Quando un imprenditore, prima di chiudere una S.r.l. con debiti, valuta di spostare attività e beni in una nuova società tramite una scissione o un’operazione straordinaria “di pulizia”, rischia di sottovalutare la forza degli strumenti di tutela oggi riconosciuti ai creditori. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2025, n. 32551, Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2025, n. 13127 e Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089, hanno chiarito che le scissioni societarie non sono un rifugio sicuro per sottrarsi ai debiti pregressi, ma anzi possono diventare il terreno privilegiato di revocatorie e azioni risarcitorie.
In questo scenario, “chiudere la società con debiti” dopo aver trasferito altrove il ramo sano d’azienda, gli immobili o i contratti più redditizi non è più un’operazione neutra: se manca una logica economica genuina e una tutela adeguata dei creditori, l’operazione può essere letta come fraus creditorum, con conseguenze pesanti per società beneficiarie, amministratori e, nei casi estremi, per i professionisti che hanno strutturato l’operazione. Come ricorda la massima latina, fraus omnia corrumpit: la frode ai creditori corrompe e travolge l’intero impianto negoziale.
La sfida pratica per imprenditori, amministratori e creditori è comprendere dove finisca la legittima pianificazione societaria e dove inizi un utilizzo distorto di scissioni e riorganizzazioni in vista della successiva chiusura della società indebitata. È qui che le decisioni del 2025 offrono parametri concreti, utili per costruire operazioni difendibili o, all’opposto, per impostare azioni aggressive contro scissioni percepite come “svuotamenti” di garanzia patrimoniale.
Scissione e chiusura della società indebitata: cosa ha detto la Cassazione
Nel sistema del codice civile, la scissione societaria consente di trasferire in tutto o in parte il patrimonio di una società (la “scissa”) ad una o più società beneficiarie, nuove o preesistenti, prevedendo una segmentazione di attività, passività e rapporti contrattuali. L’art. 2506-quater c.c. stabilisce che, in linea di principio, dei debiti trasferiti risponde primariamente la società alla quale il debito è stato assegnato o nella cui sfera patrimoniale è rimasto, ma introduce anche un regime di responsabilità solidale (definita “parziale”) di tutte le società partecipanti all’operazione entro limiti legati al patrimonio netto assegnato.
Proprio sulla portata di questa responsabilità solidale è intervenuta Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2025, n. 32551, che ha esaminato il caso di un creditore rimasto insoddisfatto dopo una scissione parziale e che, in appello, aveva chiamato in causa le società beneficiarie oltre alla società originaria. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., il creditore di una obbligazione pecuniaria può far valere la responsabilità solidale delle altre società partecipanti alla scissione anche se il suo credito è rimasto formalmente in capo alla società scissa, senza che sia necessario avere prima esperito l’opposizione al progetto di scissione.
In altri termini, la Cassazione afferma che il meccanismo di solidarietà non è subordinato all’utilizzo preventivo degli altri rimedi previsti dalla disciplina delle operazioni straordinarie (come l’opposizione ex artt. 2503 e 2506-ter c.c.), né può essere considerato una tutela “di riserva” azionabile solo dopo che tutte le altre strade si siano rivelate infruttuose. Il creditore può scegliere di rivolgersi direttamente alle società beneficiarie, entro i limiti di valore del patrimonio netto loro assegnato, quando la società scissa non è in grado di soddisfare il suo credito.
Questo principio assume un rilievo determinante quando la scissione precede o accompagna la chiusura di una società indebitata: chi progetta di trasferire beni “sani” in una nuova S.r.l. per poi portare a liquidazione o a estinzione quella in crisi deve sapere che le beneficiarie non sono affatto immuni dalle pretese dei creditori sociali. Un creditore che si trovi con un debitore “svuotato” potrà agire contro la società beneficiaria, invocando direttamente la responsabilità solidale di art. 2506-quater c.c., senza dover dimostrare di aver compiuto ulteriori passi procedurali nel percorso di approvazione della scissione.
