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Vittima tratta richiedente asilo: 45 giorni per fermare il rimpatrio - Studio Legale MP - Verona

Una donna nigeriana arriva in Italia su un barcone. Ha subito violenze in Libia, ha un debito con i suoi trafficanti che non riesce a quantificare, e presenta domanda di asilo al momento dello sbarco. La Commissione territoriale la audisce dopo settimane. Nessuno, in quella fase, ha attivato il meccanismo di referral per le vittime di tratta. La Commissione nega la protezione. Il rimpatrio viene disposto.

Questo scenario — frequente fino a qualche mese fa — può oggi essere interrotto ben prima della decisione della Commissione. Dal 16 luglio 2026, chiunque presenti indicatori oggettivi di vittima di tratta esseri umani ha diritto a un attestato nominativo che sospende ogni rimpatrio per 45 giorni. Lo strumento esiste. Il problema è che viene richiesto tardi, o non viene richiesto affatto.

D.Lgs. 115/2026: cosa cambia per la vittima di tratta richiedente asilo

Il Decreto Legislativo n. 115 del 12 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026, è entrato in vigore il 16 luglio 2026 e attua la Direttiva UE 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime.

Il decreto aggiorna in modo significativo il sistema di protezione delle vittime, intervenendo sull'articolo 18 del T.U. immigrazione e introducendo nuove forme di assistenza, tra cui il periodo di recupero e riflessione di 45 giorni e un sistema di tutela anticipata anche per le vittime presunte.

Introdotto dall'art. 8 del decreto nel T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998), il meccanismo consente a una persona straniera con indicatori oggettivi di tratta di ottenere un attestato nominativo valido per 45 giorni, durante i quali non può essere eseguito alcun rimpatrio.

In attesa del permesso, lo straniero può soggiornare legittimamente in Italia e, dopo 45 giorni dalla domanda, svolgere attività lavorativa se il ritardo non dipende da lui.

Sul fronte della protezione delle vittime straniere, l'articolo 18 del Testo unico immigrazione viene modificato per estendere le misure di assistenza anche alle vittime presunte, su base consensuale e informata. Questo è il punto che cambia la pratica quotidiana: non occorre una sentenza penale, non occorre che la vittima abbia già sporto denuncia. Bastano gli indicatori oggettivi.

Il nodo che quasi nessuno segnala: il referral si attiva anche durante la procedura di asilo

La quasi totalità dei commenti pubblicati sul D.Lgs. 115/2026 si concentra sulle modifiche al codice penale — nuove aggravanti, nuovo reato di approfittamento della vittima, responsabilità degli enti. Pochissimi affrontano il profilo che ha l'impatto più immediato per chi assiste stranieri: il raccordo tra il sistema antitratta e la procedura di protezione internazionale.

Il decreto rafforza esplicitamente il raccordo tra sistema antitratta e protezione internazionale. Le procedure di identificazione e referral si applicano anche nell'accoglienza dei richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura per il riconoscimento della protezione. Gli enti che realizzano il programma unico vengono coinvolti fin dalle prime fasi di accesso al territorio, quando emergono indicatori di tratta o grave sfruttamento.

Centrale in questo sistema è il Meccanismo Nazionale di Referral, destinato a favorire l'identificazione tempestiva delle vittime, l'attivazione dei percorsi di assistenza e il raccordo tra tutela antitratta e protezione internazionale.

Questo significa — ed è il punto che gli altri blog non dicono — che il meccanismo di referral va attivato prima della decisione della Commissione territoriale, non come rimedio successivo al rigetto. Vale anche durante la procedura di frontiera, inclusa la fase di screening ai sensi del Regolamento UE 2024/1348. Se il richiedente asilo presenta indicatori di sfruttamento già durante lo screening o il trattenimento alla frontiera — e con il D.L. 100/2026, convertito in L. 145/2026, i termini per la procedura di frontiera si sono ridotti a 5 giorni dalla registrazione della domanda — l'attestato va richiesto subito, non dopo l'audizione.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi è vigile — non è mai stato più letterale: la tutela esiste, ma viene meno se nessuno la richiede nei tempi giusti.

Una vittima di tratta può essere espulsa dall'Italia mentre è in corso la valutazione?

No, a condizione che sia stato rilasciato l'attestato nominativo previsto dall'art. 8, commi 3-ter e 3-quater, D.Lgs. 115/2026. È previsto un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, durante il quale il rimpatrio non può essere eseguito, salvo specifiche eccezioni. Prima dell'entrata in vigore del decreto, questa garanzia non era codificata in modo esplicito nel T.U. immigrazione per le vittime presunte. Ora lo è. Il problema operativo è che l'attestato non scatta automaticamente: viene rilasciato dal questore su segnalazione degli enti antitratta o delle forze dell'ordine. Se nessuno segnala, nessuno attiva la procedura.

Come si riconosce una vittima di tratta durante la procedura di asilo?

Gli indicatori oggettivi di tratta durante la procedura di protezione internazionale non richiedono una confessione della vittima. Anzi: la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la mancata autoidentificazione non preclude la tutela. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3035 dell'11 febbraio 2026, ha cassato senza rinvio la decisione del Tribunale di Roma che aveva negato la protezione a una donna nigeriana vittima di mutilazioni genitali, ribadendo che la valutazione del racconto deve essere unitaria e comprensiva di tutti gli indici di vulnerabilità.

Con l'ordinanza del 26 gennaio 2026, n. 1802, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su un caso relativo al riconoscimento della protezione speciale a favore di un cittadino pakistano, affermando che l'essere stati vittime di sfruttamento lavorativo, soprattutto quando collegato a situazioni di estrema povertà o al debito contratto per l'espatrio, costituisce una chiara condizione di vulnerabilità e può rappresentare un indicatore di tratta di esseri umani.

