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Immaginate una famiglia sudamericana con un bisnonno emigrato da un piccolo paese veneto nei primi del Novecento. Per decenni quella discendenza ha significato, quasi automaticamente, passaporto italiano. Oggi non è più così. La cittadinanza italiana per discendenza è stata profondamente riformata, e navigare nel nuovo quadro normativo senza una bussola precisa significa esporsi a dinieghi, ritardi e, in certi casi, alla perdita definitiva di un diritto che si credeva acquisito.
La materia è disciplinata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che per oltre trent'anni ha rappresentato il testo di riferimento. Con il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni nella Legge n. 74 del 23 maggio 2025, è stato introdotto l'art. 3-bis, che ha riscritto le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza per sangue — in particolare per chi è nato all'estero e possiede già un'altra cittadinanza. La riforma è entrata in vigore il 20 maggio 2025 ed è considerata, senza enfasi, la più importante modifica alla disciplina della cittadinanza degli ultimi tre decenni.
Il nuovo sistema: limite generazionale e legame effettivo con l'Italia
Il principio portante della riforma è la rottura con l'automatismo assoluto dello ius sanguinis. Prima, la cittadinanza italiana si trasmetteva di generazione in generazione senza limiti — dall'avo emigrato in Argentina al pronipote mai stato in Italia — purché nessuno nella linea genealogica avesse volontariamente acquisito un'altra cittadinanza. Oggi questo meccanismo è interrotto.
Con la Legge n. 74/2025, il riconoscimento automatico della cittadinanza per discendenza è garantito soltanto fino alla seconda generazione nata all'estero: vale a dire, il figlio o il nipote di un cittadino italiano. Per le generazioni successive, la trasmissione non avviene più automaticamente e sono richiesti requisiti aggiuntivi: un legame effettivo con l'Italia, la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e, in certi casi, la residenza sul territorio nazionale. Accanto a questo, la riforma ha eliminato l'acquisizione automatica della cittadinanza per i nati all'estero che siano già in possesso di un'altra cittadinanza, salvo che il genitore possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente, oppure avesse risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni prima di quella nascita.
Sul fronte documentale, la procedura esige certificati del Paese d'origine — talvolta difficili o impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali e alla dimostrazione di autosufficienza economica. Le domande per discendenza presentate dall'estero vengono ora indirizzate non più ai consolati locali, ma all'ufficio speciale centralizzato della Farnesina, con una tassa consolare di 600 euro.
La questione della costituzionalità della riforma è già approdata davanti alla Consulta. Con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026 della Corte Costituzionale (Pres. Giovanni Amoroso, depositata il 30 aprile 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026 n. 18), le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino avverso il nuovo art. 3-bis della Legge n. 91/1992 sono state dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili. La Corte ha confermato l'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina della cittadinanza, ritenendo che il limite generazionale introdotto — circoscritto al genitore e al nonno — rientri nell'ambito di scelte non manifestamente arbitrarie. In sostanza, la riforma supera il vaglio di costituzionalità nel suo nucleo essenziale.
Tuttavia, la sentenza n. 63/2026 ha sollevato forti perplessità nella comunità scientifica. Il motivo è rilevante sul piano pratico: la Corte Costituzionale ha operato una riqualificazione giuridica della posizione del cittadino italiano nato all'estero da genitore italiano, che appare in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, comprese le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Questo contrasto non è rimasto silenzioso. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13818 del 12 maggio 2026 ha riaffermato con forza che il diritto alla cittadinanza italiana trasmessa per discendenza costituisce un diritto soggettivo assoluto di primaria rilevanza costituzionale, esistente dal momento della nascita del titolare, con natura permanente e imprescrittibile. La stessa pronuncia ha stabilito un principio di grande rilievo sul piano processuale: l'interesse ad agire per il riconoscimento della cittadinanza sussiste non solo nei casi di diniego esplicito, ma anche quando intervengano impedimenti, difficoltà o ritardi — compresi quelli di natura consolare — che non consentano neppure la presentazione della domanda all'amministrazione competente. Questa affermazione è particolarmente significativa per chi, prima del 27 marzo 2025, era in attesa di un appuntamento consolare senza riuscire ad ottenerlo per la saturazione degli sportelli.
