il bilanciamento: attualità, interesse pubblico, ruolo della persona

Quando può prevalere allora il diritto all’oblio? La giurisprudenza individua alcuni criteri chiave per il necessario bilanciamento:

Tempo trascorso e attualità della notizia: più i fatti sono lontani nel tempo e meno risultano attuali per il pubblico. Informazioni datate, relative a eventi di molti anni fa e prive di sviluppi successivi, tendono a perdere rilevanza informativa. Al contrario, notizie recenti – anche se riguardano indagini poi archiviate – possono ancora suscitare interesse. Nel caso del professore archiviato, ad esempio, la vicenda era di tempi relativamente recenti, ritenuta quindi non “sepolta” dalla storia.

Interesse pubblico e utilità della divulgazione: bisogna valutare se la collettività abbia ancora un interesse effettivo a conoscere quelle informazioni. Vicende che toccano temi di rilevanza pubblica (es. la gestione di enti, la salute collettiva, l’uso di denaro pubblico) o che coinvolgono figure istituzionali e personaggi di spicco mantengono più a lungo una valenza informativa. Se invece si tratta di fatti minori, curiosità di cronaca o episodi ormai privi di qualsiasi impatto sociale, l’interesse pubblico tende a svanire col tempo, aprendo la strada all’oblio.

Ruolo e notorietà della persona coinvolta: chi riveste incarichi pubblici o appare comunque come personaggio pubblico gode di una tutela più attenuata della propria privacy nelle vicende di interesse generale. Un politico, un amministratore pubblico, un grande imprenditore – ma anche, come nel caso citato, un docente universitario di prestigio – devono tollerare che notizie che li riguardano rimangano accessibili più a lungo. Diversamente, per un comune cittadino estraneo alla vita pubblica, coinvolto magari casualmente in una vecchia vicenda giudiziaria, potrebbe risultare prevalente l’esigenza di non trascinarsi all’infinito quella “etichetta” sul web.

Natura dei contenuti da deindicizzare: va considerato che cosa esattamente si vuole rimuovere. Articoli di cronaca giudiziaria pubblicati su testate giornalistiche sono protetti dalla libertà di stampa, soprattutto se redatti in modo corretto ed essenziale. Viceversa, contenuti palesemente diffamatori, morbosi o inutilmente dettagliati sulla vita privata, oppure dati personali sensibili divulgati senza base giuridica, non godono di particolare tutela e possono essere rimossi più facilmente. Anche immagini o video particolarmente lesivi della dignità (si pensi a foto umilianti di una persona in manette o in situazioni degradanti) rappresentano un trattamento illecito dei dati se non vi è un rilevante interesse pubblico alla loro diffusione.

Questi parametri, elaborati sia dalla Corte di Giustizia UE sia dalla Corte di Cassazione nelle varie sentenze, servono da bussola per decidere caso per caso. In sintesi, il diritto all’oblio tutela la persona dall’indiscriminata riproposizione di vicende personali non più rilevanti, ma non può trasformarsi in diritto alla riscrittura del passato. Se una notizia conserva un valore informativo per la comunità, rimarrà accessibile; se invece il suo perdurare online costituisce solo un pregiudizio gratuito per l’interessato, allora potrà essere “dimenticata” dalla rete.

Cassazione 2025: verso un equilibrio tra privacy e informazione

Le pronunce della Cassazione nel 2025 delineano un panorama ben preciso. Da un lato, nessun automatismo in favore dell’oblio – neppure quando ci sia un provvedimento giudiziario favorevole come un’assoluzione definitiva. Dall’altro lato, viene ribadito che la protezione dei dati personali non è un diritto assoluto: va sempre bilanciata con altri diritti fondamentali, primo fra tutti la libertà di espressione e di stampa.

Oltre al caso dell’archiviazione sopra esaminato, la Suprema Corte ha affrontato nello stesso anno altre situazioni al confine tra privacy e cronaca, fissando principi utili. Con la sentenza n. 20387/2025 depositata il 21 luglio 2025 (Cass. civ., Sez. I), ad esempio, è stato deciso un caso in cui il Garante Privacy aveva sanzionato un grande quotidiano per aver pubblicato, anni prima, fotografie di persone in stato di arresto all’interno di un articolo di cronaca giudiziaria. La Cassazione, confermando l’annullamento della sanzione, ha chiarito che non esiste un divieto generalizzato di pubblicare immagini di indagati o arrestati: tutto dipende dal contesto e dal rispetto della dignità. In quel caso le foto (semplici immagini frontali con il logo della Polizia) non erano vere foto segnaletiche degradanti, e la loro pubblicazione rispondeva a un’esigenza informativa sull’operazione di polizia, senza intenti lesivi. La Corte ha sfruttato l’occasione per ribadire un concetto chiave: il diritto di cronaca – se esercitato con essenzialità e correttezza – legittima la diffusione di dati personali anche senza consenso dell’interessato. In altre parole, un giornalista può divulgare informazioni (o immagini) su una persona coinvolta in procedimenti penali purché ciò sia di interesse pubblico e venga rispettata la dignità della persona. Non occorre il consenso del soggetto, perché in questi casi prevalgono esigenze di informazione superiore (principio sancito dagli artt. 136-137 del Codice Privacy e dalle norme deontologiche dei giornalisti).

Allo stesso tempo, la Cassazione ha precisato quali sono i limiti invalicabili: ad esempio, restano vietate le pubblicazioni di foto o video che umilino gratuitamente la persona (individui ritratti in manette, feriti o in situazioni vergognose), a meno che ciò sia strettamente necessario per denunciare fatti di eccezionale interesse pubblico. Insomma, il messaggio è equilibrato: la privacy non può azzerare la cronaca, ma la cronaca non deve mai degenerare in voyeurismo o gogna mediatica.

Questa linea interpretativa si ricollega a un orientamento già espresso in precedenza dalla Cassazione. Già con la sentenza n. 14488/2025 del 30 maggio 2025 (Cass. civ., Sez. I), infatti, la Corte aveva affrontato un caso analogo a quello poi deciso a dicembre: una persona chiedeva l’oblio per notizie relative a un procedimento penale concluso in suo favore. In quell’occasione, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la decisione di merito che gli aveva negato la deindicizzazione, richiamando l’importanza di valutare con ragionevolezza, adeguatezza e pertinenza il singolo fatto concreto. La sentenza n. 14488/2025 offre una ricostruzione completa del diritto all’oblio, inteso come “interesse a controllare le modalità di conservazione e diffusione dei propri dati personali sul web, per evitare che l’accessibilità indiscriminata agli stessi – al di là della finalità informativa per cui furono pubblicati – finisca col danneggiare la propria immagine”. Nel caso specifico, trattandosi di notizie ormai datate e legate a un provvedimento penale favorevole e definitivo, la Cassazione ha ritenuto che andasse data maggiore considerazione al diritto all’oblio dell’istante, rinviando la causa alla Corte d’Appello per riesaminare il bilanciamento.

È evidente quindi come il 2025 abbia rappresentato un anno di svolta giurisprudenziale su questi temi, con la Cassazione impegnata a rifinire i confini tra i diritti in gioco. Nessuno dei due – né la tutela della riservatezza, né la libertà di informazione – prevale in modo assoluto: il difficile compito del giudice è armonizzarli, tenendo conto delle circostanze.

Come ottenere la deindicizzazione: tutele e procedure

In concreto, chi desidera esercitare il diritto all’oblio deve seguire una procedura ben precisa, spesso non priva di ostacoli. Innanzitutto va presentata una richiesta formale al motore di ricerca, motivandola accuratamente. Ad esempio Google mette a disposizione moduli online per chiedere la rimozione di URL specifici dai risultati di ricerca associati al proprio nome. È fondamentale indicare quali contenuti si vogliono rimuovere e perché: occorre spiegare che le informazioni in questione non sono più pertinenti, sono obsolete o ledono ingiustamente la reputazione, magari perché il procedimento cui si riferivano si è concluso positivamente. Più la motivazione è dettagliata e circostanziata (richiamando anche i principi emersi dalla giurisprudenza), maggiori saranno le chance di successo in questa fase.

Il gestore del motore di ricerca valuterà la richiesta alla luce dei criteri sopra visti. Se la richiesta viene accolta, gli URL indicati verranno deindicizzati, cioè non compariranno più tra i risultati quando si cerca il nome dell’interessato (restando però accessibili con altre chiavi di ricerca o navigando direttamente sui siti originali). Se invece la richiesta viene respinta, non tutto è perduto: ci si può rivolgere al Garante per la Protezione dei Dati Personali presentando un reclamo. Il Garante esaminerà la situazione e potrà ordinare al motore di ricerca la deindicizzazione se riterrà fondate le ragioni dell’istante. Anche i provvedimenti del Garante non sono insindacabili: contro le sue decisioni, sia l’interessato sia il gestore (ad esempio Google) possono ricorrere alla giustizia ordinaria. La vicenda, a quel punto, finirà davanti al tribunale civile e potenzialmente sino in Cassazione, come nei casi citati. Si tratta dunque di un percorso che può diventare lungo e complesso, nel quale è determinante il supporto di professionisti legali esperti di diritto della privacy e media.

Va sottolineato che l’esito non è mai garantito in partenza: come abbiamo visto, dipende da un equilibrio delicato. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata, una segreta. – scriveva Gabriel García Márquez. Il diritto all’oblio nasce proprio dall’esigenza di proteggere la nostra sfera privata e segreta dal riverbero perenne della cronaca pubblica. Ma nel far valere questo diritto bisogna muoversi con cautela e preparazione, perché dall’altra parte c’è un diritto – quello di cronaca e informazione – tutelato anch’esso dall’ordinamento e dalla Costituzione. Un ricorso frettoloso o immotivato rischia di essere respinto; viceversa, un’istanza ben costruita, che evidenzi chiaramente la mancanza di attualità e di interesse pubblico di certe notizie, può portare a ottenere quella “seconda chance” reputazionale che il nostro ordinamento comunque riconosce ai cittadini meritevoli.

Conclusione: tutela della reputazione e assistenza legale

In definitiva, le più recenti sentenze hanno rafforzato la tutela della reputazione online senza però indebolire la libertà di stampa: il diritto all’oblio esiste, ma non è automatico. Chi, dopo essere uscito indenne da vicende giudiziarie, vuole “ripulire” la propria immagine sul web deve essere consapevole dei criteri stringenti fissati dalla legge e dai giudici. Serve un’analisi tecnica del caso concreto per capire se sussistono i presupposti per invocare l’oblio e, se sì, come argomentarli efficacemente nelle sedi opportune. In questo scenario complesso “nemo iudex in causa sua”: è difficile essere arbitri imparziali della propria storia personale online, perciò è consigliabile affidarsi a un legale esperto.

“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”, diceva Cicerone. Ma a volte la memoria pubblica va temperata, quando minaccia ingiustamente i diritti della persona. Le vie legali per ottenere questo risultato ci sono, e la giurisprudenza recente le sta delineando con sempre maggior precisione. Bisogna però intraprenderle con il giusto supporto e una strategia adeguata, perché il confine tra ciò che può essere dimenticato e ciò che deve restare ricordato è sottile e va provato con argomenti solidi.

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  • 16 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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