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Immaginate un imprenditore che, dopo anni di rate regolarmente pagate su un mutuo fondiario, scopre — quasi per caso, sfogliando i propri estratti conto — che il contratto prevedeva una commissione di estinzione anticipata, un tasso di mora al 9% e una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Convinto di essere stato "frodato" dalla banca, si rivolge a un consulente finanziario che, sommando tutte queste voci, gli mostra un grafico con una linea rossa che supera la soglia antiusura. La domanda è: quella sommatoria è corretta? La risposta, nella grande maggioranza dei casi portati in giudizio oggi, è no — almeno in parte. Ed è proprio questa risposta parziale a determinare l'esito dei processi in materia di usura bancaria e verifica del tasso soglia.
Il diritto antiusura italiano, costruito attorno alla legge n. 108/1996 e all'art. 644 c.p., funziona attraverso un meccanismo apparentemente semplice: si rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dal sistema bancario, lo si aumenta di una percentuale fissa per ricavare il tasso soglia, e lo si confronta con il tasso effettivo globale (TEG) applicato al singolo rapporto. La legge prevede la rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari e la determinazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Le modalità operative di rilevazione e classificazione delle operazioni sono definite dai decreti ministeriali attuativi e dalle Istruzioni applicative della Banca d'Italia.
La semplicità, però, è solo apparente. Il vero nodo è cosa entra nel TEG — e su questo punto il contenzioso bancario si è sviluppato per decenni, producendo una giurisprudenza ricca, non sempre coerente, e oggi in fase di ulteriore assestamento.
Cosa entra nel TEG e cosa no: il punto dopo le pronunce del 2026
La stagione giurisprudenziale aperta dai primi mesi del 2026 ha offerto risposte nette su alcuni profili controversi, confermando orientamenti consolidati e chiudendo spazi che parte della dottrina e dell'avvocatura dei debitori aveva tentato di tenere aperti.
Il primo fronte riguarda la commissione di estinzione anticipata. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale penale non costituisce una remunerazione per l'erogazione del credito, ma un indennizzo per il recesso, e di conseguenza non deve essere computata nel calcolo dell'usura. La pronuncia di riferimento è Cass. civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2026, n. 7164: in quella vicenda, una società aveva impugnato un contratto di mutuo fondiario da 2,8 milioni di euro sostenendo che la sommatoria di interessi corrispettivi, commissione di estinzione e valore del mark to market di un contratto derivato connesso portasse il TEG complessivo oltre soglia. Secondo la Corte, la commissione prevista per lo scioglimento anticipato del contratto non rappresenta una remunerazione per l'erogazione del credito, legata alla durata del prestito, bensì un indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, e di conseguenza non deve essere computata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura bancaria. Trattandosi di una voce di costo legata alla fine del rapporto e non alla sua esecuzione fisiologica, essa non può essere sommata agli interessi corrispettivi per determinare il superamento del tasso soglia; in conclusione, la sentenza stabilisce un confine netto tra gli oneri che compongono il costo del denaro e gli indennizzi dovuti per la cessazione anticipata del contratto.
Il secondo fronte riguarda gli interessi moratori. Qui il quadro è più articolato. La giurisprudenza ha stabilito che gli interessi di mora e quelli corrispettivi non possono essere semplicemente sommati per verificare il superamento della soglia: svolgono funzioni diverse (remunerativa i primi, sanzionatoria i secondi) e vanno verificati con metodologie distinte. Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono; è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, ricorrendo per i moratori — ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali — al confronto tra il tasso effettivo globale aumentato della percentuale di mora e il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Su questo specifico punto, Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026, n. 861 ha ribadito con chiarezza l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta anche nei rapporti bancari e ha precisato che il giudice deve attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia, valorizzandole come parametro tecnico di riferimento. Questo orientamento riduce gli spazi per ricostruzioni alternative, spesso utilizzate nei contenziosi per sostenere tesi di usurarietà non coerenti con i criteri ufficiali.
Il terzo fronte — quello probabilmente più insidioso sul piano pratico — riguarda la corretta classificazione del contratto ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile. Se vi è omogeneità con la categoria dei mutui, si applica il relativo tasso soglia ministeriale. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3708 del 2026 ha affrontato proprio questo aspetto in relazione a un mutuo agevolato stipulato in forza di legge regionale: il giudice valuta la durata del rapporto, l'entità delle somme erogate e le modalità di rimborso per ricondurre il contratto alla categoria pertinente — con effetti non irrilevanti sul tasso soglia di riferimento. Classificare erroneamente un contratto significa confrontare il TEG con una soglia sbagliata, falsando l'intero giudizio.
Il nodo processuale: onere della prova e ruolo della CTU
C'è un profilo che gli articoli di settore trattano spesso in modo superficiale, e che invece incide in modo decisivo sull'esito del giudizio: chi deve provare cosa, e con quali strumenti.
Nel conto corrente con affidamenti, la domanda di accertamento dell'usura fondata sul superamento del tasso soglia per effetto della sommatoria delle voci di addebito è inammissibile o comunque infondata ove il correntista non assolva l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto completi e dei contratti di affidamento; le lacune documentali non sono colmabili tramite CTU né mediante ordine di esibizione quando la parte non abbia previamente esercitato il diritto di ottenere copia ex art. 119 TUB. Così il Tribunale di Pisa, con sentenza 22 gennaio 2026, n. 81, ha risolto un caso in cui il correntista aveva costruito la propria tesi usuraria sugli estratti conto parziali, ricorrendo poi a una CTU per colmare le lacune: la domanda è stata dichiarata infondata.
La stessa pronuncia ha poi precisato che il mero superamento della soglia in corso di rapporto, non sorretto da una "nuova pattuizione" anche per facta concludentia tipizzati ex art. 118 TUB, integra usura sopravvenuta irrilevante e non legittima pretese restitutorie o demolitorie.
Diverso è il caso in cui la prova documentale esiste e il CTU, nominato dal giudice, si esprima sulla base di essa: sulla scorta degli accertamenti del CTU, i giudici di merito avevano concluso che gli interessi non violavano il tasso soglia e che le condizioni economiche erano sufficientemente determinate. La Cassazione ha confermato che i motivi di ricorso che mirano a una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova e degli accertamenti di fatto sono inammissibili, poiché tale riesame è precluso in sede di legittimità.
Sul versante opposto — quando è la banca ad agire per il recupero del saldo — nei giudizi di saldo bancario la ricostruzione non tollera scorciatoie probatorie né automatismi qualificatori: la soglia usura va determinata secondo i decreti ministeriali in vigore, conoscibili d'ufficio; la banca che agisce per il saldo deve dare conto dell'intera genesi contabile, specie quando vi sia confluenza di conti tecnici.
Un punto spesso sottovalutato riguarda la clausola di salvaguardia. Quando il contratto contiene una clausola che impegna contrattualmente la banca a non applicare mai tassi superiori alla soglia, la logica della violazione della norma imperativa si integra con quella dell'inadempimento contrattuale: in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto. Questo ribaltamento dell'onere probatorio è un elemento di cui tenere conto nella lettura del contratto prima ancora di avviare qualunque contenzioso.
Come osservava Rudolf von Jhering ne La lotta per il diritto, il diritto soggettivo non è un dato che si riceve, ma un risultato che si conquista con rigore processuale. In materia di usura bancaria, questo significa che la fondatezza sostanziale di una pretesa non si traduce automaticamente nel suo accoglimento: è la correttezza tecnica del calcolo, la completezza della prova documentale e la precisione del quesito al CTU a fare la differenza tra una domanda accolta e una rigettata.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — ha qui un significato quasi letterale: chi non presidia con attenzione la composizione del TEG contestato, la corretta categoria di riferimento per il tasso soglia e la completezza degli estratti conto, rischia di perdere una causa che, nel merito, aveva ragione di essere proposta. L'errore non è nell'aver contestato l'usura, ma nell'aver trascurato il metodo con cui farlo.
La stagione giurisprudenziale del 2026 conferma una tendenza che si è consolidata negli ultimi anni: i giudici — di merito e di legittimità — sono diventati progressivamente meno disponibili a supplire alle lacune probatorie delle parti con strumenti officiosi, e più esigenti sulla precisione tecnica delle consulenze. In questo contesto, la qualità dell'analisi preliminare — quella che si fa prima ancora di depositare un ricorso o un'opposizione a decreto ingiuntivo — è diventata il vero discrimine tra il contenzioso bancario efficace e quello destinato a esaurirsi in un rigetto per ragioni formali. Un risultato che non serve a nessuno, né al cliente né alla corretta applicazione del diritto.
Redazione - Staff Studio Legale MP