Gli indicatori da segnalare al questore includono: viaggio pagato da terzi con debito residuo, passaporto trattenuto dallo sfruttatore, racconto frammentato o incoerente per trauma, segni di violenza fisica o psicologica, impossibilità di muoversi liberamente. Nessuno di questi richiede prova piena — bastano elementi ragionevoli.

In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio bolognese afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d'origine.

Cosa cambia con il D.Lgs. 115/2026 per chi assiste vittime di sfruttamento?

Il cambiamento è strutturale. Prima del decreto, l'art. 18 T.U. immigrazione consentiva il permesso di soggiorno per protezione sociale solo in presenza di situazioni di violenza o grave sfruttamento accertate. Il D.Lgs. 115/2026 dispone che il permesso di soggiorno per protezione sociale possa essere rilasciato, oltre che per accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento, anche nei confronti dello straniero vittima di tratta. L'estensione alle vittime presunte abbassa significativamente la soglia di attivazione della tutela.

Sul piano degli indennizzi: il decreto aggiorna la disciplina dell'indennizzo alle vittime di tratta, fissandolo in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro, nel rispetto delle disponibilità del Fondo e del numero di istanze presentate. Il termine per presentare domanda di indennizzo al Fondo antitratta è di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, quando l'autore del reato era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto attribuisce rilievo centrale all'individuazione, da parte degli operatori, degli indici oggettivi di tratta, violenza o grave sfruttamento, e garantisce — oltre al permesso di soggiorno per protezione sociale — un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, durante il quale non può essere eseguito il rimpatrio e sono garantite misure transitorie di assistenza.

Il programma unico e la sequenza operativa: cosa fare e quando

Le misure di assistenza del programma unico si attivano su base consensuale e informata. Questo vuol dire che la persona deve acconsentire — e deve farlo in modo informato. Il che presuppone che qualcuno la informi, nella sua lingua, prima che venga presa qualsiasi decisione sul suo status.

La sequenza operativa corretta, nella prassi di chi si occupa di queste procedure, è la seguente. Primo: già durante lo screening alla frontiera o il primo colloquio di accoglienza, l'operatore legale verifica la presenza di indicatori oggettivi. Secondo: se gli indicatori ci sono, segnala immediatamente al questore competente per il rilascio dell'attestato nominativo ex art. 8, commi 3-ter e 3-quater, D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 115/2026. Terzo: parallelamente, attiva il Meccanismo Nazionale di Referral coinvolgendo un ente del programma unico. Quarto: solo a questo punto — con l'attestato già rilasciato — si procede all'audizione davanti alla Commissione territoriale, che dovrà tenere conto della condizione di vittima di tratta nella valutazione della domanda di protezione internazionale.

Chi inverte questa sequenza — aspettando la decisione della Commissione per poi segnalare la condizione di vittima di tratta — rischia di trovarsi a chiedere la sospensione del rimpatrio in via d'urgenza, con tempi compressissimi e senza la garanzia preventiva dei 45 giorni.

Nota di pratica: nelle procedure che seguiamo, l'errore più frequente è confondere il piano penale con quello amministrativo. La vittima non ha bisogno di denunciare il trafficante per ottenere l'attestato nominativo. La denuncia può arrivare dopo — o non arrivare mai, per comprensibili ragioni di sicurezza. Gli indicatori oggettivi bastano. Attendere la denuncia prima di attivare il referral significa perdere la finestra dei 45 giorni nella fase più critica.

Come ha scritto Luigi Ferrajoli, l'effettività dei diritti non dipende solo dalla loro proclamazione ma dalla costruzione di garanzie concrete che ne assicurino l'applicazione. L'attestato nominativo è una di quelle garanzie. Il suo valore si azzera se non viene utilizzato nel momento giusto.

Domande frequenti

L'attestato nominativo di 45 giorni si applica anche a chi è già in un CPR in attesa di rimpatrio?
Sì. Il D.Lgs. 115/2026 non limita l'applicazione dell'attestato nominativo alle persone in libertà o in procedura di asilo ordinaria. Se emergono indicatori oggettivi di tratta anche durante la detenzione amministrativa in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, l'operatore legale può attivare la segnalazione al questore. Il rimpatrio non può essere eseguito durante i 45 giorni, indipendentemente dal fatto che la persona sia trattenuta.

Se la Commissione territoriale ha già negato la protezione, posso ancora attivare il meccanismo antitratta?
È possibile, ma la finestra si restringe drasticamente. L'attestato nominativo può essere richiesto anche dopo il rigetto della Commissione, purché non sia stato già eseguito il rimpatrio e purché esistano indicatori oggettivi non valutati in sede amministrativa. In parallelo, il decreto rinvigorisce il ricorso al tribunale specializzato, che deve tenere conto della condizione di vittima di tratta come fatto sopravvenuto o originariamente non segnalato. Tempi e strategie vanno però definiti con l'assistenza di un avvocato che si occupi di protezione internazionale, perché ogni giorno conta.

Il divieto di rimpatrio vale anche se la vittima è cittadina di un paese classificato come "sicuro"?
Il concetto di paese sicuro non può essere applicato in modo automatico quando emergono indicatori oggettivi di tratta. La giurisprudenza dei tribunali specializzati — da Bologna a Roma — ha ripetutamente affermato che la provenienza da un paese in lista non esclude la valutazione individuale del rischio, che include il re-trafficking e la mancanza di protezione da parte dello Stato di origine. L'attestato nominativo del D.Lgs. 115/2026 opera in modo autonomo rispetto alla classificazione del paese di provenienza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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