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Relazione OCC incompleta: la domanda è a rischio? - Studio Legale MP - Verona

Se nei prossimi trenta giorni depositi una domanda di liquidazione controllata — la procedura concorsuale che consente al debitore sovraindebitato, cioè a chi non riesce più a far fronte ai propri debiti, di liquidare il patrimonio e ottenere la cancellazione dei debiti residui — con una relazione dell'OCC, l'Organismo di Composizione della Crisi, che non contenga l'analisi delle cause del tuo indebitamento, il tribunale la dichiara inammissibile. Non rinviabile, non integrabile d'ufficio: inammissibile. Devi ricominciare da capo, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempo e di costi, mentre nel frattempo le esecuzioni dei creditori continuano.

Questa non è un'ipotesi teorica. È la situazione che si è prodotta, con crescente frequenza, dopo che il cosiddetto Correttivo-ter — il D.Lgs. 136/2024 — ha modificato l'art. 269, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), aggiungendo due elementi obbligatori alla relazione che l'OCC deve allegare al ricorso del debitore. E il punto critico non è l'esistenza della norma, che molti commentatori hanno già segnalato: è che buona parte degli OCC continua a usare schemi redazionali che quegli elementi non li trattano, o li trattano con formule generiche che non reggono a una lettura critica del giudice.

Cosa deve contenere obbligatoriamente la relazione dell'OCC per la liquidazione controllata?

L'art. 269, comma 2, CCII, nella versione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, impone che la relazione dell'OCC allegata al ricorso del debitore contenga quattro elementi: una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

I primi due punti erano già presenti nella norma originaria del CCII. Il terzo — cause dell'indebitamento e diligenza del debitore — è la novità del Correttivo-ter. L'attestazione di un attivo distribuibile era e resta un requisito autonomo, non sempre adeguatamente trattato nelle relazioni. Se anche uno solo di questi elementi manca, la domanda è inammissibile.

Il caso della Cassazione: da Lodi a Roma, passando per Milano

La vicenda che ha portato alla pronuncia di riferimento nasce da una domanda di liquidazione controllata accolta dal Tribunale di Lodi. L'Agenzia delle Entrate propone reclamo sostenendo che il tribunale non aveva adeguatamente verificato le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore, elementi che — a suo avviso — costituivano requisiti sostanziali per l'ammissione alla procedura. La Corte d'Appello di Milano rigetta il reclamo, ritenendo che la liquidazione controllata non richiedesse alcun giudizio di meritevolezza.

La Cassazione interviene con una distinzione che vale la pena leggere con attenzione. Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603, Pres. Ferro, Rel. Amatore, la Corte afferma che il legislatore, modificando l'art. 269 CCII, non ha introdotto un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata — come invece esiste per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 69 CCII. La modifica normativa costituisce invece, testualmente, "il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda". In altri termini: il giudice non può negare l'apertura perché il debitore era incauto o imprudente, ma deve verificare che la relazione di chi lo assiste contenga effettivamente quella ricostruzione.

Questo orientamento consolida quanto già affermato da Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576, Pres. Ferro, Rel. Fidanzia, che aveva stabilito come il controllo del tribunale sulla relazione dell'OCC vada esercitato in modo sostanziale e non meramente formale: non basta che il documento esista e sia firmato, occorre che il collegamento tra i dati riscontrati e le conclusioni sia effettivo e motivato.

L'Agenzia delle Entrate può bloccare la mia liquidazione controllata per vizi della relazione OCC?

Sì, e lo sta facendo con sistematicità. L'Agenzia delle Entrate, in qualità di creditore con un interesse diretto nell'esito della procedura, ha titolo a proporre reclamo avverso il decreto di apertura. Il vizio che eccepisce con più frequenza, dopo il Correttivo-ter, è precisamente l'incompletezza della relazione dell'OCC sotto il profilo delle cause dell'indebitamento. La difesa più efficace non è contestare il reclamo a procedura già aperta, ma costruire una relazione che non lasci spazio a quelle eccezioni fin dal deposito del ricorso.

Nella prassi applicativa, l'obbligo di ricostruire le cause dell'indebitamento e di valutare la diligenza del debitore potrebbe offrire il fianco a un sindacato "surrettizio" sulla condotta del debitore, con esiti non sempre prevedibili e con possibili difformità interpretative nella giurisprudenza di merito. Questo rischio è reale e non ancora completamente neutralizzato dall'orientamento della Cassazione: alcuni tribunali continuano ad applicare una lettura più restrittiva rispetto a quella fissata dalla Suprema Corte.

La meritevolezza non è un filtro: il punto che molti OCC non applicano

Qui sta il nucleo del problema pratico che vediamo quotidianamente. La distinzione stabilita dalla Cassazione è netta sul piano teorico: l'obbligo informativo è un requisito del documento, non un giudizio sulla persona del debitore. Ma nella realtà delle relazioni che circolano nei fascicoli, questa separazione non viene quasi mai declinata in modo consapevole.

Molti OCC redigono relazioni con formule del tipo "il debitore ha assunto le obbligazioni per far fronte alle spese correnti della famiglia" oppure "l'indebitamento è conseguenza della perdita del lavoro", senza ricostruire la progressione temporale dei debiti, senza indicare quali obbligazioni sono state assunte in quale momento e per quale ragione, senza confrontare il livello di indebitamento con la capacità reddituale del momento in cui le obbligazioni sono state contratte.

