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Quanti giorni deve aspettare un richiedente asilo prima di poter lavorare in Italia? Dal 12 giugno 2026 la risposta è novanta giorni — ma non dalla data in cui la persona è arrivata in Italia, non da quando ha detto "voglio chiedere asilo" in Questura, e nemmeno da quando le è stata consegnata una prima ricevuta. I novanta giorni decorrono dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. È una distinzione che la maggior parte dei blog e dei patronati non spiega, e che sta producendo errori in serie.
Cosa cambia con il D.L. 100/2026 sull'accesso al lavoro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, il Decreto Legge n. 100/2026 introduce le prime misure di attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adeguando l'ordinamento italiano alle più recenti disposizioni dell'Unione europea in materia di protezione internazionale. Il provvedimento è stato poi convertito con la Legge 7 agosto 2026, n. 145.
Il decreto prevede che l'attività lavorativa possa essere iniziata soltanto dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, in luogo dei 60 giorni previsti dalla disciplina precedente. La norma modifica il d.lgs. 142/2015 — il decreto legislativo che disciplina le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — e introduce un regime più restrittivo rispetto al passato. Fino allo scadere dei 90 giorni, il richiedente asilo non può svolgere alcuna attività di lavoro subordinato o autonomo.
La modifica rientra nel più ampio processo di adeguamento della normativa italiana al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con l'obiettivo di uniformare le procedure di accoglienza, identificazione e valutazione delle domande di protezione internazionale alle nuove regole adottate a livello europeo.
Dopo quanti giorni può lavorare chi ha chiesto asilo in Italia nel 2026?
Dal 12 giugno 2026, il richiedente protezione internazionale può iniziare a lavorare dopo 90 giorni dalla formalizzazione della sua domanda — non dall'arrivo in Italia, non dalla manifestazione di volontà, e non dalla semplice registrazione. Il dies a quo (il giorno di partenza del conteggio) è un atto amministrativo preciso, rilasciato dalla Questura competente al termine di una procedura che può durare settimane. Confondere questo momento con i precedenti è l'errore numero uno.
Il punto che nessuno spiega: manifestazione, registrazione e formalizzazione non sono la stessa cosa
Il testo del D.L. 100/2026 disciplina espressamente le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonché i documenti rilasciati al richiedente. Sono tre momenti distinti.
La manifestazione di volontà è la dichiarazione orale resa alla polizia di frontiera o alla Questura: "voglio chiedere asilo". Non produce alcun documento utile per il lavoro. La registrazione è l'annotazione della domanda negli archivi della Questura: il richiedente riceve un attestato nominativo — un foglio che certifica la sua presenza nel sistema — ma non è ancora la formalizzazione. La formalizzazione è il passaggio in cui la domanda viene verbalizzata in modo completo, il richiedente viene fotosegnalato, la sua storia viene raccolta dalla Commissione territoriale. Solo da quel momento il richiedente asilo ottiene il permesso di soggiorno per richiesta asilo e il conteggio dei 90 giorni ha inizio.
La ricevuta rilasciata dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale attesta la regolarità della permanenza in Italia durante la procedura, ma non equivale a un permesso di soggiorno ordinario e il suo utilizzo dipende dalla finalità per cui viene richiesta. Per lavorare, occorre avere quella ricevuta e aver maturato 90 giorni dalla sua data.
Il problema pratico è questo: tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione possono passare settimane, talvolta mesi, soprattutto nelle Questure con arretrati. Chi è arrivato in Italia a gennaio e ha visto formalizzata la domanda a marzo non può lavorare prima di giugno, anche se conta novanta giorni dall'arrivo.
Il richiedente asilo può essere assunto prima dei 90 giorni se ha già la ricevuta?
No. La ricevuta della formalizzazione non autorizza a lavorare: autorizza a soggiornare regolarmente sul territorio. Il diritto al lavoro nasce solo allo scadere del novantesimo giorno dalla data indicata su quella ricevuta. Un datore di lavoro che assume il giorno in cui il richiedente esibisce la ricevuta — convinto che basti "avere i documenti" — è fuori dalla legge.
I 5 errori più frequenti che espongono il datore di lavoro a sanzioni
Il primo errore è contare i 90 giorni dall'arrivo in Italia o dalla manifestazione di volontà. Senza la data di formalizzazione impressa sulla ricevuta, il calcolo non ha base normativa.
Il secondo errore è confondere l'attestato nominativo — rilasciato in fase di registrazione — con la ricevuta della formalizzazione. I due documenti si assomigliano ma non hanno lo stesso valore giuridico ai fini lavorativi. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere esplicitamente la ricevuta della formalizzazione e verificare che riporti una data, non solo un numero di pratica.
Il terzo errore è applicare le vecchie istruzioni. Fino all'11 giugno 2026 il termine era di 60 giorni. Molti patronati, consulenti del lavoro e HR manager hanno ancora le circolari precedenti sul tavolo. Dal 12 giugno 2026 le istruzioni operative sono cambiate e chi non ha aggiornato i propri modelli interni rischia di consegnare un contratto illegittimo in perfetta buona fede.