Ulteriore tassello cruciale è rappresentato da Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2025, n. 13127, che ha affrontato il tema della revocatoria fallimentare di atti di cessione di crediti e della responsabilità della società beneficiaria della successiva scissione. Secondo la massima ufficiale, in presenza di una dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l. fall. (oggi sostanzialmente trasfusa nelle norme sulla liquidazione giudiziale del Codice della crisi d’impresa), la società beneficiaria della scissione risponde in via solidale del debito restitutorio derivante dalla revocatoria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, purché il fallimento e il debito restitutorio siano anteriori all’atto di scissione.
Tradotto in chiave operativa, se una società ha posto in essere operazioni revocabili (come cessioni di crediti a condizioni anomale) ed è poi entrata in procedura concorsuale, una successiva scissione non consente di “mettere al riparo” la beneficiaria dal rischio di dover rispondere del debito restitutorio imposto dalla revocatoria: quest’ultima segue i beni e incide sulla società che li riceve, nei limiti dell’attivo effettivamente trasferito. Questo è particolarmente sensibile quando la scissione costituisce il preludio alla chiusura della società indebitata, poiché il curatore o il commissario giudiziale avranno pieno interesse a esplorare la responsabilità delle beneficiarie per recuperare valore a favore della massa.
Infine, Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089, affronta un aspetto spesso trascurato ma fondamentale: la ripartizione di competenza tra Tribunale delle imprese e Tribunale fallimentare (oggi Tribunale competente per la liquidazione giudiziale) quando la scissione viene attaccata con azioni revocatorie. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto di scissione e diretta a farne dichiarare l’inefficacia nei confronti del creditore è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di un atto tipico dell’organizzazione societaria che incide sulla garanzia generica del creditore. Viceversa, la revocatoria fallimentare ex art. 66 l. fall. rientra nella competenza del Tribunale fallimentare, in quanto azione di massa funzionale alla par condicio creditorum.
Per chi valuta di chiudere una società dopo una riorganizzazione per scissione, questo significa che la scelta del tipo di azione da parte dei creditori (ordinaria o concorsuale) non è un mero tecnicismo, ma incide su tempi, strategie difensive e rischi di contrastare più procedimenti paralleli. L’atto di scissione può essere al centro di contenziosi tanto “individuali” quanto concorsuali, con una forte accentuazione del controllo giudiziario sulle operazioni straordinarie che precedono l’estinzione della società indebitata.
Come impostare (o contestare) una scissione in presenza di debiti prima di chiudere la società
Le decisioni richiamate delineano alcuni paletti operativi che ogni amministratore dovrebbe tenere ben presenti quando pensa di utilizzare una scissione come passaggio intermedio verso la chiusura di una società carica di debiti. Anzitutto, occorre spazzare via l’idea che basti “lasciare il debito nella vecchia società” per proteggere le nuove società beneficiarie: per i crediti pecuniari, l’ultimo comma dell’art. 2506-quater c.c. consente al creditore di rivolgersi direttamente alle altre società partecipanti all’operazione, nei limiti del patrimonio netto ad esse attribuito, indipendentemente dall’avvenuta formale assegnazione del debito.
In secondo luogo, chi progetta una scissione prima di avviare la liquidazione volontaria o, nei casi più gravi, la liquidazione giudiziale della società indebitata, deve prestare particolare attenzione alle operazioni precedenti e contestuali che potrebbero essere lette in chiave revocatoria. La sentenza n. 13127/2025 mostra che, se la scissione segue operazioni già “a rischio” di revoca concorsuale (ad esempio, trasferimenti di crediti o beni a condizioni anomale), la nuova società beneficiaria potrebbe trovarsi esposta al debito restitutorio, benché non fosse direttamente parte dell’originaria operazione censurata.
Da un punto di vista difensivo, questo impone di costruire dossier documentali estremamente solidi: delibere assembleari e dei consigli di amministrazione che esplicitino le ragioni economiche e industriali dell’operazione; perizie indipendenti sulla congruità dei valori assegnati; informative complete ai creditori e, ove opportuno, soluzioni negoziali che preservino il loro grado di soddisfacimento. Operazioni “a sorpresa”, con sbilanciamenti evidenti a sfavore dei creditori e con immediata prospettazione della chiusura della società scissa, sono terreno fertile per azioni revocatorie e contestazioni di abuso della personalità giuridica.