Queste formule non bastano. Il punto non è se il debitore meritava o meno di indebitarsi — quel giudizio, come ribadisce la Cassazione, non spetta al giudice nella fase di ammissione — ma se la relazione contiene una ricostruzione seria, specifica e motivata dei fatti. Una relazione standardizzata che non nomina neppure le singole fonti del debito è vulnerabile a un'impugnazione dell'Erario, anche se la storia del debitore è del tutto comprensibile e il merito della procedura è ineccepibile.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. L'OCC che si limita a compilare uno schema senza approfondire il fascicolo del debitore non tutela quest'ultimo; lo espone a un vizio che si poteva evitare.

Come scriveva Norberto Bobbio, le norme non vivono nel testo ma nell'interpretazione: e qui l'interpretazione che conta — quella del giudice chiamato a valutare la completezza della relazione — è influenzata dalla qualità analitica del documento che ha davanti.

I quattro punti da verificare prima di depositare il ricorso

Prima di depositare la domanda, è utile passare la relazione dell'OCC attraverso quattro domande concrete.

Primo: la relazione indica, per ciascuna voce di debito rilevante, quando è sorta e per quale ragione specifica? Non "esigenze familiari" in astratto, ma la singola obbligazione, la data, la controparte.

Secondo: la relazione confronta il momento in cui i debiti sono stati assunti con la situazione reddituale e patrimoniale di quel momento? La diligenza si valuta ex ante, non a posteriori.

Terzo: la relazione attesta espressamente che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie? Questo requisito, autonomo rispetto alle cause dell'indebitamento, è spesso omesso nelle relazioni di soggetti senza beni formalmente intestati, ma va trattato comunque, indicando se esistono azioni revocatorie percorribili o altre fonti di recupero.

Quarto: il documento è firmato dall'OCC gestore della crisi, cioè dal professionista nominato all'interno dell'organismo, con indicazione della sua qualifica e del numero di iscrizione? Un vizio formale su questo punto è facilmente sollevabile in sede di reclamo.

Quanto tempo si perde e quanto costa un'inammissibilità

Quando una domanda viene dichiarata inammissibile per incompletezza della relazione, il procedimento si chiude senza che sia mai stato aperto. Non c'è blocco delle esecuzioni, non c'è protezione temporanea, non c'è sospensione dei pignoramenti in corso. Il debitore si trova nella stessa posizione di prima, con l'aggiunta dei costi già sostenuti per l'OCC — che, lo ricorda la Corte d'Appello di Venezia in una pronuncia del 2025, è dovuto indipendentemente dall'esito — e dei costi del deposito.

Il termine per proporre reclamo contro il decreto di apertura è di trenta giorni, perentorio, come confermato da Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473: chi vuole contestare deve muoversi subito, non c'è recupero possibile dopo quella finestra. Questo vale anche per il debitore che, in caso di rigetto, voglia impugnare: trenta giorni, decorsi i quali la pronuncia diventa definitiva.

In termini economici: il compenso dell'OCC per una procedura di liquidazione controllata di media complessità si colloca orientativamente tra 2.000 e 5.000 euro, variabile in funzione della dimensione del passivo e del numero di creditori. Un'inammissibilità fa perdere quella somma senza alcun risultato.

Nota di pratica

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente non è la mancanza totale dell'analisi delle cause dell'indebitamento, ma la sua genericità. La relazione esiste, i paragrafi ci sono, ma si limitano a riprodurre quello che il debitore ha dichiarato nel questionario iniziale, senza alcuna verifica incrociata con gli estratti conto, i contratti di finanziamento o le cartelle esattoriali. È la differenza tra un documento che descrive e un documento che ricostruisce: solo il secondo regge a un'impugnazione seria.

Domande frequenti

La mancanza di meritevolezza impedisce l'accesso alla liquidazione controllata?

No. La liquidazione controllata non prevede un filtro di meritevolezza soggettiva: il debitore può aversi indebitato per imprudenza, negligenza o scelte sbagliate, e accedere comunque alla procedura. La Cassazione, con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603, Pres. Ferro, Rel. Amatore, ha ribadito che le informazioni sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore nella relazione OCC servono a soddisfare un obbligo informativo, non a introdurre un giudizio sul "merito" della persona. Diverso è il caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove la colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni può invece precludere l'accesso.

Cosa succede se mi accorgo che la relazione è incompleta dopo che il ricorso è già stato depositato?

Dipende da quando lo si scopre. Se il ricorso è stato depositato ma il decreto di apertura non è ancora stato emesso, è possibile in alcuni tribunali depositare una memoria integrativa o chiedere all'OCC di integrare la relazione, a seconda delle prassi locali. Se invece il tribunale ha già dichiarato l'inammissibilità, occorre valutare se vi siano i presupposti per un reclamo, tenendo conto del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. In ogni caso, la strada più efficace è verificare la completezza del documento prima del deposito, non dopo.

L'OCC può rifiutarsi di inserire nella relazione l'analisi delle cause dell'indebitamento se il debitore non collabora?

L'OCC ha l'obbligo di acquisire tutte le informazioni necessarie per redigere una relazione completa, anche richiedendo al debitore la documentazione integrativa. Se il debitore non collabora, l'OCC può rinunciare all'incarico o attestare espressamente l'impossibilità di ricostruire le cause dell'indebitamento per mancanza di dati, circostanza che tuttavia espone comunque la domanda al rischio di inammissibilità. La collaborazione del debitore nella fase istruttoria con l'OCC non è facoltativa: è la condizione perché il documento che ne risulta regga al vaglio del tribunale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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