Il quarto errore è ritenere che la buona fede escluda la responsabilità amministrativa. L'illecito previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione — d.lgs. 286/1998 — per l'impiego di lavoratori stranieri privi di titolo abilitativo al lavoro è un illecito oggettivo. Non richiede dolo né colpa: rileva il fatto dell'impiego in assenza dei presupposti di legge. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi si preoccupa di verificare, non chi si affida alle informazioni ricevute in passato.
Il quinto errore è non documentare la verifica. Anche quando tutto è in ordine — ricevuta della formalizzazione, data verificata, 90 giorni maturati — il datore di lavoro dovrebbe conservare copia del documento del richiedente e annotare la data a partire dalla quale il rapporto è legittimo. In caso di ispezione, l'onere della prova è a carico dell'azienda.
Cosa rischia il datore di lavoro che assume un richiedente asilo prima dei 90 giorni?
Il rischio non è solo una multa. L'impiego di un lavoratore straniero privo del titolo ad esercitare attività lavorativa espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative che, secondo le norme del d.lgs. 151/2015 attuativo del Jobs Act, variano in relazione alla durata dell'impiego irregolare: per un impiego effettivo fino a trenta giorni la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.
A questo si aggiunge il rischio penale quando le condizioni di lavoro configurino sfruttamento. La sentenza della Cassazione n. 12685 del 7 aprile 2026 ridefinisce i confini del reato di sfruttamento lavorativo, esaminando prassi, vulnerabilità dei lavoratori, responsabilità datoriali e prevenzione in molteplici settori produttivi, con impatti immediati e concreti per chi assume. I rischi per le aziende si ampliano a ogni settore che impiega lavoro manuale sotto condizioni deteriori, e la responsabilità penale minaccia non solo chi paga meno del dovuto, ma anche chi gestisce l'organizzazione senza un controllo rigoroso.
Sul fronte della responsabilità oggettiva per impiego di stranieri senza titolo, la posizione della Cassazione è consolidata: scatta sia la sanzione penale che quella amministrativa nei confronti del datore che impiega lavoratori extracomunitari irregolari, senza che ciò determini alcuna violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto le condotte datoriali ledono beni giuridici diversi: da un lato si violano le norme sull'immigrazione, dall'altro si elude l'assolvimento degli obblighi contributivi.
Il richiedente asilo, dal canto suo, rischia di vedere la propria domanda di protezione valutata negativamente o, nei casi più gravi, di esporsi a misure restrittive. La Corte di Cassazione, sez. I pen., con sentenza 29 gennaio 2026 n. 3758, ha affermato che la valutazione di pretestuosità di una domanda di protezione internazionale può essere effettuata anche prima della registrazione completa, confermando che l'attendibilità del richiedente è costantemente al centro della procedura: comportamenti irregolari — compresi quelli lavorativi — possono influire su tale valutazione.
Come ha osservato Hannah Arendt, il diritto ad avere diritti non è automatico: richiede una struttura che lo riconosca e lo renda operativo. Per il richiedente asilo, quella struttura passa da una data scritta su un modulo. Ignorarla non è un dettaglio.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente non è il datore di lavoro che agisce in malafede: è il datore che ha ricevuto una comunicazione aggiornata al regime precedente dei 60 giorni, spesso da un patronato o da un consulente del lavoro che non ha ancora recepito la modifica del giugno 2026. Il problema si scopre in sede ispettiva, quando il contratto è già firmato da settimane. Verificare la data sulla ricevuta della formalizzazione — non sull'attestato nominativo — è il controllo minimo che ogni ufficio HR dovrebbe effettuare prima di procedere con la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può verificare autonomamente se i 90 giorni sono maturati?
Sì. La ricevuta della formalizzazione della domanda riporta una data. Il datore di lavoro deve confrontarla con la data di assunzione prevista e accertarsi che siano trascorsi almeno 90 giorni. Se non è indicata la data di formalizzazione — o se il documento è solo un attestato nominativo di registrazione — il documento non è sufficiente. Occorre richiedere al lavoratore la ricevuta completa o contattare la Questura competente.
Cosa succede se il richiedente asilo lavora prima che siano passati i 90 giorni?
L'attività lavorativa svolta prima dello scadere del termine è illegittima. Il datore di lavoro è esposto a sanzioni amministrative e, in presenza di condizioni di sfruttamento, anche a responsabilità penale. Il richiedente asilo, a sua volta, può subire conseguenze negative nell'esame della sua domanda di protezione e, nelle situazioni più gravi, rischiare misure restrittive della libertà personale.
I 90 giorni valgono anche se la Questura ha impiegato mesi per formalizzare la domanda?
Sì. La lentezza amministrativa della Questura non abbrev ia il termine a carico del richiedente asilo. Se la formalizzazione è avvenuta tardivamente per ritardi dell'ufficio, il termine di 90 giorni decorre comunque dalla data di formalizzazione effettiva. Tuttavia, in questi casi è possibile richiedere, tramite un legale, la verifica della legittimità del ritardo e, se il ritardo è imputabile alla Questura, valutare rimedi giurisdizionali per l'accertamento della data corretta.
Redazione - Staff Studio Legale MP