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Un avvocato riceve una richiesta di esibizione documentale nell'ambito di un procedimento civile: il fascicolo contiene corrispondenza riservata con il proprio assistito, scambiata anni prima per organizzare la strategia difensiva. Il giudice insiste. L'avvocato resiste, invocando il segreto professionale. Il caso — che rispecchia situazioni concrete e ricorrenti nella pratica forense — è oggi al centro di un dibattito che la riforma dell'ordinamento forense ha finalmente deciso di affrontare con una norma di rango legislativo primario, non più affidata soltanto al codice deontologico.
Quando entrano in vigore le nuove regole sulla professione di avvocato?
La legge 28 luglio 2026, n. 137, in vigore dal 16 agosto 2026, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi da tale data — quindi entro la metà di febbraio 2027 — uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Governo avrà sei mesi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi e altri dodici mesi per emanare eventuali decreti integrativi e correttivi.
Occorre essere precisi su un punto che molti commentatori tendono a sfumare: la riforma organica dell'ordinamento della professione di avvocato è pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è legge dello Stato, ma non è ancora una disciplina operativa — si tratta di una legge delega, che fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la scrittura delle norme di dettaglio. Ciò significa che dal 16 agosto 2026 esiste un mandato politico-legislativo vincolante, ma le singole regole — quelle che cambieranno concretamente la vita dello studio legale — diventeranno operative solo con i decreti attuativi. Chi si aspetta di leggere già oggi la nuova disciplina delle società tra avvocati o le nuove regole sul tirocinio in forma definitiva è destinato a una comprensibile delusione.
Il percorso parlamentare è stato, per converso, straordinariamente lineare. Il percorso parlamentare si è chiuso il 22 luglio 2026, quando il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega (A.S. n. 1917) con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, dopo il via libera della Camera dei deputati arrivato il 26 maggio. Un consenso quasi unanime per un testo che avvia il riordino organico dell'ordinamento forense delineato dalla legge n. 247/2012, demandandone l'attuazione ai decreti legislativi. Quattordici anni dopo la legge professionale vigente, la politica ha trovato una convergenza raramente vista su una materia tradizionalmente divisiva.
La riforma forense cambia le regole sulle società tra avvocati?
Sì, e questo è forse il capitolo più atteso dalla componente imprenditoriale dell'avvocatura. Fra i princìpi e i criteri direttivi della legge delega vi sono importanti norme che riguardano le attività riservate agli iscritti all'albo, il compenso, la formazione e l'aggiornamento professionale; la delega, inoltre, disciplina l'esercizio della professione mediante associazioni, reti professionali e società tra avvocati. Il testo delega affronta un nodo rimasto irrisolto per anni: la possibilità di strutturare lo studio in forme societarie che consentano pianificazione fiscale, attrazione di investimenti, continuità generazionale e governance condivisa, senza sacrificare i valori dell'indipendenza professionale e del rapporto fiduciario con il cliente.
Parallelamente, viene esteso il ventaglio delle attività compatibili includendo, tra le altre, la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, la carica di amministratore di condominio e l'attività di agente sportivo. La delega amplia le attività compatibili: sono comprese, previa iscrizione nei relativi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre a incarichi come l'amministrazione di condominio e l'attività di agente sportivo.
Sul fronte dell'esame di abilitazione, la direzione è già tracciata con maggiore dettaglio. La riforma riguarda anche l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense: l'esame dovrà svolgersi in un'unica sessione annuale e articolarsi in due prove scritte e una prova orale; le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e con modalità di videoscrittura, di un parere motivato e di un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Si tratta di un cambio di paradigma rispetto alla sessione doppia che aveva caratterizzato gli anni precedenti: la concentrazione in un'unica finestra annuale allinea l'Italia a molti ordinamenti europei e riduce l'incertezza organizzativa per i praticanti.
Il segreto professionale, infine, riceve nel testo delega una consacrazione di principio particolarmente significativa: viene qualificato come inviolabile e indisponibile, il che apre la strada a una tutela legislativa più robusta di quella oggi affidata quasi esclusivamente al codice deontologico forense. Le implicazioni pratiche — in sede penale, in sede civile, nei procedimenti tributari — saranno decisive e dipenderanno dalla formulazione tecnica dei decreti attuativi.
Cosa cambia con la legge 137/2026 per chi è già iscritto all'albo?
La risposta onesta è: ancora poco, nell'immediato. Le nuove regole puntano su indipendenza dell'avvocato, attività riservate, compensi, tirocinio, società professionali e disciplina; ma il passaggio decisivo sarà l'adozione dei decreti attuativi. Per chi è già iscritto all'albo, il periodo tra agosto 2026 e febbraio 2027 è dunque una finestra di osservazione e di preparazione, non ancora di adeguamento operativo. Tuttavia, tre categorie di professionisti farebbero bene a muoversi già adesso.
Chi è coinvolto in un procedimento disciplinare deve monitorare l'evoluzione del sistema sanzionatorio che la delega prevede di riformare in modo organico: le nuove regole potrebbero incidere sulle fattispecie di illecito, sulle sanzioni applicabili e sulla composizione degli organi giudicanti. Il principio di tempus regit actum — applicato in materia disciplinare forense dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense — suggerisce che le condotte anteriori all'entrata in vigore dei decreti attuativi saranno valutate secondo le regole vigenti al momento in cui si sono verificate, salvo che le nuove norme risultino più favorevoli.
Chi sta valutando di costituire una società tra avvocati ha interesse a non anticipare scelte strutturali su una disciplina ancora in attesa di essere scritta nei dettagli. Attendere i decreti attuativi — e la loro eventuale correzione entro febbraio 2028 — significa scegliere su basi certe, non su principi direttivi che il legislatore delegato potrebbe declinare in modi diversi da quelli attesi.
Chi è in fase di tirocinio o si prepara all'esame di abilitazione deve tenere d'occhio la sessione unica annuale che la riforma introduce, coordinandola con le disposizioni già contenute nella legge 7 agosto 2026, n. 145, di conversione del decreto-legge n. 100/2026, che ha anticipato alcune modifiche all'esame in via diretta e non delegata.
Scriveva Nassim Nicholas Taleb che i sistemi complessi non crollano per grandi shock improvvisi, ma si trasformano attraverso piccole modifiche strutturali che, accumulate, ridisegnano il paesaggio. La riforma dell'ordinamento forense segue esattamente questa dinamica: nessuna rivoluzione immediata, ma una cascata di decreti attuativi che, entro febbraio 2027, cambierà le coordinate fondamentali dell'esercizio della professione. Ignorare questa cascata — o trattarla come un fatto che riguarda solo i legislatori — è il rischio più sottovalutato dell'autunno 2026 per l'avvocatura italiana.
La legge entra in vigore il 16 agosto 2026: da quella data decorre il termine di sei mesi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense; sono previsti anche eventuali decreti correttivi entro dodici mesi. Le scadenze sono dunque: 16 febbraio 2027 per i decreti attuativi principali, 16 febbraio 2028 per i correttivi. Chi si occupa di organizzazione dello studio legale, di questioni disciplinari o di accesso alla professione ha sei mesi di tempo per studiare la delega, anticipare le possibili formulazioni dei decreti e prepararsi agli adeguamenti necessari. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non ha mai trovato applicazione più calzante.
Redazione - Staff Studio Legale MP