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Variazione tasso interesse: art. 118 TUB cambia tutto - Studio Legale MP - Verona

Il titolare di un conto corrente riceve una comunicazione dalla banca: il tasso debitore applicato al fido viene ritoccato. Non supera il livello indicato nel contratto originario, ma sale comunque. La banca ritiene di non dover rispettare alcuna procedura particolare. Ha torto? Secondo la Corte di Cassazione, sì — e in modo netto.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 10460 depositata il 21 aprile 2026, ha affrontato una questione relativa all'interpretazione dell'art. 118 del TUB, nella parte in cui detta le regole per le variazioni unilaterali del contratto di conto corrente. Il principio enunciato è di portata generale e ridisegna in modo significativo i confini dello ius variandi bancario, imponendo una riflessione seria su tutto il contenzioso bancario in corso e su quelli che verranno.

Cosa dice l'art. 118 TUB: la regola e la sua evoluzione storica

L'art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius delle condizioni economiche e regolamentali dei contratti bancari, prevedendo che nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

In concreto, il meccanismo funziona così: la banca può modificare tassi, prezzi e altre condizioni previste da un contratto bancario a tempo indeterminato, ma solo se la facoltà di modifica è prevista da una clausola approvata in maniera specifica dal cliente, con una doppia sottoscrizione, e se la modifica viene comunicata per iscritto al cliente con un preavviso di almeno due mesi, utilizzando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Il meccanismo del silenzio-assenso fa poi sì che la modifica si intenda approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione.

Per anni, tuttavia, la giurisprudenza prevalente aveva interpretato restrittivamente la nozione di "variazione in peius": si riteneva che l'obbligo di preavviso scattasse solo quando la banca portava il tasso oltre il livello originariamente pattuito in contratto. Una modifica verso l'alto, purché contenuta entro quella soglia iniziale, veniva considerata estranea al perimetro applicativo della norma. Era una lettura che, in apparenza, aveva una sua logica: il cliente aveva già accettato quel tasso massimo, quindi una variazione al suo interno sembrava non mutare l'equilibrio contrattuale originario.

Questa impostazione è oggi superata.

La svolta della Cassazione: variazione in peius significa qualsiasi modifica sfavorevole

La Cassazione Civile, 21 aprile 2026, n. 10460, Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro (ordinanza), in materia di conto corrente e art. 118 TUB, ha chiarito il significato di "modifiche in peius" ai fini dell'applicazione della norma.

Il principio di diritto, nella parte rilevante, è preciso e inequivoco: le modificazioni in peius, cui si applica l'art. 118 del Testo unico bancario, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta dall'art. 10 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06, n. 248, con il correlato diritto di recesso, sono non soltanto quelle riferite al contenuto dell'originaria previsione contrattuale, ma anche quelle rapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenuto contrattuale.

La Corte chiarisce quindi che il parametro di riferimento non è statico — il tasso scritto nel contratto originario — ma dinamico: la situazione contrattuale effettivamente in essere al momento della modifica. Se in un momento precedente la banca aveva concesso condizioni migliorative (riducendo il tasso rispetto a quello iniziale), qualsiasi successivo peggioramento — anche se porta il tasso a un livello inferiore a quello originariamente pattuito — costituisce una "variazione in peius" e richiede il rispetto integrale della procedura ex art. 118 TUB, con preavviso scritto di almeno due mesi e diritto del cliente di recedere senza spese.

Il ragionamento della Corte è solidamente ancorato al principio di trasparenza che permea l'intera disciplina bancaria: ciò che rileva per il cliente non è il tasso astratto scritto anni prima, ma le condizioni che gli vengono applicate concretamente nel tempo. Un aumento del tasso, dal suo punto di vista, è sempre un peggioramento economico, a prescindere dal tetto contrattuale. La norma tutela la sua capacità di decidere in modo informato se continuare il rapporto o recedere.

La Corte ha anche affrontato un secondo profilo di rilievo: il caso di specie riguardava un contratto di conto corrente stipulato nel 2005, ma le cui modifiche unilaterali erano sopraggiunte anche successivamente al 12 agosto 2006. La Cassazione ha affermato il principio per cui l'art. 118 del TUB, nella formulazione introdotta dall'art. 10 del DL 223/2006, si applica ai contratti in corso all'entrata in vigore della modifica normativa, in relazione all'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi successivo a tale data. Questo chiarimento è importante per i contratti di lungo corso ancora attivi: la riforma del 2006 si applica anche a rapporti sorti prima, purché le variazioni siano state esercitate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Prima vs. dopo: il confronto tra i due regimi interpretativi

Il valore pratico di questa sentenza si coglie meglio attraverso un confronto diretto tra la lettura restrittiva precedente e quella ora consolidata dalla Corte.

Prima della pronuncia: la banca che aveva pattuito un tasso debitore massimo del 12% e lo aveva poi ridotto al 9% in corso di rapporto poteva riportarlo al 10% senza alcuna formalità, ritenendo di restare comunque "dentro il contratto". Il cliente riceveva l'addebito e non aveva strumenti certi per contestare l'assenza di preavviso.