Il quadro si arricchisce di un terzo pronunciamento recentissimo, che riguarda non la discendenza ma i figli dei genitori naturalizzati. Con la sentenza del Tribunale di Trento del 6 maggio 2026, il giudice ordinario ha chiarito che la riforma del 2025 non può essere applicata ai figli minori nati all'estero di chi ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il caso concreto riguardava una famiglia siriana: il padre aveva ottenuto la cittadinanza con decreto presidenziale del 24 marzo 2025, ma il giuramento era avvenuto il 5 giugno 2025, dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Il Ministero dell'Interno aveva interpretato estensivamente la deroga dell'art. 3-bis all'art. 14 della L. 91/1992, negando la cittadinanza ai figli nati all'estero. Il Tribunale di Trento ha respinto questa lettura, richiamando anche la sentenza n. 63/2026 della Consulta, che ha circoscritto l'art. 3-bis al fenomeno specifico degli italo-discendenti con cittadinanza "virtuale e non accertata", non estendibile ai figli di chi è diventato italiano per residenza e integrazione.
Requisiti, errori da evitare e profili pratici
Per la naturalizzazione per residenza — percorso distinto dalla discendenza — il quadro normativo rimane quello della L. 91/1992: dieci anni di residenza legale e continuativa per i cittadini extracomunitari, quattro per i cittadini UE, cinque per apolidi e rifugiati. A questi si affiancano requisiti economici (reddito annuo non inferiore a 8.263,31 euro, con maggiorazioni per i familiari a carico, verificato sulle dichiarazioni degli ultimi tre anni), la conoscenza certificata della lingua italiana almeno a livello B1 del QCER e l'assenza di condanne penali rilevanti. La domanda si presenta esclusivamente online tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno, con accesso tramite SPID o CIE. Il termine legale per la definizione del procedimento è di ventiquattro mesi, prorogabile fino a trentasei, con variazioni sensibili da Prefettura a Prefettura.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la posizione giudiziaria. Possono pregiudicare l'acquisizione della cittadinanza non solo le condanne per reati gravi, ma anche reati prescritti o per i quali si è beneficiato della riabilitazione: la Prefettura valuta il grado di integrazione complessiva, e ogni situazione va analizzata individualmente prima di presentare domanda. Nella cittadinanza per matrimonio, ulteriori cause ostative sono le condanne per delitti non colposi con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, o la condanna per reato non politico a pena detentiva superiore a un anno da parte di autorità giudiziaria straniera riconosciuta in Italia.
Il rischio più grave nel percorso iure sanguinis è oggi la perdita del termine. Chi non aveva avviato la pratica — né in via amministrativa né giudiziaria — entro il 27 marzo 2025 si trova in una posizione significativamente più debole. Chi invece aveva avviato passi concreti documentati (richiesta di appuntamento consolare, raccolta atti, incarico professionale) ha margini processuali ancora aperti, come confermato dalla Cass. n. 13818/2026. Un'ulteriore finestra transitoria riguarda chi, nato in Italia o residente per almeno due anni, abbia perso la cittadinanza per disposizioni della Legge del 1912: può riacquistarla con apposita dichiarazione entro il 31 dicembre 2027, versando un contributo di 250 euro.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi lo esercita attivamente — sintetizza con precisione la logica sottesa al nuovo sistema: la cittadinanza non è più uno status che attende passivamente di essere riconosciuto, ma un diritto che può essere consolidato o perduto a seconda della diligenza con cui si agisce. Il filosofo e giurista Gustav Radbruch scrisse che "il diritto è la volontà di giustizia": ma anche la volontà di giustizia, per produrre effetti, deve tradursi in atti concreti e tempestivi.
La tensione tra Corte Costituzionale e Cassazione che caratterizza questo momento — con una pronuncia delle Sezioni Unite attesa per sciogliere nodi interpretativi ancora aperti — è il segnale più chiaro che il diritto della cittadinanza italiana è oggi un terreno in movimento, dove l'esito di ogni singola vicenda dipende in misura crescente dalla qualità dell'analisi tecnica preliminare e dalla tempestività delle scelte processuali.
Redazione - Staff Studio Legale MP