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Una startup innovativa che smette di depositare i bilanci, o che non rinnova la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti, non è semplicemente inadempiente verso il Registro delle Imprese: è una società che ha già perso le sue tutele speciali, anche se nessuno ne ha ancora formalizzato la cancellazione dalla sezione apposita. Questo è, in sintesi, il messaggio inequivoco che la giurisprudenza di merito sta trasmettendo con crescente coerenza nel primo semestre di quest'anno, in piena coincidenza con un momento di forte discontinuità normativa sul fronte delle agevolazioni fiscali per chi investe nell'innovazione.
Lo scenario è tutt'altro che accademico. Si pensi al fondatore di una srl tecnologica, costituita nel dicembre 2020, che nel luglio 2024 avvia la liquidazione volontaria convinto di poter contare ancora sulla protezione quinquennale dalla liquidazione giudiziale. O all'investitore che, a inizio 2026, sottoscrive quote di una startup iscritta nella sezione speciale ignorando che le detrazioni IRPEF ordinarie sono scadute il 31 dicembre 2025. Sono situazioni concrete, non ipotesi di scuola, e sulle quali la giurisprudenza si è pronunciata in modo netto.
La sezione speciale protegge, ma non basta: la verifica giudiziale è un diritto dei creditori
Il punto di partenza normativo è l'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che subordina l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese all'autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti qualificanti — dall'oggetto sociale innovativo alla spesa in ricerca e sviluppo, dal profilo del personale alla proprietà intellettuale — e impone un aggiornamento annuale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'art. 31 del medesimo decreto stabilisce la non assoggettabilità della startup a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento, per i cinque anni dalla costituzione.
La questione cruciale è se l'iscrizione formale sia condizione sufficiente a garantire tali tutele, o se invece il giudice possa sindacare nel merito. La risposta la dà la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022 (Sez. I civ., Pres. Cristiano, Rel. Vella), che ha enunciato il principio cardine dell'intero sistema: "l'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge." Il controllo del Conservatore, ha precisato la Cassazione, è di natura meramente formale e non preclude il sindacato di merito del giudice.
A ciò si affianca l'ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024 (Cass. civ., Sez. I, Pres. Ferro, Rel. Vella), che ha stabilito l'altro principio fondamentale: la cessazione del regime agevolato avviene automaticamente alla scadenza del quinquennio dalla data di costituzione della società — non dall'iscrizione nella sezione speciale, non dalla cancellazione effettiva, e neppure dal decorso dei sessanta giorni previsti per i formalismi amministrativi. Un termine sostanziale, quindi, che non subisce proroghe emergenziali.
Questi due principi di legittimità sono stati applicati in modo rigoroso dai tribunali nel primo semestre. Il Tribunale civile di Genova, con la sentenza n. 4 del 20 gennaio 2026, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di una srl iscritta nella sezione speciale dal 2022, che non aveva depositato le autodichiarazioni periodiche dopo il giugno 2023. Il collegio ha ribadito che il mancato deposito della dichiarazione di conferma è equiparato alla perdita dei requisiti e che l'iscrizione formale non preclude la verifica giudiziale dell'effettivo possesso degli stessi, gravando sulla società l'onere di provarli in concreto — onere rimasto completamente inadempiuto.
Ancora più incisivo è il Tribunale civile di Reggio Emilia, sentenza n. 27 del 9 marzo 2026: una srl costituita nel dicembre 2020 e posta in liquidazione volontaria nel luglio 2024 ha subìto la liquidazione giudiziale perché il tribunale ha accertato, in primo luogo, che il termine quinquennale era già scaduto il 13 dicembre 2025 e, in secondo luogo, che lo stato di liquidazione volontaria è incompatibile con il possesso dei requisiti di startup innovativa. Il doppio binario — scadenza temporale e incompatibilità strutturale — rende il caso emblematico.
Sulla stessa linea si colloca il Tribunale civile di Torino, sentenza n. 449 del 12 novembre 2025, che ha dichiarato la liquidazione giudiziale di una startup torinese nonostante i soci avessero allegato un patrimonio netto superiore a dieci milioni di euro: il tribunale ha ribadito che un rilevante patrimonio netto non esclude lo stato di insolvenza in assenza di attivi prontamente liquidabili, e ha confermato che il termine quinquennale di esenzione decorre dalla costituzione senza che l'omesso deposito della dichiarazione annuale incida su tale decorrenza.