Sotto il profilo soggettivo, gli amministratori che orchestrano una scissione seguita dalla chiusura della società indebitata devono ricordare che restano fermi i loro doveri di corretta gestione e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale previsti dal codice civile e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Se l’operazione si traduce in un aggravamento del dissesto o in una compressione ingiustificata dei diritti dei creditori, si aprono spazi per azioni di responsabilità verso gli amministratori stessi, anche in via diretta da parte dei creditori sociali.
Dall’altra parte, i creditori che si trovano di fronte a scissioni sospette, magari decise in prossimità di una richiesta di cancellazione della società o dell’apertura di una procedura concorsuale, hanno oggi un armamentario molto più ricco. Possono: contestare la scissione in sede di opposizione, azionare la responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c. verso le beneficiarie, promuovere revocatorie ordinarie o concorsuali, fino a coordinare tali iniziative con gli organi della procedura (curatore o liquidatore giudiziale) in un’ottica di recupero complessivo di valore.
È qui che la citazione letteraria di Alessandro Manzoni – “il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” – si presta a una lettura giuridica: la gestione della crisi d’impresa e la scelta di chiudere una società con debiti richiedono il coraggio di affrontare il problema in modo trasparente, non di mascherarlo dietro operazioni solo apparentemente neutre. Pianificare una scissione con serietà significa mettere al centro la reale sostenibilità del piano, il bilanciamento tra interessi dei soci e dei creditori e la coerenza con gli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato o liquidazione giudiziale) oggi disponibili.
In prospettiva strategica, spesso è preferibile utilizzare la scissione come strumento integrato in un percorso di risanamento o di continuità indiretta – ad esempio trasferendo l’azienda funzionante a un soggetto terzo che si assuma parte rilevante dei debiti o che immetta finanza nuova – piuttosto che come pura operazione di “svuotamento” seguita dalla chiusura della società indebitata. Le stesse fonti giurisprudenziali e dottrinali più recenti insistono sulla centralità della conservazione dei valori aziendali e sulla diffidenza verso piani meramente liquidatori camuffati da operazioni straordinarie.
Per gli imprenditori e i professionisti che assistono società in crisi, la lezione delle sentenze del 2025 è chiara: la forma societaria e le operazioni straordinarie non sono più uno “schermo” impenetrabile; i giudici guardano alla sostanza economica e non esitano a forzare le strutture giuridiche quando colgono finalità elusive. Per i creditori, al contrario, queste pronunce rappresentano un invito a monitorare attentamente il registro delle imprese, la sequenza delle delibere e dei bilanci, e a reagire tempestivamente non solo quando la società viene cancellata, ma già nella fase – spesso meno visibile – delle riorganizzazioni propedeutiche alla chiusura.
Chi sta valutando di chiudere una S.r.l. indebitata attraverso un percorso che includa scissioni, conferimenti o cessioni di azienda dovrebbe quindi impostare fin dall’inizio un confronto strutturato con i creditori e con i professionisti di fiducia, per scegliere lo strumento più adatto (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato, liquidazione controllata o giudiziale), valutando se e come un’operazione di scissione possa inserirsi in modo coerente e difendibile in tale quadro. Un intervento tardivo, costruito solo per “parcheggiare” i debiti nella società poi destinata alla chiusura, espone a contenziosi lunghi e costosi, in cui la posizione della newco e degli amministratori potrà essere fortemente messa in discussione.
In definitiva, chiudere una società con debiti dopo averne trasferito altrove la parte sana non è impossibile, ma richiede oggi un livello di attenzione tecnica e strategica molto elevato: progettare le operazioni in modo conforme ai principi espressi dalla Cassazione, documentare la correttezza delle scelte, prevenire o gestire gli strumenti reattivi dei creditori significa ridurre il rischio di vedere “riscritta” in tribunale l’intera operazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP