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Unione civile sciolta: chi ha diritto all'assegno - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una coppia che convive stabilmente per sette anni, costruisce un progetto di vita comune, divide i ruoli familiari, uno dei due rallenta la carriera per gestire la casa. Poi, nel 2019, costituiscono un'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile. Nel 2024 decidono di scioglierla. Alla domanda «chi ha diritto all'assegno, e per quanto tempo?», la risposta non può ignorare quei sette anni precedenti. Non è una questione teorica: è esattamente il tipo di caso su cui la giurisprudenza si sta interrogando con crescente attenzione.

Scioglimento dell'unione civile: il quadro normativo di partenza

La Legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso come formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Lo scioglimento ha effetto immediato e non è previsto, come nel matrimonio, un periodo di separazione: le unioni civili si possono sciogliere in modo più rapido. La principale particolarità del procedimento di scioglimento è che non trova causa nella pregressa separazione personale degli uniti civilmente, bensì unicamente in un'espressa manifestazione di volontà — di entrambi o anche soltanto di uno di essi — esplicitata innanzi all'ufficiale di Stato civile.

Sul piano economico, l'art. 1, comma 25, della L. 76/2016 richiama espressamente le disposizioni della Legge sul divorzio (L. 898/1970), applicandole in quanto compatibili. Anche dopo lo scioglimento di un'unione civile il partner economicamente più debole può chiedere un assegno, che la giurisprudenza ha ormai equiparato a quello divorzile. Un punto che a molti sfugge è però che poiché nelle unioni civili non esiste la fase della separazione, l'assegno di mantenimento tipico di quella fase non trova applicazione: si procede direttamente all'assegno post-scioglimento, con criteri strutturalmente analoghi a quelli del divorzio.

Questa architettura normativa ha una conseguenza pratica immediata: il partner che voglia chiedere l'assegno deve dimostrare non la semplice disparità economica, ma qualcosa di più preciso e articolato. È qui che entra in gioco la giurisprudenza più recente.

Il nodo dell'assegno: tre pronunce che ridefiniscono i criteri

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, ha confermato che i criteri previsti per l'assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell'unione civile: si valuta lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione. Questa pronuncia, conseguente a Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35969, richiama i criteri determinativi dell'art. 5, c. 6, Legge 898/1970 — accertamento della inadeguatezza dei mezzi, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e squilibrio economico — così come stabilito da Cass. S.U. n. 18287/2018.

Ma il profilo forse più significativo, e meno discusso nella pratica, è quello della convivenza prematrimoniale — rectius, della convivenza antecedente alla costituzione dell'unione civile. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026 (pubblicata in G.U. 28 gennaio 2026 n. 4), si è occupata proprio del rapporto tra convivenza di fatto e unione civile in una prospettiva di tutela progressiva. Si collega ai richiamati orientamenti la tendenza — in caso di scioglimento dell'unione civile — a computare il periodo di convivenza di fatto antecedente all'unione civile, sommandolo a quello successivo alla costituzione del vincolo, ai fini della determinazione dell'assegno che spetta al partner dell'unione civile.

La giurisprudenza civile e penale, di merito e di legittimità, ha avviato un'opera di rivisitazione ermeneutica di plurimi istituti, finalizzata a superare, tramite interpretazioni estensive o applicazioni analogiche, irragionevoli disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, incompatibili con la Carta costituzionale.

Il terzo pilastro è fornito dall'orientamento in materia di assegno divorzile su cui la Cassazione, con le ordinanze nn. 1999/2026 e 300/2026, ha ulteriormente precisato che non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta delle scelte condivise durante l'unione, e in particolare che il partner richiedente abbia subito un sacrificio patrimoniale o professionale, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.

Questi tre filoni — applicazione integrale dei criteri divorzili alle unioni civili, rilevanza della convivenza precedente, prova rigorosa del sacrificio professionale — convergono in un quadro coerente che il professionista deve saper leggere nel suo complesso.

Il punto di vista che gli altri trascurano: il rischio del "vuoto probatorio"

C'è una questione pratica che pochissimi articoli affrontano: il problema della prova. Nel matrimonio, l'intero arco temporale è documentato dallo stato civile, dalle dichiarazioni dei redditi congiunte, dai contratti firmati insieme. Nell'unione civile costituita dopo anni di convivenza, invece, il periodo precedente alla formalizzazione può essere privo di qualsiasi traccia documentale utile in giudizio.

La giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza al periodo della stabile convivenza di fatto delle parti prima dell'unione civile, anche se sia stato svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge 76/2016, e anche agli eventi e alle rinunce lavorative di una parte verificatisi in epoca anteriore all'introduzione della legge stessa. Questo è un dato di estrema importanza pratica: la tutela non è limitata al solo periodo di vigenza formale del vincolo.

Ma se quegli anni di convivenza prematrimoniale non sono documentati — nessun contratto di convivenza, nessuna dichiarazione congiunta, nessuna prova delle rinunce lavorative — il partner che li vorrebbe valorizzare in giudizio si troverà in serie difficoltà. La valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il che significa che il giudice di primo grado ha ampi margini discrezionali, e che una prova carente può far cadere un diritto astrattamente fondato.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. Il brocardo esprime una verità processuale profonda, particolarmente attuale in questo contesto. Chi intende valorizzare gli anni di convivenza antecedente alla costituzione dell'unione civile — sia per chiedere l'assegno, sia per difendersi da tale richiesta — deve costruire la propria posizione probatoria prima che la crisi si manifesti, non dopo.

Come scriveva Gustavo Zagrebelsky in Il diritto mite, il diritto dei nostri tempi non può essere soltanto norma astratta: deve saper leggere la realtà concreta dei legami umani, misurarla e tutelarla in modo proporzionato. È esattamente l'operazione che la Corte di Cassazione sta compiendo — e che impone al legale di famiglia un approccio consulenziale preventivo, non solo contenzioso.

Gli effetti pratici dello scioglimento che spesso vengono sottovalutati

Al di là dell'assegno, lo scioglimento dell'unione civile produce altre conseguenze patrimoniali e personali che meritano attenzione. Lo scioglimento dell'unione determina la perdita della facoltà di utilizzo del cognome comune scelto al momento della costituzione dell'unione, la perdita dei diritti successori (fatta salva l'ipotesi di istituzione come erede della ex parte dell'unione civile), e il diritto della parte titolare di un assegno a percepire la pensione di reversibilità. L'obbligo di versamento dell'assegno cessa in caso di contrazione di nuove nozze, di una nuova unione civile o instaurazione di convivenza more uxorio da parte del percipiente il contributo.

Sul fronte previdenziale, dal 5 giugno 2016 la parte dell'unione civile è equiparata al coniuge per le tutele previdenziali riconosciute alla parte superstite. Un profilo spesso dimenticato: la pensione di reversibilità, in caso di scioglimento avvenuto prima del decesso di un partner, segue regole analoghe a quelle del divorzio.

Dal punto di vista procedurale, sono percorribili tre strade: la negoziazione assistita da avvocati (che consente di evitare il Tribunale quando c'è accordo e non vi sono situazioni complesse), il ricorso giudiziale consensuale e quello contenzioso. La procedura semplificata davanti all'Ufficiale di stato civile è possibile solo se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale. L'assistenza di un avvocato con consolidata esperienza in diritto di famiglia non è un formalismo: è la differenza tra un accordo che regge nel tempo e uno che genera nuovi contenziosi.

Alla luce del decennale della legge, il quadro è netto: la legge 76/2016 ha tolto le coppie dello stesso sesso dall'invisibilità amministrativa. Nel 2024 l'Istat registra 2.936 nuove unioni civili costituite, e dal 2016 al 2024 le costituzioni davanti agli ufficiali di stato civile superano complessivamente quota 24mila. Dietro quei numeri ci sono altrettante storie, e un numero crescente di scioglimenti che portano con sé questioni economiche ancora parzialmente irrisolte dalla norma e affidate, per ora, alla giurisprudenza.

Il percorso evolutivo avviato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 25495/2025 e consolidato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2026 indica una direzione chiara: l'unione civile non è un istituto di serie B rispetto al matrimonio. I diritti economici del partner più debole meritano tutela piena, e quella tutela vale anche per gli anni vissuti insieme prima che il legame fosse formalizzato davanti a un ufficiale di stato civile. Riconoscerlo in sede di crisi, però, dipende dalla qualità della prova disponibile — e quella si costruisce molto prima.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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