Dopo la pronuncia: qualsiasi aumento del tasso — dal 9% al 10%, anche ben al di sotto del tetto contrattuale del 12% — è una variazione in peius che richiede preavviso scritto di almeno due mesi. Se la banca non rispetta questa procedura, la modifica è inefficace nei confronti del cliente. E il cliente, una volta ricevuta la proposta, ha il diritto di recedere senza penali, anche da un'apertura di credito o da un fido.

Questo schema ha conseguenze concrete in numerose tipologie contrattuali: conti correnti con affidamento, aperture di credito in conto corrente, fidi di cassa, linee di credito revolving. In tutti questi casi, il ius variandi bancario — come correttamente osservato in dottrina — è un diritto potestativo previsto dall'art. 118 TUB che costituisce una norma eccezionale. E le norme eccezionali, per definizione, non si prestano a interpretazioni estensive a vantaggio di chi ne beneficia, cioè la banca.

Vi è poi un ulteriore limite che la giurisprudenza ha costantemente ribadito: per mezzo dell'esercizio dello ius variandi è escluso che possano essere introdotte clausole nuove, potendo essere modificate solo quelle preesistenti. L'introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non è suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall'art. 118 TUB. In altre parole, la banca non può usare lo strumento della variazione unilaterale per inserire condizioni del tutto nuove: può solo modificare quelle già esistenti.

Un profilo critico che l'orientamento della Cassazione contribuisce a illuminare riguarda il rapporto tra ius variandi e buona fede contrattuale. In conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, la facoltà di modificare unilateralmente il contratto non può essere esercitata in violazione del generale principio di buona fede. A tal fine, può costituire indice di violazione di tale principio il ricorso sistematico allo ius variandi, salvo che sussistano eccezionali condizioni di mercato idonee a giustificare la condotta.

Vale qui richiamare il brocardo summum ius summa iniuria: il diritto spinto fino alle sue conseguenze formali estreme può trasformarsi in ingiustizia. Una banca che, pur rispettando i requisiti formali dell'art. 118 TUB, esercita sistematicamente lo ius variandi ogni volta che i tassi di mercato si muovono, sfruttando l'asimmetria informativa e la difficoltà pratica del cliente a recedere, potrebbe incorrere proprio in questa patologia.

Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è solo la norma scritta, ma il sistema di garanzie che la rende effettiva: senza strumenti che rendano concretamente esercitabile il recesso del cliente, il diritto formale a recedere rischia di restare un dato puramente nominale.

Cosa deve fare concretamente il cliente bancario

Chi ha un conto corrente con affidamento, un'apertura di credito o un fido bancario deve tenere presente alcune regole operative, alla luce del nuovo orientamento della Cassazione.

Il primo passo è verificare se, negli ultimi anni, la banca abbia mai applicato un aumento del tasso senza inviare la comunicazione scritta di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con almeno due mesi di preavviso. Se questo è avvenuto, quella modifica potrebbe essere inefficace: gli interessi sono stati addebitati in misura superiore a quella legittimamente applicabile e sussistono le condizioni per chiedere il rimborso della differenza.

Il secondo aspetto riguarda il momento in cui si riceve la proposta di modifica: la proposta di modifica deve essere comunicata al cliente, il quale ha tempo 60 giorni per manifestare il suo eventuale recesso, in difetto del quale la modifica si intende approvata. Il silenzio non è accettazione nel senso civilistico del termine, ma produce comunque un effetto vincolante. È quindi essenziale non ignorare le comunicazioni bancarie e valutare, entro i 60 giorni, se convenga recedere o accettare le nuove condizioni.

Un terzo elemento da considerare riguarda la verifica della validità della clausola originaria di ius variandi: la modifica del tasso di interesse presuppone la validità dell'originario tasso di interesse oggetto della variazione, posto che un tasso di interesse può essere legittimamente ed unilateralmente variato in quanto quel tasso originario sia valido e come tale produttivo di effetti tra le parti. Se il tasso originario è nullo per mancanza di forma o per altri vizi, nessuna variazione unilaterale successiva può sanare il vizio di partenza.

Infine, occorre tenere presente che sono irrilevanti, in caso di nullità della pattuizione originaria, le modifiche unilaterali ex art. 118 TUB. Questo principio, confermato anche dalla giurisprudenza di merito più recente, chiude un possibile escamotage: la banca non può usare lo ius variandi come strumento di sanatoria implicita di clausole originariamente invalide.

L'ordinanza n. 10460/2026 della Cassazione non è solo un punto fermo sul significato di "variazione in peius". È il segnale di una tendenza più ampia: quella di ricondurre il potere di modifica unilaterale della banca entro confini davvero protettivi del cliente, senza lasciare spazio a interpretazioni che svuotino di contenuto la procedura dell'art. 118 TUB. Il cliente che subisce un aumento del tasso senza il rispetto di questi obblighi non è privo di tutele — e conoscere i propri diritti è il primo passo per esercitarli.

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Usura, anatocismo, segnalazioni e fideiussioni: contenzioso bancario.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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