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«La legge è uguale per tutti, ma non è uguale per tutti capire la legge». La sintesi di Luigi Einaudi — economista e giurista prima ancora che Presidente della Repubblica — coglie qualcosa di preciso nel diritto bancario: la normativa antiusura appare lineare nella sua enunciazione, ma nella sua applicazione concreta nasconde una sequenza di scelte tecniche in cui si gioca, talvolta, l'esito dell'intero contenzioso.
Il tema dell'usura bancaria e della verifica del tasso soglia è tornato al centro della giurisprudenza di legittimità nella prima metà del 2026 con un'intensità insolita: la Corte di Cassazione ha pubblicato in pochi mesi una serie di ordinanze che, lette insieme, offrono una mappa più nitida di quella precedente — ma anche più selettiva — su ciò che si può ancora contestare con successo a una banca e ciò che, invece, è ormai chiuso da orientamenti consolidati. Questo articolo si concentra su un profilo che i commentatori tendono a trattare in modo sbrigativo: la scelta della categoria di operazione a cui riferire il tasso soglia, che è il vero punto critico della verifica.
Il meccanismo della soglia: come funziona e dove si inceppa
La disciplina antiusura è contenuta nella legge n. 108 del 1996. L'art. 2 prevede la rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari e la determinazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Le modalità operative di rilevazione e classificazione delle operazioni sono definite dai decreti ministeriali attuativi e dalle Istruzioni applicative della Banca d'Italia.
Il punto di partenza operativo è sempre lo stesso: confrontare il Tasso Effettivo Globale (TEG) del singolo contratto con il tasso soglia rilevante. I tassi soglia si applicano alle pattuizioni di interessi effettuate in un dato trimestre; la verifica dell'usurarietà richiede il confronto tra il tasso effettivamente applicato e il tasso soglia vigente nel periodo di pattuizione.
Fin qui, semplicità apparente. Il problema sorge un passo prima: quale categoria di operazione si applica al contratto in esame? Ogni categoria ha il proprio TEGM di riferimento e la propria soglia. Un'operazione classificata come "mutuo ipotecario" risponde a un tasso soglia che, in determinati periodi, può essere sensibilmente diverso da quello applicabile ai "crediti personali" o agli "altri finanziamenti alle imprese". La differenza può valere anche due o tre punti percentuali: abbastanza per capovolgere l'esito della verifica.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza Civ., Sez. I, n. 3708 del 2026 (camera di consiglio del 30 gennaio 2026, relativa a un'impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 241/2021), ha affrontato proprio questo nodo in un caso riguardante finanziamenti per la realizzazione di un impianto ricreativo. La Cassazione ha ritenuto corretto il metodo utilizzato per qualificare i contratti come mutui ipotecari — e non come "altri finanziamenti" — evidenziando che tale classificazione è determinante per individuare la soglia antiusura applicabile. Con questa ordinanza, la Cassazione ha rafforzato la tutela dei debitori nei confronti dei comportamenti illegittimi delle banche, chiarendo inoltre che anche i finanziamenti agevolati o sostenuti da contributi pubblici devono rispettare integralmente la normativa antiusura, senza alcuna eccezione.
Non è un dettaglio: significa che la sola natura agevolata del finanziamento — anche quando il tasso è tenuto basso per effetto di un contributo pubblico — non immunizza il contratto dal controllo antiusura. Il tasso va verificato rispetto alla soglia della categoria corretta, non rispetto a una soglia "di favore" determinata soggettivamente.
Gli interessi moratori: il fronte aperto più delicato
Uno degli aspetti più controversi — e ancora produttivo di contenzioso — riguarda la rilevanza degli interessi moratori nella verifica del tasso soglia. La questione è nota: gli interessi di mora si applicano solo in caso di inadempimento e non entrano nel TEGM rilevato dalla Banca d'Italia (che fotografa i costi del credito in bonis). Se si sommano ai corrispettivi per verificare il superamento della soglia, si rischia di confrontare grandezze calcolate con metodologie diverse.
Gli interessi moratori sono soggetti alla legge sull'usura: la Cassazione ha confermato che la disciplina antiusura si applica a ogni somma promessa nel contratto, inclusi gli interessi di mora. Tuttavia, gli interessi moratori possono essere usurari al pari di quelli corrispettivi, e la loro usurarietà si valuta sempre al momento della pattuizione; in virtù dell'autonomia tra le due pattuizioni, però, l'usurarietà della clausola sulla mora non travolge gli interessi corrispettivi: questi restano dovuti se rispettano la soglia.
L'effetto pratico è che, accertata l'usura della sola mora, il cliente non deve gli interessi moratori, ma continua a dovere la quota di interessi corrispettivi lecita. Si tratta di un approdo che limita significativamente l'effetto demolitorio della contestazione sull'usura da mora: non si ottiene la gratuità del finanziamento, ma la sola eliminazione della clausola morosa.
