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Quarant'anni trascorsi in Italia, un permesso di soggiorno ottenuto nel 2011, un'istanza di aggiornamento presentata in buona fede nell'estate del 2024. Risultato: revoca del titolo da parte del Questore, motivata con la cancellazione dall'anagrafe avvenuta oltre un decennio prima e con l'assenza di un impiego attuale. Una vicenda che sembra paradossale — e che, giuridicamente, lo è davvero.
Quello descritto non è un caso isolato. È la fotografia di un fenomeno sistematico: le Questure italiane applicano al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo gli stessi criteri valutativi usati per i permessi ordinari, ignorando che la legge prevede per questo titolo una disciplina autonoma e rafforzata. La giurisprudenza amministrativa più recente ha reagito con decisione, tratteggiando con precisione chirurgica i limiti dell'azione amministrativa.
Uno status, non un semplice permesso: il quadro normativo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione). Ai sensi del comma 2 di tale norma, il titolo ha validità di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza previa presentazione della relativa domanda corredata delle fotografie. L'intero impianto normativo configura un procedimento caratterizzato da requisiti documentali rigorosi ma da tempi certi di definizione, coerente con la natura qualificata e stabile del titolo, destinato ai soggetti che dimostrino un radicato inserimento sociale, familiare e lavorativo nel territorio nazionale.
La titolarità di questo permesso colloca lo straniero in una posizione intermedia tra il permesso di soggiorno ordinario e la cittadinanza italiana. Non si tratta di un atto concessorio da rinnovare periodicamente previa ridistruzione dei requisiti di rilascio, bensì di uno status acquisito, che soggiace a un regime di revoca tassativamente delimitato. La giurisprudenza ha chiarito con forza l'autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisando i limiti della funzione probatoria dell'iscrizione anagrafica e circoscrivendo rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca.
Il requisito del soggiorno quinquennale regolare e continuativo è il cuore dell'istituto. Si calcolano nei cinque anni anche i periodi in cui lo straniero era titolare di un permesso per motivi di studio, formazione, protezione temporanea, speciale o sociale e attesa asilo, a condizione che l'originario permesso sia stato poi trasformato in un titolo idoneo. Non tutte le assenze dal territorio nazionale incidono sul requisito: non rilevano le assenze inferiori ai sei mesi consecutivi e quelle che non superano nel complesso dei cinque anni i dieci mesi. Sul piano reddituale, per il corrente anno il parametro di riferimento è l'assegno sociale, pari a 546,24 euro mensili per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro annui: se la domanda riguarda solo il richiedente, il reddito minimo richiesto non può essere inferiore a tale importo.
Tre pronunce decisive: dove le Questure sbagliano
Il primo errore tipico riguarda l'aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva revocato il permesso di un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant'anni, sul presupposto che egli non disponesse di un reddito attuale e che risultasse cancellato dall'anagrafe dal 2013. Il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, ha annullato integralmente tale provvedimento, ravvisando un'illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ragionamento del Collegio veneto è di portata generale: la disponibilità di risorse stabili e continuative è requisito prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma quella stessa disponibilità non è richiesta per l'aggiornamento del medesimo titolo. Il comma 2 dell'art. 9 prevede infatti il rinnovo automatico a mera presentazione della domanda e delle relative fotografie, mentre le ipotesi di revoca sono disciplinate tassativamente dal comma 7, ove non si rinviene alcuna disposizione che stabilisca un requisito reddituale minimo. In altri termini, chi ha già acquisito lo status non può essere privato del titolo perché attraversa un periodo di difficoltà occupazionale o reddituale.
Sulla stessa lunghezza d'onda si pone il secondo orientamento che emerge dalla giurisprudenza recente, concernente il requisito della residenza anagrafica. Il T.A.R. Veneto ha rilevato che il provvedimento impugnato era «frutto dell'illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari». Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell'iscrizione anagrafica presso la casa comunale: il Questore aveva ritenuto tale circostanza, unitamente alla cancellazione dall'anagrafe dal 2013, sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale ha smentito questa lettura: l'iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e la presenza effettiva sul territorio può essere dimostrata aliunde, con qualunque mezzo di prova.
