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Tra il 2022 e il 2024 il concordato preventivo in continuità aziendale è stato la procedura di gestione della crisi d'impresa più utilizzata dalle medie imprese italiane con debiti fiscali rilevanti. In molti di quei procedimenti i tribunali di merito hanno applicato il cram down fiscale — cioè la possibilità di omologare il concordato anche in presenza del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, convertendo quel dissenso in consenso coatto — convinti della sua compatibilità con il concordato in continuità. La Corte di Cassazione, con una pronuncia depositata il 14 giugno 2026, ha stabilito che quella convinzione era sbagliata.
Cosa dice l'ordinanza Cass. n. 19790 del 14 giugno 2026
La Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani), si è pronunciata sui limiti di applicazione del cram down fiscale nel concordato in continuità, nella vigenza dell'art. 88, comma 2-bis, CCII prima della riforma del 2024.
La controversia riguardava la possibilità che il tribunale omologasse un piano di concordato in continuità nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, convertendo tale dissenso in voto favorevole. La Cassazione ha ritenuto che tale possibilità fosse prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1 CCII — ovvero delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio — e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, confermando il decreto di omologa del Tribunale di Bari, aveva rigettato il reclamo presentato dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto della applicabilità al concordato preventivo in continuità dell'art. 88, comma 2-bis CCII nella versione anteriore al c.d. Correttivo-ter.
Il ragionamento tecnico della Corte è limpido: l'art. 88, comma 2-bis CCII faceva rinvio alle percentuali di cui all'art. 109, comma 1 CCII, il quale, nella vigenza ante 2024, disciplinava le percentuali necessarie per l'approvazione del concordato liquidatorio. Era invece il comma 5 a precisare le percentuali necessarie per l'omologazione del concordato in continuità. Un rinvio al comma 1, dunque, significava norma scritta per il liquidatorio — e soltanto per quello.
Il tribunale può omologare il concordato anche se il fisco vota contro?
Dipende da quando è stata aperta la procedura e da quale tipo di concordato si tratta. Nelle procedure aperte dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale nel concordato in continuità è oggi espressamente previsto. Per le procedure ante-correttivo ter, secondo la Cassazione, il tribunale non aveva questo potere nel concordato in continuità: poteva applicare il cram down solo nel liquidatorio, quando il voto del Fisco era determinante per raggiungere le maggioranze dell'art. 109, comma 1.
Perché la norma vecchia non permetteva il cram down in continuità
Il testo dell'art. 88, comma 2-bis CCII nella versione originaria era tecnicamente ambiguo. La norma diceva che il tribunale poteva omologare il concordato in mancanza di adesione dell'Agenzia delle Entrate "quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1". Il problema stava tutto lì: l'art. 109 aveva un comma 1 (maggioranze del liquidatorio) e un comma 5 (maggioranze del continuità). Il legislatore aveva scritto "comma 1", non "comma 1 o comma 5". Alla luce del rinvio operato dall'art. 88, comma 2-bis CCII al solo comma 1 dell'art. 109 CCII, la Corte ha desunto la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione dell'istituto del cram down fiscale per il solo concordato liquidatorio e non anche per quello in continuità.
Non era una questione di interpretazione sistematica o di favore per la continuità aziendale. Era una questione di testo. E il testo diceva una sola cosa.
La giurisprudenza di merito aveva risposto in modo tutt'altro che uniforme. Una linea interpretativa, seguita ad esempio dalla Corte d'Appello di Milano, riteneva condivisibile la lettura secondo cui anche il concordato in continuità potesse essere soggetto all'omologa forzosa attraverso il cram down, in presenza di dissenso del creditore fiscale, pur con riferimento alle procedure anteriori al D.Lgs. 136/2024. Sul versante opposto si schieravano i Tribunali di Vicenza e di Ancona, che escludevano la possibilità in assenza di una norma specifica. Il contrasto era reale e profondo. La Cassazione lo ha risolto — ma in un senso che per chi aveva ottenuto l'omologa sulla base della tesi estensiva è una cattiva notizia.
Cosa cambia sul cram down fiscale con il correttivo-ter CCII?
Con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024, l'art. 88 CCII è stato riscritto integralmente. Il correttivo-ter ha risolto la problematica sostituendo il comma 2-bis con i commi 3 e 4, che ora prevedono espressamente i presupposti per l'applicazione del cram down fiscale nel caso del concordato liquidatorio e nel caso del concordato con continuità aziendale. Le nuove disposizioni di cui agli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2 CCII, come rinnovati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, costituiscono l'architrave su cui poggia un importante cambio di paradigma in materia di concordato preventivo in continuità.
Il punto critico, però, è la retroattività: la norma nuova non si applica alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del correttivo-ter. L'ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 chiarisce che, nel periodo di vigenza della versione previgente dell'art. 88, comma 2-bis CCII, il cram down fiscale e previdenziale era concepito come uno strumento applicabile al concordato liquidatorio e non automaticamente estendibile ai concordati in continuità. Per chi ha aperto la procedura prima del 28 settembre 2024, il regime applicabile è quello vecchio — con tutte le conseguenze che la Cassazione ha ora chiarito.
Il rischio reale per le omologhe ante-correttivo: quello che nessuno dice
Qui emerge il profilo più delicato, e meno discusso nelle rassegne giuridiche in circolazione. I blog che commentano l'ordinanza si limitano per lo più a enunciare il principio di diritto. Ma non dicono cosa significa per chi si trova dentro una procedura già omologata.
