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Unione civile sciolta: i diritti che si perdono senza saperlo - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una coppia che ha convissuto per dieci anni prima di costituire un'unione civile nel 2017, pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà. Uno dei due partner ha ridotto il proprio impegno lavorativo per occuparsi della casa e del figlio del compagno. Quando l'unione si scioglie, anni dopo, quel partner si trova a chiedere un assegno. Quanto conta, ai fini della sua quantificazione, tutto il periodo di convivenza precedente alla formalizzazione? La risposta è tutt'altro che scontata, eppure è oggi definitivamente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. Ed è solo uno dei nodi pratici che chi affronta la fine di un'unione civile deve conoscere con esattezza.

La struttura dello scioglimento: la differenza che conta davvero rispetto al divorzio

La legge 20 maggio 2016, n. 76 — la cosiddetta legge Cirinnà — ha costruito un istituto autonomo rispetto al matrimonio. Una delle differenze strutturali più rilevanti, e spesso sottovalutata nella pratica, è l'assenza della separazione come fase preliminare obbligatoria. Tra le cause di scioglimento dell'unione civile non è annoverata la separazione personale protratta per un certo tempo: i componenti dell'unione possono separarsi di fatto, ma la separazione non è la fase giudiziale necessaria e prodromica allo scioglimento, come invece avviene nel matrimonio.

Il meccanismo operativo prevede una prima fase amministrativa: anche uno solo dei partner può decidere di sciogliere l'unione senza il consenso dell'altro; è sufficiente comunicarlo preventivamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e poi presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per formalizzare la volontà. La dichiarazione unilaterale, però, produce solo effetti anagrafici: per regolare i profili economici — assegno, casa comune, divisione dei beni — sarà necessario un accordo o un provvedimento del giudice.

Da quel momento decorrono i tre mesi previsti dalla legge come periodo minimo di riflessione. Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile presentare la domanda di scioglimento. I tre mesi non sono, com'è stato chiarito da giurisprudenza di merito consolidata, una condizione di procedibilità in senso tecnico: qualora il partner non abbia effettuato la dichiarazione preventiva all'ufficiale di stato civile, è sufficiente che la volontà di sciogliere il vincolo venga ribadita davanti al giudice nell'udienza presidenziale, da cui decorre il termine semestrale di riflessione.

Le modalità alternative al giudizio ordinario — ossia la procedura davanti all'ufficiale di stato civile e la negoziazione assistita — sono percorribili solo in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La procedura semplificata davanti all'ufficiale di stato civile è possibile solo se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale. In tutti gli altri casi il percorso è giudiziale, con le conseguenti complessità processuali.

Il nodo dell'assegno: funzione assistenziale, compensativa e la convivenza che precede l'unione

Sul piano degli effetti economici dello scioglimento si è concentrata la parte più significativa dell'evoluzione giurisprudenziale recente. Il punto di partenza normativo è chiaro: l'art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016 richiama espressamente le disposizioni della legge sul divorzio (L. 898/1970), applicandole in quanto compatibili. Questo rinvio, apparentemente tecnico, ha implicazioni profonde.

Lo scioglimento delle unioni civili rappresenta una procedura più semplice e veloce rispetto al divorzio matrimoniale, poiché non richiede la fase della separazione. Tuttavia, sotto il profilo giuridico ed economico, il sistema garantisce tutele analoghe a quelle previste per i coniugi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di riconoscere un assegno al partner più debole.

Con la Cass. civ., Sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25495 — pronuncia che chiude un lungo percorso aperto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023 — la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito la struttura dell'assegno post-scioglimento dell'unione civile. La Prima Sezione Civile ha stabilito che nell'ambito dell'unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.

La distinzione tra le due funzioni è tutt'altro che teorica. La funzione assistenziale si individua nell'inadeguatezza di mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell'impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo; quella compensativa ricorre invece se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno parametrato alle esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente.

Il tema più delicato — e meno trattato negli articoli che circolano in rete — è però un altro: cosa succede quando la coppia ha convissuto a lungo prima di costituire formalmente l'unione civile, magari perché la legge non esisteva ancora? Su questo punto le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 35969/2023 hanno enunciato un principio poi applicato in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Trieste con la sentenza n. 270/2024. La Corte d'Appello di Trieste ha dato applicazione al principio secondo il quale, in caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto rilevante per il riconoscimento dell'assegno si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016.

Gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo sono stati presi in considerazione con riferimento all'intero arco temporale di vita del rapporto, comprensivo anche del periodo di stabile convivenza di fatto della coppia, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. In tale contesto la Corte del merito ha attribuito rilevanza giuridica anche alle occasioni di lavoro perdute durante la stabile convivenza di fatto della coppia, antecedente all'unione civile formalizzata.

Questo principio ha una portata pratica enorme. Coppie che hanno vissuto insieme anche vent'anni prima del 2016 senza potersi unire civilmente — perché la legge semplicemente non esisteva — vedono ora valutato giuridicamente quel periodo di vita comune. È una forma di riparazione ex post di un vuoto normativo che aveva già creato discriminazioni concrete. La Corte d'Appello di Trieste, nella stessa decisione, ha ritenuto che negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, sfociata successivamente nella costituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, comporta una inevitabile violazione dell'art. 8 della CEDU, come chiarito dalla Corte EDU nella sentenza 14 dicembre 2017, Orlandi ed altri contro Italia.