Sul piano processuale, il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 81 del 22 gennaio 2026, ha chiarito un profilo particolarmente rilevante per i rapporti di conto corrente: nel conto corrente con affidamenti, la domanda di accertamento dell'usura fondata sul superamento del tasso soglia per effetto della sommatoria delle voci di addebito è inammissibile o comunque infondata ove il correntista non assolva l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto completi e dei contratti di affidamento; le lacune documentali non sono colmabili tramite CTU né mediante ordine di esibizione quando la parte non abbia previamente esercitato il diritto di ottenere copia ex art. 119 TUB. Un chiarimento destinato a orientare in modo durevole la prassi dei giudici di merito: chi non richiede preventivamente la documentazione alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB non può supplire alla lacuna con strumenti processuali successivi.
Altrettanto significativa è la posizione della Cassazione sui decreti ministeriali che fissano i tassi soglia. La Corte, con ordinanza Civ., Sez. I, n. 861 del 15 gennaio 2026, ha confermato un principio di ordine tecnico-processuale rilevante: il giudice deve attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia, valorizzandole come parametro tecnico di riferimento; questo orientamento riduce gli spazi per ricostruzioni alternative, spesso utilizzate nei contenziosi per sostenere tesi di usurarietà non coerenti con i criteri ufficiali. In altri termini, le perizie che ricostruiscono il TEG con metodologie difformi da quelle della Banca d'Italia — spesso presentate a sostegno delle domande di parte — incontrano oggi una barriera giurisprudenziale più alta.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — trova qui una declinazione concreta: la tutela antiusura esiste, ma richiede che chi la invoca abbia curato con rigore la propria posizione istruttoria prima ancora di adire il giudice.
Cosa resta davvero contestabile: una mappa pratica
A fronte del progressivo consolidarsi degli orientamenti restrittivi, è utile tracciare una mappa di ciò che rimane aperto sul piano del contenzioso.
Resta pienamente contestabile l'usura originaria: se il tasso era superiore alla soglia al momento della pattuizione, la clausola è nulla e nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, del codice civile. In presenza di interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 644 del codice penale. La conseguenza è la gratuità del finanziamento: la banca recupera solo il capitale.
Rimane aperta la contestazione sulla classificazione della categoria contrattuale, come dimostra la vicenda decisa con l'ordinanza n. 3708/2026: se la banca ha inquadrato il contratto nella categoria sbagliata, confrontando il TEG con una soglia non pertinente, la verifica va rifatta con la soglia corretta. Il cambio di categoria può mutare radicalmente l'esito.
Gli interessi di mora pattuiti in misura superiore alla soglia della categoria di appartenenza sono contestabili, con l'effetto della nullità della sola clausola morosa, non dell'intero contratto. Rilevante è anche la questione delle commissioni di massimo scoperto: la loro inclusione o esclusione nel calcolo del TEG dipende dalla modalità con cui sono state rilevate nei tassi medi, e un'inclusione impropria o una duplicazione può alterare il confronto in modo decisivo.
Non è invece più utilmente contestabile l'usura sopravvenuta. Se un tasso lecito alla stipula supera la soglia solo in seguito, per effetto della discesa delle rilevazioni trimestrali, le Sezioni Unite — con sentenza n. 24675 del 2017 — hanno affermato che l'unico momento rilevante per valutare l'usurarietà è quello della pattuizione; di conseguenza, le successive variazioni dei tassi medi non determinano la nullità della clausola né l'inesigibilità degli interessi.
Non è poi computabile nel TEG la penale per estinzione anticipata. Trattandosi di una voce di costo legata alla fine del rapporto e non alla sua esecuzione fisiologica, essa non può essere sommata agli interessi corrispettivi per determinare il superamento del tasso soglia; la sentenza stabilisce un confine netto tra gli oneri che compongono il costo del denaro e gli indennizzi dovuti per la cessazione anticipata del contratto.
Un rischio pratico che emerge dalla giurisprudenza recente, ma che raramente viene segnalato con la dovuta enfasi, riguarda la responsabilità per lite temeraria. L'ordinanza Cass. Civ., Sez. I, n. 7164 del 2026 (camera di consiglio dell'11 marzo 2026) ha confermato che proporre motivi di ricorso inammissibili — come quelli volti a ottenere una rivisitazione di fatto delle risultanze processuali — espone il ricorrente alla condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo. In un contenzioso bancario già oneroso, questo profilo va valutato con attenzione prima di impugnare in Cassazione.
Il quadro che emerge non impone rassegnazione, ma selettività. La contestazione di usura bancaria è ancora efficace quando si costruisce su basi istruttorie solide, su una corretta identificazione della categoria contrattuale di riferimento e su una verifica tecnica eseguita con i criteri della Banca d'Italia. Quel che non regge più è la contestazione generica, fondata su perizie metodologicamente distanti dagli standard ufficiali o su tesi giuridiche che la Cassazione ha sistematicamente respinto. La differenza tra un'azione fondata e una destinata al rigetto si decide, nella maggior parte dei casi, molto prima dell'udienza.
Redazione - Staff Studio Legale MP