Tra il 2022 e il 2024 numerosi commissari giudiziali e tribunali di merito — in buona fede, seguendo l'orientamento allora prevalente della giurisprudenza di merito — hanno applicato il cram down fiscale anche in concordati in continuità. La Corte d'Appello di Bari, cassata dall'ordinanza 19790/2026, non era un caso isolato: rifletteva un indirizzo diffuso. Le imprese che hanno ottenuto l'omologa su quel presupposto hanno nel frattempo eseguito il piano, pagato i creditori privilegiati in parte, avviato il periodo di adempimento. Se l'Agenzia delle Entrate — o l'ente previdenziale — propone reclamo contro un'omologa ancora impugnabile, il rischio è la caducazione del decreto, con effetti a catena sull'intera procedura.
Vale il brocardo tempus regit actum: la validità di un atto processuale si misura sulla norma vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto. Il problema è che la norma vigente al momento dell'omologa, secondo la Cassazione, non consentiva quel decreto. L'omologa era, in quelle procedure, contra legem — anche se nessuno se ne era accorto con certezza fino al 14 giugno 2026.
La pronuncia sottolinea l'importanza del rinvio testuale all'art. 109, comma 1 e impone agli operatori una gestione preventiva e negoziale più attenta nei rapporti con il fisco e gli enti previdenziali se si intende perseguire soluzioni di continuità aziendale. Ma questa indicazione vale per le procedure future. Per quelle del passato, il problema è già dentro il fascicolo.
Posso impugnare l'omologa del concordato se l'Agenzia delle Entrate ha votato no?
L'Agenzia delle Entrate che ha votato contro — e che era stata "convertita" in voto favorevole dal tribunale nell'ambito di un concordato in continuità aperto prima del correttivo-ter — ha oggi un argomento solido per proporre reclamo: la Cassazione ha stabilito che quel decreto di omologa era privo di base normativa. La legittimazione al reclamo e i termini per proporlo vanno verificati caso per caso, ma il principio affermato dall'ordinanza 19790/2026 è sufficiente a fondare la doglianza in ogni procedura ancora nella fase di verifica giudiziaria. Se l'omologa è definitiva e il piano è in esecuzione avanzata, i margini si restringono — ma non si azzerano completamente se sono ancora pendenti fasi di controllo giurisdizionale.
Come scriveva Norberto Bobbio ragionando sui sistemi giuridici: una norma può essere valida (rispettosa della gerarchia formale delle fonti) e al tempo stesso inapplicabile al caso concreto perché il suo presupposto è mancante. Quella distinzione — tra validità formale dell'omologa e correttezza del presupposto su cui si regge — è esattamente il terreno su cui si gioca il contenzioso che l'ordinanza 19790/2026 ha aperto.
Cosa fare ora se la procedura è già omologata
Per chi gestisce una procedura di concordato in continuità omologata prima del 28 settembre 2024 con applicazione del cram down fiscale, le azioni immediate sono tre.
Prima: verificare se il decreto di omologa è definitivo o se sono ancora pendenti (o potenzialmente proponibili) reclami. La stabilità della procedura dipende dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Seconda: controllare se l'Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali abbiano già ricevuto notifica formale dell'omologa e abbiano esaurito i termini per reclamare. Se quei termini sono decorsi, la procedura è al riparo.
Terza: se la procedura è ancora nella fase esecutiva e la posizione fiscale non è chiusa, valutare se aprire un confronto con l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio per verificare l'orientamento adottato in sede locale. La bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate (Parte II sul sovraindebitamento, giugno 2026) dimostra che il Fisco sta sistematizzando la propria posizione interpretativa su tutte le procedure concorsuali: chi aspetta che sia il Fisco a muoversi per primo, di solito riceve mosse meno favorevoli.
Domande frequenti
Il cram down fiscale nel concordato in continuità vale anche per le procedure aperte oggi?
Sì, per le procedure aperte dopo il 27 settembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale nel concordato in continuità è espressamente previsto dai nuovi commi 3 e 4 dell'art. 88 CCII. Il problema riguarda solo le procedure aperte prima di quella data, per le quali la Cassazione ha escluso che il vecchio art. 88, comma 2-bis consentisse quella operazione.
Cosa rischia concretamente l'impresa la cui omologa è stata ottenuta con il cram down in continuità ante-riforma?
Il rischio principale è il reclamo da parte dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali contro il decreto di omologa. Se il reclamo viene accolto, il decreto cade e la procedura torna alla fase antecedente all'omologa, con tutto quello che questo comporta per l'esecuzione del piano, i pagamenti già effettuati e la gestione operativa dell'impresa. È un rischio da valutare procedura per procedura, non in astratto.
Il commissario giudiziale che ha applicato il cram down in continuità ante-correttivo può essere chiamato a rispondere?
La questione è aperta e non può essere risolta in termini generali. Dipende da se, al momento dell'omologa, esisteva un orientamento consolidato che supportava quell'applicazione — e dalla giurisprudenza di merito dell'epoca, spesso favorevole alla tesi estensiva. La responsabilità del commissario è una valutazione che richiede l'esame del singolo fascicolo, del provvedimento adottato e del quadro giurisprudenziale allora vigente nel distretto di riferimento.
Redazione - Staff Studio Legale MP