Il vuoto sulle agevolazioni fiscali del 2026 e la delega al Testo Unico
Mentre la giurisprudenza consolida il principio di effettività, il quadro normativo degli incentivi per gli investitori ha subìto una frattura improvvisa. La detrazione IRPEF ordinaria del 30% e la deduzione IRES del 30% — i principali incentivi per chi investe nel capitale di startup innovative, disciplinati dall'art. 29 del D.L. 179/2012 — sono scaduti il 31 dicembre 2025 senza proroga da parte della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e senza che il Decreto Milleproroghe sia intervenuto. La ragione tecnica è che tali agevolazioni operano in regime di aiuti di Stato notificati alla Commissione europea: l'autorizzazione UE era in scadenza e il Governo non ha completato in tempo il procedimento di notifica per il rinnovo.
Dal 1° gennaio 2026, dunque, un investitore persona fisica che sottoscrive quote di una startup innovativa non può più fruire del risparmio IRPEF del 30%, né quello societario della deduzione IRES del 30%. L'unico incentivo pienamente operativo è la detrazione de minimis al 65% ai sensi dell'art. 29-bis del D.L. 179/2012, introdotta dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025, che tuttavia richiede la presentazione di un'istanza preventiva al MIMIT prima dell'investimento — un adempimento procedurale il cui mancato rispetto priva irreversibilmente l'investitore del beneficio, anche se l'istanza viene presentata solo un giorno dopo il versamento.
In questo contesto si inserisce la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile. L'art. 24 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di startup innovative, spin-off, PMI innovative e incubatori e acceleratori, mediante la redazione di un testo unico. I criteri direttivi prevedono unificazione e razionalizzazione della disciplina, coordinamento formale e sostanziale delle norme, abrogazione espressa delle disposizioni obsolete e semplificazione degli adempimenti. Si tratta del primo intervento sistematico su una normativa che dal 2012 è stata modificata per stratificazioni successive, senza mai un riordino organico.
Il punto critico, tuttavia, è che la delega non sposta di un millimetro l'attuale diritto vigente: fino all'emanazione del testo unico, le regole rimangono quelle frammentate esistenti, con tutta la loro complessità operativa. Chi fonda o investe in una startup innovativa oggi deve muoversi in un contesto normativo parzialmente sguarnito sul lato degli incentivi e giurisprudenzialmente sempre più rigoroso sul lato delle tutele.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi vigila. La massima calza perfettamente al regime delle startup innovative, dove ogni tutela — dalla non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale alle agevolazioni per l'investitore — è condizionata al rispetto puntuale di adempimenti periodici che troppo spesso vengono trattati come formalità burocratiche anziché come condizioni sostanziali.
Come osservava Norberto Bobbio, un ordinamento giuridico produce effetti reali solo se chi ne beneficia conosce e rispetta le regole che ne fondano l'applicazione: il diritto scritto resta lettera morta senza l'impegno costante di chi lo invoca. Nel caso delle startup innovative, la giurisprudenza del 2026 ha tradotto questo principio in un monito pratico: non basta aver ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale; occorre mantenerla con atti concreti e documentati.
Sul piano operativo, il rischio più sottovalutato non è la perdita del beneficio per scadenza del quinquennio — che è una conseguenza automatica, prevedibile e pianificabile — ma la perdita ante tempus per mancato deposito della dichiarazione annuale o per sopravvenuta incompatibilità dei requisiti. È il caso della startup che, crescendo, supera determinate soglie dimensionali senza verificare se mantenga ancora i requisiti alternativi di innovatività; o della srl che modifica il proprio oggetto sociale senza allinearlo alla definizione normativa di attività innovativa; o ancora, come ha plasticamente dimostrato la pronuncia di Reggio Emilia, della società che avvia una liquidazione volontaria senza comprendere che quella scelta è già di per sé incompatibile con la permanenza nella sezione speciale.
Per gli investitori, il rischio è simmetrico: la decadenza dall'agevolazione — quando ancora operativa — non dipende solo dal comportamento del socio, ma anche da eventi che si verificano nella sfera della startup (perdita dei requisiti, distribuzione di utili, cessioni del pacchetto azionario entro il triennio di lock-up). Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa, è quindi essenziale verificare l'attualità dell'iscrizione nella sezione speciale, il rispetto della dichiarazione annuale di conferma, i massimali de minimis già utilizzati — da richiedere attraverso il Registro Nazionale Aiuti di Stato — e, in particolare nel 2026, il regime fiscale applicabile al momento dell'investimento in considerazione del vuoto normativo creatosi con la scadenza delle detrazioni ordinarie.
La riforma in cantiere con il Testo Unico potrà semplificare il quadro, ma il dato strutturale resterà invariato: le tutele giuridiche delle startup innovative non sono un pacchetto una tantum che si attiva con l'iscrizione e si consuma passivamente nel tempo. Sono, invece, un regime che si guadagna e si mantiene giorno per giorno, adempimento per adempimento.
Redazione - Staff Studio Legale MP