Sul piano pratico, questo significa che il partner che intende richiedere l'assegno deve documentare con cura l'intera storia della relazione: contratti di locazione, estratti conto, domiciliazioni, dichiarazioni di convivenza anagrafica, rinunce documentabili a opportunità di lavoro. La prova della convivenza anteriore non è presunta: deve essere costruita.

Un ulteriore aspetto poco discusso riguarda gli effetti della cessazione dell'assegno. L'obbligo di versamento dell'assegno cessa in caso di contrazione di nuove nozze, di una nuova unione civile o instaurazione di convivenza more uxorio da parte del percipiente il contributo. La nuova convivenza more uxorio come causa estintiva dell'assegno è un elemento che molti sottovalutano: la convivenza di fatto con un nuovo partner, anche se non formalizzata, può far venire meno il diritto all'assegno.

Il caso del cambio di sesso: il vuoto di tutela che la Corte Costituzionale ha colmato

Esiste una causa di scioglimento dell'unione civile del tutto peculiare, che non ha equivalente nel diritto matrimoniale ordinario e che ha generato una delle questioni costituzionali più delicate degli ultimi anni: lo scioglimento automatico dell'unione civile determinato dalla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei partner.

Il meccanismo, previsto dall'art. 1, comma 26, della L. 76/2016, appariva brutale nella sua logica: un partner che intraprende un percorso di transizione di genere determina automaticamente lo scioglimento del vincolo, anche quando la coppia intende continuare la propria relazione nella nuova forma del matrimonio. Nel lasso di tempo tra il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione e la celebrazione del matrimonio, la coppia si trovava in un limbo giuridico privo di tutele.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 22 aprile 2024, è intervenuta su questo punto. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile, senza prevedere — laddove le parti abbiano rappresentato, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio — che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Il rimedio individuato dalla Consulta non è la trasformazione automatica in matrimonio — che sarebbe stata l'omologazione tra i due istituti — bensì la sospensione degli effetti dello scioglimento per il tempo necessario. I giudici hanno sottolineato che, se i componenti dell'unione civile manifestano l'intenzione di proseguire la loro relazione come matrimonio dopo la rettificazione di sesso, la mancanza di tutela durante il periodo transitorio entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità. Il rimedio individuato è la sospensione degli effetti dello scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, purché le parti abbiano espresso tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso.

La Corte ha fissato il termine della sospensione a 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Durante questo periodo, l'ufficiale dello stato civile deve annotare la sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia impone un'attenzione processuale specifica: la manifestazione di volontà congiunta di contrarre matrimonio deve essere espressa nel corso del giudizio di rettificazione, personalmente e congiuntamente, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Non è un atto che si può compiere in un secondo momento. Chi non sia assistito da un difensore avveduto rischia di perdere questa finestra e di ritrovarsi — anche involontariamente — in un limbo giuridico che la stessa Corte Costituzionale ha definito contrario ai diritti fondamentali della persona.

Cosa fare in concreto: tre errori da evitare

Il primo errore è quello di affrontare lo scioglimento dell'unione civile come una procedura puramente amministrativa. La dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o l'accordo in negoziazione assistita regolano gli aspetti anagrafici, ma non garantiscono automaticamente l'equilibrio economico tra i partner. Se l'accordo non è assistito da una valutazione tecnica approfondita, il partner più debole può trovarsi a firmare condizioni che, anni dopo, si rivelino profondamente lesive.

Il secondo errore riguarda la prova della convivenza preesistente. Come si è detto, la giurisprudenza oggi riconosce rilevanza all'intero periodo della vita comune. Questo vale sia per il partner che rivendica l'assegno, sia per quello che lo subisce: entrambi devono essere pronti a ricostruire con documentazione la storia economica della coppia fin dall'inizio della convivenza. Rinunce lavorative, supporto al patrimonio dell'altro, contributi indiretti alla vita comune: ogni elemento ha potenziale peso.

Il terzo errore — specifico alle situazioni di transizione di genere — è non richiedere tempestivamente, durante il giudizio di rettificazione, la sospensione degli effetti dello scioglimento. La finestra è unica e coincide con il processo di rettificazione: non vi è una seconda opportunità.

Vi è infine una riflessione che vale la pena svolgere in termini più generali. L'unione civile nasce come istituto «distinto» dal matrimonio, e tale distinzione formale — ribadita dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 66/2024 quando esclude la diretta assimilazione ai fini della parità di trattamento — ha finito per produrre una giurisprudenza che lavora «per ricucitura»: ogni lacuna viene colmata caso per caso, con pronuncie che estendono analogicamente le tutele del diritto matrimoniale. Il rischio di questo approccio è che la tutela effettiva dipenda dalla conoscenza del diritto e dalla qualità dell'assistenza legale ricevuta. Come ricordava il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è ciò che è scritto sulla carta, ma ciò che viene concretamente difeso. Vigilantibus iura subveniunt: i diritti vengono in aiuto a chi veglia sui propri interessi. In materia di scioglimento delle unioni civili, questa massima non è mai stata così concreta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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