Il terzo profilo critico riguarda il rapporto tra condanne penali e revoca. Il T.A.R. Calabria, con la sentenza del 22 gennaio 2026 n. 137, ha affermato che tanto il diniego quanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono discendere automaticamente dall'avere il richiedente riportato sentenze penali di condanna. In virtù della tutela rafforzata garantita al detentore di questo titolo, al fine della revoca occorrono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione del provvedimento amministrativo particolarmente articolati e incidenti su più elementi, tali da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Anche la normativa primaria lo conferma: la condanna, anche non definitiva, riportata dallo straniero per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza non ha efficacia ostativa automatica al rilascio del permesso CE; per la normativa previgente bastava un semplice rinvio a giudizio per comportare l'automatico rigetto dell'istanza, mentre le nuove norme impongono il rifiuto della richiesta dello straniero pericoloso senza alcuna forma di automatismo.
A livello europeo, vale la pena richiamare la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 marzo 2026, causa C-151/24, che ha chiarito un aspetto fondamentale del valore di questo titolo: la questione sottoposta ai giudici europei riguardava se sia legittimo subordinare l'accesso a una prestazione assistenziale come l'assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ha confermato che la normativa che richiede questo titolo per ottenere l'assegno sociale è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione. La sentenza rafforza l'orientamento secondo cui le prestazioni assistenziali possono essere legittimamente collegate a requisiti di stabilità e integrazione nel territorio dello Stato. In senso paradossale ma rivelatore, questa pronuncia conferma che il permesso di lungo periodo è un titolo qualificato: chi lo possiede accede a diritti che agli altri stranieri non spettano; chi lo perde o non riesce a ottenere l'aggiornamento subisce perciò un pregiudizio concreto e misurabile.
Quanto ai rimedi processuali, il sistema offre percorsi distinti a seconda della tipologia di provvedimento impugnato. Contro il provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, o in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto. Se il permesso di soggiorno di lungo periodo è stato richiesto per motivi familiari, il ricorso va presentato invece davanti al Giudice Ordinario, presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Il profilo del silenzio-inadempimento merita un cenno specifico, perché riguarda una delle patologie più frequenti: la mancata risposta della Questura entro i termini di legge. Quando l'inerzia amministrativa si protrae per un periodo irragionevole, lo straniero può depositare istanza valente anche quale riproposizione ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a. Scaduti i termini, lo straniero, finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno, può presentare ricorso avverso il silenzio, senza necessità della previa diffida. Il T.A.R. Toscana, con la sentenza 26 febbraio 2026 n. 413, Sez. II, ha accolto un ricorso contro l'inerzia ultraquinquennale di una Questura che aveva ignorato una domanda di aggiornamento del permesso di lungo periodo, ribadendo che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non è atto idoneo ad assolvere all'obbligo di concludere il procedimento.
Sul piano pratico, le insidie da presidiare con attenzione sono almeno quattro. La prima è la confusione tra rilascio e aggiornamento: solo per il rilascio valgono i requisiti reddituali e alloggiativiastivi; per il mero aggiornamento del documento fisico l'Amministrazione non può pretendere di rifare l'istruttoria. La seconda è la motivazione standardizzata: la comparazione tra diritti e interessi pubblici e del privato deve essere effettuata in concreto e non attraverso motivazione standardizzata, potenzialmente applicabile a ogni istanza poiché priva di riferimenti al concreto caso esaminato, e dunque illegittima. La terza è il silenzio prolungato della Questura, che non equivale ad accoglimento ma espone l'Amministrazione al ricorso ex art. 31 c.p.a. La quarta è l'errore sul giudice competente: ricorrere al TAR quando il titolo è collegato a motivi familiari significa precludersi il giusto percorso davanti alla sezione specializzata ordinaria.
Come ricordava Aristotele nell'Etica Nicomachea, il giusto in senso distributivo non è dare la stessa cosa a tutti, ma dare a ciascuno ciò che la sua condizione merita. Il legislatore europeo ha applicato questo principio costruendo un titolo di soggiorno progressivo, che riconosce diritti crescenti in funzione del radicamento effettivo nel territorio. L'applicazione giurisprudenziale più recente ne ribadisce la logica: chi ha guadagnato lo status di lungo soggiornante ha diritto a essere trattato diversamente da chi è arrivato ieri, e qualunque provvedimento ablativo deve essere motivato in modo specifico, concreto e proporzionato. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri diritti — trova qui un'applicazione particolarmente concreta: chi rimane inerte di fronte a un diniego o a una revoca rischia di perdere uno status che anni di presenza regolare hanno costruito, e che la legge protegge con strumenti precisi.
Redazione - Staff Studio Legale MP